Art. 87.
  1.  Nei casi di contitolarita' delle concessioni di coltivazione, i
provvedimenti emessi dalla sezione previsti agli articoli 75, 78, 79,
84 e 86,  sono  notificati  al  concessionario  rappresentante  unico
nominato ai sensi dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.