Art. 83.
  1.  L'U.N.M.I.G.,  sulla  base del progetto presentato, comunica al
richiedente  ed  alle  sezioni  competenti   l'ammissibilita'   della
richiesta di esonero.
  2.  Eventuali  variazioni  che  il  richiedente  intenda  apportare
rispetto al progetto originario presentato, possono essere ammesse se
pervenute all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti entro l'anno  cui
si riferiscono le aliquote.