Art. 86.
  1.  L'U.N.M.I.G.,  sulla base degli accertamenti di cui all'art. 85
determina, all'atto del completamento del programma  delle  attivita'
ovvero  al raggiungimento dell'ammontare massimo relativo al progetto
di investimento o su istanza del richiedente  l'esonero,  l'ammontare
totale dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito del progetto di
investimento   ammesso   ed   il   conseguente  ammontare  definitivo
dell'esonero  che  compete  al  richiedente,  nella  misura   massima
prevista dall'art. 26 della legge n. 9.
  2.   Qualora   l'esonero  consentito  risulti  superiore  o  uguale
all'ammontare  complessivo  delle  aliquote  comunicate  da  ciascuna
sezione  ai  sensi dell'art. 84, l'U.N.M.I.G. comunica tale risultato
alle sezioni  esoneranti,  le  quali  emettono  il  provvedimento  di
esonero definitivo.
  3.   Qualora   l'esonero   consentito   sia   inferiore  al  totale
dell'ammontare delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi
dell'art.  84,  l'U.N.M.I.G.  comunica  alle  sezioni  esoneranti  la
percentuale di esonero ammissibile.
  4. Le sezioni esoneranti, nel caso previsto al comma 3, emettono il
provvedimento di recupero del valore corrispondente alle aliquote non
corrisposte,  determinato  ai  sensi  del  comma 7 dell'art. 26 della
legge n. 9.
  5. Il concessionario  deve  effettuare  i  versamenti  delle  somme
dovute  all'ufficio  del  registro  competente  entro quindici giorni
dalla notificazione di cui al comma 4.