IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 2 maggio 1990, e la successiva integrazione del 2 agosto 1990, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione ad utilizzare in un contratto una tariffa speciale di assicurazione in vigore nonche' l'approvazione di una tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente da utilizzare per lo stesso contratto; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Vista la lettera n. 120515 del 6 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, e' autorizzato ad utilizzare per l'emissione di contratti stipulati dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle sei grandi agenzie generali dell'INA, la tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico di inventario, gia' approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1989 per l'emissione di contratti a favore dei dipendenti di imprese di assicurazione che non esercitano il ramo vita o che non fanno parte di gruppi assicurativi nei quali il ramo vita viene esercitato.