Art. 85.
  1.  Entro  novanta  giorni  dal  completamento  di  ciascuna  opera
contenuta nel progetto di investimento, il richiedente l'esonero deve
presentare alla  sezione  accertante  l'istanza  per  l'effettuazione
degli  accertamenti  di  cui  all'art. 26 della legge n. 9, corredata
della necessaria documentazione contabile.
  2. Nei casi di contitolarita' l'istanza di  cui  al  comma  1  puo'
essere  firmata  dal  rappresentante  unico  a  nome  dei contitolari
interessati all'esonero di cui  all'art.  26  della  legge  n.  9  ed
all'esenzione di cui al successivo comma 4.
  3.  L'accertamento  delle  spese  sostenute  di  cui  al comma 1 e'
effettuato una sola volta per ogni opera ed e' valido,  nei  casi  di
contitolarita',  anche  per eventuali richieste di esonero presentate
dai  diversi  contitolari  nell'ambito  dei  rispettivi  progetti  di
investimento per l'ottenimento dell'esonero dalle aliquote dovute per
la quota di titolarita' di concessioni da essi detenute.
  4.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1  e'  valido anche ai fini
dell'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge  n.  613,  da
ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1995 dall'art. 27 della legge n.
9.
  5.  Le  sezioni accertanti comunicano i risultati dell'accertamento
all'U.N.M.I.G. ed al richiedente rilasciando altresi'  i  certificati
di cui al comma 3 eventualmente richiesti.