Art. 91.
  1.  Per  l'installazione,  l'uso  e le ulteriori destinazioni degli
impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e  la
coltivazione,  nonche'  per  la custodia ed il trasporto dei prodotti
ottenuti debbono essere osservate, in quanto  applicabili,  anche  le
vigenti  norme  di carattere doganale, economico e valutario e quelle
in materia di imposta di fabbricazione.