Art. 79.
  1.  Nel  caso  che il concessionario, secondo quanto previsto dagli
articoli 33 e 66 della legge  n.  613,  sia  tenuto  a  corrispondere
invece  del  prodotto  in  natura  il  valore di esso, la sezione, in
conformita'  al  provvedimento  emanato  ai  sensi  degli   anzidetti
articoli, procede alla esecutorieta' del provvedimento citato e ne fa
notifica al concessionario.
  2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1 sono stabilite le
modalita' di valorizzazione delle aliquote stesse.