Art. 89. 1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all'amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sara' sottoscritto da funzionari rispettivamente della sezione e della competente intendenza di finanza. 2. La sezione accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l'esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato.