Art. 85. 1. Entro novanta giorni dal completamento di ciascuna opera contenuta nel progetto di investimento, il richiedente l'esonero deve presentare alla sezione accertante l'istanza per l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 26 della legge n. 9, corredata della necessaria documentazione contabile. 2. Nei casi di contitolarita' l'istanza di cui al comma 1 puo' essere firmata dal rappresentante unico a nome dei contitolari interessati all'esonero di cui all'art. 26 della legge n. 9 ed all'esenzione di cui al successivo comma 4. 3. L'accertamento delle spese sostenute di cui al comma 1 e' effettuato una sola volta per ogni opera ed e' valido, nei casi di contitolarita', anche per eventuali richieste di esonero presentate dai diversi contitolari nell'ambito dei rispettivi progetti di investimento per l'ottenimento dell'esonero dalle aliquote dovute per la quota di titolarita' di concessioni da essi detenute. 4. L'accertamento di cui al comma 1 e' valido anche ai fini dell'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge n. 613, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1995 dall'art. 27 della legge n. 9. 5. Le sezioni accertanti comunicano i risultati dell'accertamento all'U.N.M.I.G. ed al richiedente rilasciando altresi' i certificati di cui al comma 3 eventualmente richiesti.