Art. 2. La liquidazione si svolgera' secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio). Il presente decreto sara' pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente. Roma, 19 settembre 1991 Il Ministro: GORIA