Art. 9. 1. Le aree richieste devono risultare continue e delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge n. 613, con la linea costiera, con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI delimitata nella tabella A della legge n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione vigenti.