Art. 76.
  1.  Il  luogo  di  consegna  delle  aliquote  dovute  allo Stato e'
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, sentito il titolare della concessione.
  2.  Delle aliquote suddette il concessionario e' tenuto a mettere a
disposizione la quota trimestrale di cui al comma 1 dell'art.  75,  a
titolo  di  anticipazione,  salvo conguaglio, sulla quota definitiva,
secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione.