Art. 94.
  1.  La  mancata  osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli
58, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 74, 78  comma  1,  costituisce  causa  di
decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli
articoli 41 e 42 della legge n. 613.