Art. 74. 1. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario e' tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'U.N.M.I.G. ed alla sezione, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell'anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese. 2. Il programma predetto e' sottoposto all'approvazione della sezione che puo' imporre varianti al programma stesso.