Art. 73.
  1.  Il  volume  del gas deve essere espresso alla temperatura di 15
gradi centigradi ed alla pressione di 1,01325 bar.
  2. Il calcolo di conversione del volume  e'  fatto  in  conformita'
delle  leggi  dei  gas  perfetti,  apportandovi  le correzioni per le
deviazioni da tali leggi.
  3. Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da  volume
a  peso  deve essere eseguito determinando la densita' del prodotto a
15 gradi centigradi mediante le tavole  ad  unita'  metriche  ASTM-IP
(Petroleum  Measurement  Tables),  in  conformita' a quanto praticato
dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.