Art. 82.
  1.  Ai fini dell'ottenimento dell'esonero dalla corresponsione allo
Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione di  cui  all'art.
26 della legge n. 9, i titolari di concessioni di coltivazione devono
presentare  istanza  entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono
le aliquote.
  2.  L'istanza,  corredata  di  un   progetto   di   massima   degli
investimenti,  deve  essere presentata all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni
competenti per l'esonero (di seguito denominate  sezioni  esoneranti)
nonche'  alle sezioni nel cui ambito territoriale sono programmate le
attivita' di prospezione non esclusiva e  di  ricerca  esclusiva  (di
seguito denominate sezioni accertanti).
  3. Nell'istanza deve essere indicato:
    a) l'elenco delle concessioni per le quali si chiede l'esonero;
    b)  la  quantificazione di massima, per ciascuna concessione, del
valore delle aliquote di competenza del richiedente sulla base  della
propria quota di titolarita', con riferimento al programma annuale di
produzione,  presentato  ai sensi dell'art. 74, ed al prezzo medio di
vendita previsto;
    c) l'ammontare delle aliquote per cui si chiede l'esonero.
  4. Il progetto di massima degli investimenti deve contenere:
    a) l'ammontare totale degli  investimenti  previsti  a  copertura
dell'esonero richiesto;
    b)  l'elenco  delle  opere programmate indicando, per ciascuna di
esse, il titolo minerario a cui si riferisce, l'obiettivo di  ricerca
perseguito,  il  costo  previsto  e  la  relativa  quota a carico del
richiedente;
    c) la data prevista per l'inizio e l'ultimazione di ciascuno  dei
lavori contenuti nel programma;
    d)  il  piano  di  finanziamento  delle  attivita'  del programma
specificando le fonti di finanziamento e gli eventuali contributi  ed
agevolazioni che si intenda richiedere o che siano stati ottenuti.
  5.  Il progetto di massima dovra' essere redatto secondo il modello
che sara' approvato dall'U.N.M.I.G.
  6. Sono considerate operazioni di ricerca  esclusiva  anche  quelle
effettuate nell'ambito di una concessione di coltivazione e contenute
nel   programma   dei   lavori  di  ricerca  approvato  all'atto  del
conferimento o con provvedimenti successivi, nonche' quelle  volte  a
definire  o  individuare nuovi giacimenti comunque separati da quello
gia' riconosciuto.
  7.  Per  operazioni  di ricerca da svolgere nella zona di esclusiva
dell'ENI, di cui alla tabella A  della  legge  n.  136,  deve  essere
presentata,   in   allegato  all'istanza  di  esonero,  una  adeguata
documentazione tecnica che ne comprovi le finalita' di ricerca.
  8. Per operazioni di  ricerca  da  svolgere  nel  territorio  delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano il richiedente deve presentare, in  allegato  all'istanza  di
esonero,  copia  del decreto di conferimento del titolo minerario nel
cui  ambito  intende  effettuare  i  lavori,  nonche'  una   adeguata
documentazione tecnica che ne comprovi le finalita' di ricerca.