Art. 80.
  1.  Il  concessionario  deve  effettuare  all'ufficio  del registro
competente il versamento delle somme corrispondenti alle aliquote, di
cui agli articoli 78 e  79,  entro  quindici  giorni  dalle  relative
notifiche.  Dell'avvenuto  pagamento  il concessionario da' immediata
comunicazione alla sezione.