Art. 84.
  1.  La  sezione  esonerante,  all'atto  delle  determinazioni delle
aliquote, emana i provvedimenti relativi, sospendendo  i  termini  di
corresponsione per la parte richiesta e ritenuta ammissibile, e ne fa
notifica al concessionario dandone comunicazione all'U.N.M.I.G.