Art. 2. Le prescrizioni di cui all'allegato I al presente decreto si applicano ai trattori definiti dalla legge 8 agosto 1977, n. 572, come integrata dalla legge 17 febbraio 1986, n. 39, aventi le caratteristiche seguenti: altezza minima dal suolo, misurata nel punto piu' basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale, non superiore a 600 mm; carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni, inferiore a 1150 mm: supponendo che l'asse munito dei pneumatici piu' larghi sia regolato su una carreggiata di 1150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici piu' stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1150 mm; massa: compresa tra 600 e 3000 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore di cui al punto 2.4 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformita' della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 9 della richiamata legge n. 572/1977, possono essere imposte restrizioni all'impiego lo- cale dei trattori di cui al presente articolo ove cio' sia richiesto da motivi di sicurezza a causa della specificita' di taluni terreni o colture. Il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 572/1977, provvede ad informare la Commissione della restrizione imposta. E' in facolta' delle autorita' nazionali interessate all'attuazione delle disposizioni per il rilascio dell'omologazione comunitaria di trattori agricoli o forestali a ruote di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purche' cio' non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto nell'allegato. Il dispositivo di protezione, qualora non sia del tipo montato posteriormente, deve rispondere alle prescrizioni dei capi da I a IV dello allegato I al presente decreto ovvero alle prescrizioni dell'allegato 9 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, ovvero alle prescrizioni dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296.