Art. 2.
  La  liquidazione si svolgera' secondo le ordinarie norme in vigore,
con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi
dell'art.  206  della  legge  16  marzo  1942,  n.  267,  l'esercizio
dell'impresa (esercizio provvisorio).
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione,  a
cura  del  liquidatore,  al  registro  delle imprese territorialmente
competente.
   Roma, 19 settembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA