Art. 83. 1. L'U.N.M.I.G., sulla base del progetto presentato, comunica al richiedente ed alle sezioni competenti l'ammissibilita' della richiesta di esonero. 2. Eventuali variazioni che il richiedente intenda apportare rispetto al progetto originario presentato, possono essere ammesse se pervenute all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti entro l'anno cui si riferiscono le aliquote.