Art. 10.
   Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto per un tipo di
trattore  agricolo  o  forestale  non  puo' essere piu' rilasciato il
provvedimento  per l'omologazione CEE previsto al comma 4 dell'art. 1
della  legge  8  agosto  1977,  n.  572  ovvero puo' essere negato il
provvedimento per l'omologazione di portata nazionale, se:
    a)  i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura ed i livelli
sonori  di  tali  tipi  di  trattori non rispondono alle prescrizioni
dell'allegato 2 al presente decreto;
    b)  il  dispositivo  di  sterzo  non  risponde  alle prescrizioni
dell'allegato 3 al presente decreto;
    c) la velocita' massima e le piattaforme di carico non rispondono
alle prescrizioni dell'allegato 4 al presente decreto;
    d)  i  dispositivi  di  protezione  in caso di capovolgimento non
rispondono alle prescrizioni dell'allegato 5 al presente decreto;
    e)  lo  spazio  di  manovra, i mezzi di accesso al posto di guida
nonche'   gli   sportelli   ed   i  finestrini  non  rispondono  alle
prescrizioni di cui all'allegato 6 al presente decreto;
    f) il sedile del conducente non risponde alle prescrizioni di cui
all'allegato 7 al presente decerto.
   Inoltre  dalla  data di pubblicazione del presente decreto, per un
tipo  di  sedile  del  conducente  non  puo'  essere  piu' rilasciata
l'omologazione  CEE  ovvero  puo'  essere  negata  l'omologazione  di
portata  nazionale se il sedile non risponde alle prescrizioni di cui
all'allegato 7 al presente decreto.