Art. 9.
  Le prescrizioni dell'allegato 8 al presente decreto concernenti:
   le dimensioni e le masse rimorchiabili;
   il  regolatore di velocita' e la protezione degli elementi motore,
delle parti sporgenti e delle ruote;
   i parabrezza e gli altri vetri;
   i  collegamenti  meccanici  tra  trattore  e  veicolo rimorchiato,
compreso il carico verticale al punto di attacco;
   la  posizione  e  l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni
regolamentari sul corpo del trattore;
   il  comando  della frenatura dei veicoli rimorchiati, si applicano
ai  trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote definiti dalla legge 8
agosto 1977, n. 572, e successive modificazioni.
   In  deroga  alle  disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della
legge  n. 572/1977, per quanto concerne l'uso del trattore per motivi
inerenti  alla  massa  rimorchiabile,  possono  essere  applicate  le
disposizioni  nazionali  risultanti, in particolare, dai requisiti di
utilizzazione  particolari  dovuti  al rilievo del territorio entro i
limiti  delle  masse  rimorchiabili  di  cui al punto 2.2. del capo I
dell'allegato  8,  purche' cio' non implichi modifiche del trattore o
una nuova omologazione supplementare dello stesso.