Art. 78. 1. Il concessionario, nel caso che, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo, ai fini della determinazione del valore dell'aliquota, deve comunicare mensilmente alla sezione i dati sulle vendite effettuate nel mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile. 2. La sezione determina il prezzo medio conseguito sulla base della media ponderale dei prezzi che il concessionario ha realizzato, al netto delle spese dirette o indirette sostenute per il trasporto del prodotto, per la parte afferente, da bocca di pozzo al luogo di vendita. 3. Ai fini del riconoscimento e della determinazione delle spese dirette ed indirette di trasporto, il concessionario deve trasmettere la relativa documentazione tecnico-contabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote. L'esposizione delle spese deve essere tale da permettere un agevole controllo della natura e dell'entita' delle stesse. La documentazione analitica di supporto deve essere posta a disposizione della sezione entro il 30 aprile dello stesso anno. Il concessionario deve altresi' dichiarare se usufruisce o meno di crediti a tasso agevolato o di contributo a fondo perduto ottenuti, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 69, in base alle vigenti disposizioni a favore dell'industria e dell'industrializzazione. In caso positivo deve essere precisata la natura e l'entita' dell'agevolazione. 4. La sezione accerta, in base ad elementi obiettivi, la congruita' del prezzo medio conseguito dal concessionario e delle spese dirette e indirette esposte, determina la liquidazione e ne fa notifica al concessionario entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote. 5. Questi puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso le determinazioni della sezione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.