IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  2  maggio  1990,  e   la   successiva
integrazione  del  2  agosto 1990, presentate dall'Istituto nazionale
delle  assicurazioni,  con  sede  in   Roma,   intese   ad   ottenere
l'approvazione  ad utilizzare in un contratto una tariffa speciale di
assicurazione  in  vigore  nonche'  l'approvazione  di  una   tariffa
temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente
da utilizzare per lo stesso contratto;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Vista  la  lettera  n.  120515  del  6  febbraio  1991 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con le domande
anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni,  con  sede  in  Roma,  e'
autorizzato  ad utilizzare per l'emissione di contratti stipulati dal
Fondo di  previdenza  per  i  dipendenti  delle  sei  grandi  agenzie
generali  dell'INA,  la  tariffa  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione, a premio unico di inventario, gia' approvata con
decreto ministeriale 17 ottobre 1989 per l'emissione di  contratti  a
favore  dei dipendenti di imprese di assicurazione che non esercitano
il ramo vita o che non fanno parte di gruppi assicurativi  nei  quali
il ramo vita viene esercitato.