Art. 9. Le prescrizioni dell'allegato 8 al presente decreto concernenti: le dimensioni e le masse rimorchiabili; il regolatore di velocita' e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; i parabrezza e gli altri vetri; i collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale al punto di attacco; la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore; il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, si applicano ai trattori agricoli o forestali a ruote definiti dalla legge 8 agosto 1977, n. 572, e successive modificazioni. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 572/1977, per quanto concerne l'uso del trattore per motivi inerenti alla massa rimorchiabile, possono essere applicate le disposizioni nazionali risultanti, in particolare, dai requisiti di utilizzazione particolari dovuti al rilievo del territorio entro i limiti delle masse rimorchiabili di cui al punto 2.2. del capo I dell'allegato 8, purche' cio' non implichi modifiche del trattore o una nuova omologazione supplementare dello stesso.