Art. 72. 1. Agli effetti della determinazione della aliquota del prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti. 2. La sezione puo' tuttavia consentire l'installazione di un'unica linea di misura per gruppi di pozzi. 3. Il concessionario e' tenuto altresi' a realizzare nel centro di raccolta della concessione idonee linee di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi prodotti, al netto delle detrazioni di cui all'art. 70, tali da assicurare la continuita' e la fedelta' delle misurazioni, nei limiti di approssimazione consentiti dalle apparecchiature in commercio. 4. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantita' di flussante utilizzato. 5. Le linee di misura sono approvate dalla sezione. 6. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro o modulo, bollato in ogni suo foglio dalla sezione. 7. Le registrazioni analogiche e, ove previste, le registrazioni digitali delle rilevazioni giornaliere devono essere tenute a disposizione della sezione fino alla determinazione definitiva dell'aliquota dovuta. 8. Le produzioni totali mensili devono essere comunicate alla sezione entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all'art. 53.