Art. 75.
  1. In base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di
produzione  di cui all'art. 72, la sezione accerta in contraddittorio
con il concessionario,  in  via  provvisoria,  la  relativa  aliquota
trimestrale di spettanza dello Stato.
  2. La sezione procede alla determinazione definitiva della aliquota
degli  idrocarburi  liquidi e gassosi, con riferimento al 31 dicembre
di ogni anno, e al calcolo  di  eventuali  conguagli,  notificando  i
risultati  al  concessionario.  Questi  puo',  nel  termine di trenta
giorni, proporre ricorso avverso la determinazione ed il  calcolo  di
cui    sopra    al   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, il quale decide, sentito il  comitato  tecnico  per
gli  idrocarburi  e  per  la  geotermia.  Il  ricorso  non ha effetto
sospensivo.