Art. 72.
  1.  Agli  effetti  della determinazione della aliquota del prodotto
dovuta, il  concessionario  deve  installare  per  ciascun  pozzo,  a
proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti.
  2.  La sezione puo' tuttavia consentire l'installazione di un'unica
linea di misura per gruppi di pozzi.
  3. Il concessionario e' tenuto altresi' a realizzare nel centro  di
raccolta  della concessione idonee linee di misura, per permettere la
rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi  prodotti,  al
netto  delle  detrazioni  di  cui  all'art. 70, tali da assicurare la
continuita'  e  la  fedelta'  delle  misurazioni,   nei   limiti   di
approssimazione consentiti dalle apparecchiature in commercio.
  4.  Nei  casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi
con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere  installati
idonei   dispositivi  di  misura  per  consentire  la  determinazione
giornaliera delle quantita' di flussante utilizzato.
  5. Le linee di misura sono approvate dalla sezione.
  6. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati
in apposito registro o modulo,  bollato  in  ogni  suo  foglio  dalla
sezione.
  7.  Le  registrazioni  analogiche e, ove previste, le registrazioni
digitali  delle  rilevazioni  giornaliere  devono  essere  tenute   a
disposizione   della  sezione  fino  alla  determinazione  definitiva
dell'aliquota dovuta.
  8. Le produzioni  totali  mensili  devono  essere  comunicate  alla
sezione  entro  il  giorno  20  del  mese  successivo,  come disposto
all'art. 53.