Art. 90.
  1.  I  titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni
danno derivante dall'esercizio della loro attivita'. Essi sono tenuti
ad effettuare i versamenti cauzionali a favore  dei  proprietari  dei
terreni  per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi
e delle concessioni, ai sensi  degli  articoli  10  e  31  del  regio
decreto n. 1443.