Art. 73. 1. Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15 gradi centigradi ed alla pressione di 1,01325 bar. 2. Il calcolo di conversione del volume e' fatto in conformita' delle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi. 3. Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densita' del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unita' metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformita' a quanto praticato dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.