Art. 86. 1. L'U.N.M.I.G., sulla base degli accertamenti di cui all'art. 85 determina, all'atto del completamento del programma delle attivita' ovvero al raggiungimento dell'ammontare massimo relativo al progetto di investimento o su istanza del richiedente l'esonero, l'ammontare totale dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito del progetto di investimento ammesso ed il conseguente ammontare definitivo dell'esonero che compete al richiedente, nella misura massima prevista dall'art. 26 della legge n. 9. 2. Qualora l'esonero consentito risulti superiore o uguale all'ammontare complessivo delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell'art. 84, l'U.N.M.I.G. comunica tale risultato alle sezioni esoneranti, le quali emettono il provvedimento di esonero definitivo. 3. Qualora l'esonero consentito sia inferiore al totale dell'ammontare delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell'art. 84, l'U.N.M.I.G. comunica alle sezioni esoneranti la percentuale di esonero ammissibile. 4. Le sezioni esoneranti, nel caso previsto al comma 3, emettono il provvedimento di recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge n. 9. 5. Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute all'ufficio del registro competente entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 4.