Art. 90. 1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivita'. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443.