Art. 75. 1. In base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di produzione di cui all'art. 72, la sezione accerta in contraddittorio con il concessionario, in via provvisoria, la relativa aliquota trimestrale di spettanza dello Stato. 2. La sezione procede alla determinazione definitiva della aliquota degli idrocarburi liquidi e gassosi, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, e al calcolo di eventuali conguagli, notificando i risultati al concessionario. Questi puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso la determinazione ed il calcolo di cui sopra al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.