Art. 79. 1. Nel caso che il concessionario, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere invece del prodotto in natura il valore di esso, la sezione, in conformita' al provvedimento emanato ai sensi degli anzidetti articoli, procede alla esecutorieta' del provvedimento citato e ne fa notifica al concessionario. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' di valorizzazione delle aliquote stesse.