Art. 8.
  1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 34 e
68  della  legge n. 613 e dagli articoli 26 e 27 della legge n. 9, il
titolare  e'  tenuto,  a  richiesta,  a  porre  a  disposizione   dei
funzionari  dell'U.N.M.I.G.  e delle sezioni i libri obbligatori e le
scritture  contabili  previste  dall'art.  2214  del  codice   civile
relativamente ai costi delle operazioni.