Art. 89.
  1.  Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della
stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e'  costituito
custode,   a  titolo  gratuito,  della  miniera  sino  alla  data  di
compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa  e  delle
sue  pertinenze  all'amministrazione.  Detto  verbale,  ai fini della
devoluzione  delle  pertinenze  allo  Stato,  sara'  sottoscritto  da
funzionari   rispettivamente   della   sezione   e  della  competente
intendenza di finanza.
  2. La sezione accerta preventivamente, in  contraddittorio  con  il
concessionario,  l'esistenza  e  la  consistenza  delle pertinenze da
devolvere allo Stato.