Art. 9.
  1.  Le  aree  richieste  devono  risultare continue e delimitate da
archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo
o ad un multiplo  di  esso,  salvo  per  il  lato  che  eventualmente
coincida  con  la  frontiera  dello  Stato, con la linea che segna il
limite  esterno  della  piattaforma  continentale  italiana  di   cui
all'art.  1  della  legge  n.  613,  con  la  linea  costiera, con il
perimetro della zona di esclusiva dell'ENI delimitata nella tabella A
della legge n. 136, o con il perimetro  dei  permessi  di  ricerca  e
delle concessioni di coltivazione vigenti.