Art. 78.
  1.  Il  concessionario, nel caso che, secondo quanto previsto dagli
articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a  corrispondere  per
periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso
calcolato  a  bocca di pozzo, ai fini della determinazione del valore
dell'aliquota, deve comunicare mensilmente alla sezione i dati  sulle
vendite  effettuate  nel  mese  precedente  ed  i  prezzi realizzati,
tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e  le
altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile.
  2. La sezione determina il prezzo medio conseguito sulla base della
media  ponderale  dei  prezzi che il concessionario ha realizzato, al
netto delle spese dirette o indirette sostenute per il trasporto  del
prodotto,  per  la  parte  afferente,  da  bocca di pozzo al luogo di
vendita.
  3. Ai fini del riconoscimento e della  determinazione  delle  spese
dirette ed indirette di trasporto, il concessionario deve trasmettere
la  relativa  documentazione  tecnico-contabile  entro  il  31  marzo
dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le  aliquote.
L'esposizione  delle  spese deve essere tale da permettere un agevole
controllo della natura e dell'entita' delle stesse. La documentazione
analitica di supporto deve essere posta a disposizione della  sezione
entro il 30 aprile dello stesso anno. Il concessionario deve altresi'
dichiarare  se  usufruisce  o  meno di crediti a tasso agevolato o di
contributo a fondo  perduto  ottenuti,  per  la  realizzazione  degli
impianti  di  cui  all'art.  69,  in base alle vigenti disposizioni a
favore dell'industria e dell'industrializzazione.  In  caso  positivo
deve essere precisata la natura e l'entita' dell'agevolazione.
  4. La sezione accerta, in base ad elementi obiettivi, la congruita'
del  prezzo medio conseguito dal concessionario e delle spese dirette
e indirette esposte, determina la liquidazione e ne  fa  notifica  al
concessionario  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui
si riferiscono le aliquote.
  5. Questi puo', nel termine  di  trenta  giorni,  proporre  ricorso
avverso  le  determinazioni della sezione al Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  il  quale  decide,  sentito  il
comitato  tecnico  per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.