Art. 76. 1. Il luogo di consegna delle aliquote dovute allo Stato e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il titolare della concessione. 2. Delle aliquote suddette il concessionario e' tenuto a mettere a disposizione la quota trimestrale di cui al comma 1 dell'art. 75, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, sulla quota definitiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione.