Art. 8. 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 34 e 68 della legge n. 613 e dagli articoli 26 e 27 della legge n. 9, il titolare e' tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell'U.N.M.I.G. e delle sezioni i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile relativamente ai costi delle operazioni.