(all. 3 - art. 1)
                             ALLEGATO 3
                        DISPOSITIVO DI STERZO
1. DEFINIZIONI
1.1.  "Dispositivo  di sterzo" Per "dispositivo di sterzo" si intende
il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento
della direzione di marcia del trattore. Il dispositivo di sterzo puo'
comprendere: - l'organo di comando, - la  trasmissione,  -  le  ruote
direttrici,  - eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre
l'energia ausiliaria o l'energia indipendente.
1.1.1. "Organo  di  comando"  Per  "organo  di  comando"  si  intende
l'organo   direttamente  azionato  dal  conducente  per  dirigere  il
trattore.
1.1.2. "Trasmissione" Per "trasmissione" si intende  l'insieme  degli
elementi  compresi  tra  l'organo  di  comando e le ruote direttrici,
esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione
puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista.
1.1.3. "Ruote direttrici" Per "ruote direttrici" si intendono:  -  le
ruote  la  cui  direzione rispetto al trattore puo' essere modificata
direttamente o  indirettamente  per  ottenere  il  cambiamento  della
direzione di marcia del trattore; - le ruote dei trattori articolati;
- le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene
mediante  differenziazione  della velocita' delle ruote di uno stesso
asse. Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici.
1.1.4. "Dispositivo speciale" Per "dispositivo speciale"  si  intende
la  parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria
o  l'energia   indipendente.   L'energia   ausiliaria   e   l'energia
indipendente   possono   essere   prodotte   con  sistema  meccanico,
idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio  con  pompe  ad
olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.).
1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo.
1.2.1.  A  seconda  della  sorgente dell'energia trasmessa alle ruote
direttrici, si distinguono le seguenti categorie  di  dispositivi  di
sterzo:
1.2.1.1.   sterzo   manuale   nel   quale  tale  energia  e'  fornita
esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;
1.2.1.2.  sterzo  assistito  nel  quale  tale  energia   e'   fornita
dall'energia  muscolare  del conducente e dai dispositivi speciali di
cui al punto 1.1.4.; i dispositivi di sterzo nei quali  l'energia  e'
esclusivamente   fornita,  in  condizioni  normali,  dai  dispositivi
speciali di cui al punto 1.1.4., ma che in caso di cedimento di  tali
dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del
conducente  per ottenere la sterzatura, sono considerati come "sterzo
assistito";
1.2.1.3.  sterzo  asservito  nel  quale  tale  energia   e'   fornita
dall'energia  muscolare  del conducente e dai dispositivi speciali di
cui al punto 1.1.4.;
1.2.1.3.  sterzo  asservito  nel  quale  tale  energia   e'   fornita
esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.
1.3.  "Forza sul comando" Per "forza sul comando" si intende la forza
esercitata dal conducente sull'organo  di  comando  per  dirigere  il
trattore.
2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO
2.1. Prescrizione generale
2.1.1.  Il  dispositivo  di  sterzo deve garantire una guida facile e
sicura del trattore e deve rispondere alle  prescrizioni  particolari
di cui al punto 2.2.
2.2. Prescrizioni particolari
2.2.1. Organo di comando
2.2.1.1.  L'organo  di  comando  deve essere maneggevole e facilmente
impugnabile; esso deve essere concepito in  modo  da  permettere  una
sterzatura progressiva. Il senso del movimento impresso all'organo di
comando  deve  corrispondere  al  voluto mutamento della direzione di
marcia del trattore.
2.2.1.2. La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di
12 m di raggio al momento del passaggio  dalla  direzione  rettilinea
alla  sterzatura  non deve superare 25 daN. Nei dispositivi di sterzo
assistito non  integrati  ad  altri  dispositivi,  nel  caso  in  cui
l'energia ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando non deve
superare 60 daN.
2.2.1.3.  Per  il  controllo  della  prescrizione  di  cui  al  punto
2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da  descrivere  su
strada  asciutta,  piana e di buona aderenza una spirale con partenza
in rettilineo ad una velocita' di 10 km/h. La forza  sul  comando  si
rileva  fino  al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde
ad un cerchio di 12 m di  raggio.  La  durata  della  manovra  (tempo
intercorso  dal momento in cui l'organo di comando comincia ad essere
azionato fino al momento in cui esso raggiunge la  posizione  per  la
misura)  non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in
caso di cedimento del dispositivo speciale.  Deve  essere  effettuata
una  sterzatura  verso  destra  ed una verso sinistra. All'atto della
prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la
ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei  pneumatici
devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore.
2.2.2. Trasmissione
2.2.2.1.  I  dispositivi  di sterzo non devono avere ne' trasmissioni
elettriche ne' trasmissioni esclusivamente pneumatiche.
2.2.2.2.  Le  trasmissioni  debbono  essere  concepite  in  modo   da
sopportare  le  sollecitazioni  alle  quali  sono soggette durante il
funzionamento.  Esse  debbono  essere  facilmente  accessibili   agli
effetti della manutenzione e del controllo.
2.2.2.3.  Qualora  i  dispositivi  di  trasmissione non siano di tipo
esclusivamente idraulico, la guida del trattore deve essere possibile
anche in caso di mancato funzionamento degli organi  di  trasmissione
idraulica o pneumatica.
2.2.2.4. I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente
idraulici  e  i  relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.
debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
2.2.2.4.1. il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro
una pressione eccessiva da uno o piu' dispositivi di  limitazione  di
pressione;
2.2.2.4.2.  i  dispositivi di limitazione di pressione debbono essere
tarati in modo da non superare la pressione  T  pari  alla  pressione
massima di funzionamento indicata dal costruttore;
2.2.2.4.3.  le  caratteristiche  e dimensioni delle tubazioni debbono
essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T
(pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di  pressione);
le  tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati,
in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di  scosse  vengano
ridotti  al  minimo  e i rischi di rottura per attrito possano essere
considerati trascurabili.
2.2.3. Ruote direttrici
2.2.3.1. Tutte le ruote possono essere direttrici.
2.2.4. Dispositivi speciali
2.2.4.1. I dispositivi speciali di cui al  punto  1.1.4.,  utilizzati
nelle  categorie  di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3.
sono ammessi alle condizioni seguenti:
2.2.4.1.1. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo  assistito,
definito  al  punto  1.2.1.2.,  la  guida  del  trattore  deve essere
possibile anche in caso  di  mancato  funzionamento  dei  dispositivi
speciali  come  e'  stato  gia' precisato al punto 2.2.1.2. Quando lo
sterzo assistito non dispone di una propria fonte  di  energia,  esso
deve   disporre   di   un  proprio  accumulatore  di  energia.  Detto
accumulatore di energia puo'  essere  sostituito  da  un  dispositivo
autonomo  che  assicuri  con priorita' l'alimentazione di energia del
dispositivo di sterzo sugli altri sistemi  collegati  con  la  comune
fonte  di  energia.  Fatte  salve  le disposizioni dell'Allegato 6 al
D.P.R. 10 febbraio 1981 n. 212 relative al frenaggio, qualora  esista
una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il
dispositivo  di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano
alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo  per  azionare  il
dispositivo  di  sterzo  non  deve  superare  40  daN  in caso di non
funzionamento di uno dei due sistemi".  Se  l'energia  utilizzata  e'
costituita  dall'aria  compressa,  il  relativo serbatoio deve essere
protetto con una valvola di sbarramento  unidirezionale.  Quando,  in
condizioni   normali,   l'energia   e'   esclusivamente  fornita  dai
dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., lo sterzo assistito deve
essere munito di un segnale ottico o acustico  che  entri  in  azione
qualora,  in  caso  di  cedimento  di  detti dispositivi speciali, lo
sforzo necessario per azionare il comando superi 2.5 daN.
2.2.4.1.2. Nell'equipaggiamento con dispositivi di  sterzo  asservito
definito  al  punto  1.2.1.3.,  ammessi  se  a trasmissione puramente
idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo  speciale
deve  essere  possibile  effettuare, mediante un dispositivo speciale
ausiliario, le due manovre di cui al punto  2.2.1.3.  Il  dispositivo
speciale ausiliario puo' essere un serbatoio di aria o gas compressi.
Si  possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa
ad olio oppure un compressore  d'aria  quando  l'avviamento  di  tale
dispositivo  e' collegato con il movimento delle ruote del trattore e
non  puo'  essere  disaccoppiato.  Il   mancato   funzionamento   del
dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure
acustico.
2.2.4.1.2.1.  Se  il  dispositivo  speciale  e' pneumatico, esso deve
essere munito di un serbatoio  di  aria  proprio,  protetto  con  una
valvola  di sbarramento unidirezionale. Il volume di questo serbatoio
d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette
manovre complete (da un fine corsa all'altro) prima che la  pressione
del  serbatoio scenda alla meta' della pressione di funzionamento; la
prova  deve  essere  effettuata con le ruote direttrici sollevate dal
suolo.