Art. 10. Dalla data di pubblicazione del presente decreto per un tipo di trattore agricolo o forestale non puo' essere piu' rilasciato il provvedimento per l'omologazione CEE previsto al comma 4 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572 ovvero puo' essere negato il provvedimento per l'omologazione di portata nazionale, se: a) i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura ed i livelli sonori di tali tipi di trattori non rispondono alle prescrizioni dell'allegato 2 al presente decreto; b) il dispositivo di sterzo non risponde alle prescrizioni dell'allegato 3 al presente decreto; c) la velocita' massima e le piattaforme di carico non rispondono alle prescrizioni dell'allegato 4 al presente decreto; d) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento non rispondono alle prescrizioni dell'allegato 5 al presente decreto; e) lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida nonche' gli sportelli ed i finestrini non rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato 6 al presente decreto; f) il sedile del conducente non risponde alle prescrizioni di cui all'allegato 7 al presente decerto. Inoltre dalla data di pubblicazione del presente decreto, per un tipo di sedile del conducente non puo' essere piu' rilasciata l'omologazione CEE ovvero puo' essere negata l'omologazione di portata nazionale se il sedile non risponde alle prescrizioni di cui all'allegato 7 al presente decreto.