Art. 94. 1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 58, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 74, 78 comma 1, costituisce causa di decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli articoli 41 e 42 della legge n. 613.