Art. 74.
  1.  Ai  fini  della  determinazione  preventiva  del  gettito delle
aliquote dovute allo Stato, il concessionario e' tenuto a presentare,
entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'U.N.M.I.G. ed alla  sezione,
il  programma  annuale  di  produzione  che  si  impegna  a  svolgere
nell'anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.
  2. Il  programma  predetto  e'  sottoposto  all'approvazione  della
sezione che puo' imporre varianti al programma stesso.