Art. 2.
   Le  prescrizioni  di  cui  all'allegato  I  al presente decreto si
applicano  ai  trattori  definiti  dalla legge 8 agosto 1977, n. 572,
come  integrata  dalla  legge  17  febbraio  1986,  n.  39, aventi le
caratteristiche seguenti:
   altezza  minima dal suolo, misurata nel punto piu' basso sotto gli
assi  anteriore  o  posteriore,  tenendo conto del differenziale, non
superiore a 600 mm;
   carreggiata   minima,  fissa  o  variabile,  dell'asse  munito  di
pneumatici  di  maggiori  dimensioni, inferiore a 1150 mm: supponendo
che  l'asse  munito  dei  pneumatici  piu' larghi sia regolato su una
carreggiata  di  1150  mm  al massimo, la carreggiata dell'altro asse
deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici
piu'  stretti  non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro
asse;  qualora  i  due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici
delle  stesse  dimensioni,  la  carreggiata fissa o variabile dei due
assi deve essere inferiore a 1150 mm;
   massa:  compresa tra 600 e 3000 kg, corrispondente al peso a vuoto
del  trattore  di  cui  al  punto 2.4 dell'allegato I del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  gennaio  1980,  n. 76, compreso il
dispositivo  di  protezione  in  caso di capovolgimento del trattore,
montato   in   conformita'   della  presente  direttiva,  munito  dei
pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
   Ad  integrazione  di quanto stabilito dall'art. 9 della richiamata
legge n. 572/1977, possono essere imposte restrizioni all'impiego lo-
cale  dei trattori di cui al presente articolo ove cio' sia richiesto
da motivi di sicurezza a causa della specificita' di taluni terreni o
colture.
   Il  Ministero  dei  trasporti, ai sensi dell'art. 8 della legge n.
572/1977,  provvede  ad  informare  la  Commissione della restrizione
imposta.
   E'    in    facolta'   delle   autorita'   nazionali   interessate
all'attuazione  delle  disposizioni per il rilascio dell'omologazione
comunitaria  di trattori agricoli o forestali a ruote di prescrivere,
nel  rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire
la  protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione,
purche'  cio'  non  implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a
quanto prescritto nell'allegato.
   Il  dispositivo  di  protezione,  qualora non sia del tipo montato
posteriormente,  deve rispondere alle prescrizioni dei capi da I a IV
dello  allegato  I  al  presente  decreto  ovvero  alle  prescrizioni
dell'allegato  9  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio  1981,  n.  212, ovvero alle prescrizioni dell'allegato 3 al
decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296.