Art. 82. 1. Ai fini dell'ottenimento dell'esonero dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione di cui all'art. 26 della legge n. 9, i titolari di concessioni di coltivazione devono presentare istanza entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote. 2. L'istanza, corredata di un progetto di massima degli investimenti, deve essere presentata all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti per l'esonero (di seguito denominate sezioni esoneranti) nonche' alle sezioni nel cui ambito territoriale sono programmate le attivita' di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva (di seguito denominate sezioni accertanti). 3. Nell'istanza deve essere indicato: a) l'elenco delle concessioni per le quali si chiede l'esonero; b) la quantificazione di massima, per ciascuna concessione, del valore delle aliquote di competenza del richiedente sulla base della propria quota di titolarita', con riferimento al programma annuale di produzione, presentato ai sensi dell'art. 74, ed al prezzo medio di vendita previsto; c) l'ammontare delle aliquote per cui si chiede l'esonero. 4. Il progetto di massima degli investimenti deve contenere: a) l'ammontare totale degli investimenti previsti a copertura dell'esonero richiesto; b) l'elenco delle opere programmate indicando, per ciascuna di esse, il titolo minerario a cui si riferisce, l'obiettivo di ricerca perseguito, il costo previsto e la relativa quota a carico del richiedente; c) la data prevista per l'inizio e l'ultimazione di ciascuno dei lavori contenuti nel programma; d) il piano di finanziamento delle attivita' del programma specificando le fonti di finanziamento e gli eventuali contributi ed agevolazioni che si intenda richiedere o che siano stati ottenuti. 5. Il progetto di massima dovra' essere redatto secondo il modello che sara' approvato dall'U.N.M.I.G. 6. Sono considerate operazioni di ricerca esclusiva anche quelle effettuate nell'ambito di una concessione di coltivazione e contenute nel programma dei lavori di ricerca approvato all'atto del conferimento o con provvedimenti successivi, nonche' quelle volte a definire o individuare nuovi giacimenti comunque separati da quello gia' riconosciuto. 7. Per operazioni di ricerca da svolgere nella zona di esclusiva dell'ENI, di cui alla tabella A della legge n. 136, deve essere presentata, in allegato all'istanza di esonero, una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalita' di ricerca. 8. Per operazioni di ricerca da svolgere nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano il richiedente deve presentare, in allegato all'istanza di esonero, copia del decreto di conferimento del titolo minerario nel cui ambito intende effettuare i lavori, nonche' una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalita' di ricerca.