ALLEGATO 3 DISPOSITIVO DI STERZO 1. DEFINIZIONI 1.1. "Dispositivo di sterzo" Per "dispositivo di sterzo" si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore. Il dispositivo di sterzo puo' comprendere: - l'organo di comando, - la trasmissione, - le ruote direttrici, - eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. 1.1.1. "Organo di comando" Per "organo di comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore. 1.1.2. "Trasmissione" Per "trasmissione" si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote direttrici, esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista. 1.1.3. "Ruote direttrici" Per "ruote direttrici" si intendono: - le ruote la cui direzione rispetto al trattore puo' essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore; - le ruote dei trattori articolati; - le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazione della velocita' delle ruote di uno stesso asse. Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici. 1.1.4. "Dispositivo speciale" Per "dispositivo speciale" si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio con pompe ad olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.). 1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo. 1.2.1. A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo: 1.2.1.1. sterzo manuale nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente; 1.2.1.2. sterzo assistito nel quale tale energia e' fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; i dispositivi di sterzo nei quali l'energia e' esclusivamente fornita, in condizioni normali, dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del conducente per ottenere la sterzatura, sono considerati come "sterzo assistito"; 1.2.1.3. sterzo asservito nel quale tale energia e' fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; 1.2.1.3. sterzo asservito nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. 1.3. "Forza sul comando" Per "forza sul comando" si intende la forza esercitata dal conducente sull'organo di comando per dirigere il trattore. 2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO 2.1. Prescrizione generale 2.1.1. Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore e deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al punto 2.2. 2.2. Prescrizioni particolari 2.2.1. Organo di comando 2.2.1.1. L'organo di comando deve essere maneggevole e facilmente impugnabile; esso deve essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva. Il senso del movimento impresso all'organo di comando deve corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia del trattore. 2.2.1.2. La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla sterzatura non deve superare 25 daN. Nei dispositivi di sterzo assistito non integrati ad altri dispositivi, nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando non deve superare 60 daN. 2.2.1.3. Per il controllo della prescrizione di cui al punto 2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da descrivere su strada asciutta, piana e di buona aderenza una spirale con partenza in rettilineo ad una velocita' di 10 km/h. La forza sul comando si rileva fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde ad un cerchio di 12 m di raggio. La durata della manovra (tempo intercorso dal momento in cui l'organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso raggiunge la posizione per la misura) non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in caso di cedimento del dispositivo speciale. Deve essere effettuata una sterzatura verso destra ed una verso sinistra. All'atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore. 2.2.2. Trasmissione 2.2.2.1. I dispositivi di sterzo non devono avere ne' trasmissioni elettriche ne' trasmissioni esclusivamente pneumatiche. 2.2.2.2. Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo. 2.2.2.3. Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tipo esclusivamente idraulico, la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento degli organi di trasmissione idraulica o pneumatica. 2.2.2.4. I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulici e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. debbono soddisfare alle seguenti condizioni: 2.2.2.4.1. il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una pressione eccessiva da uno o piu' dispositivi di limitazione di pressione; 2.2.2.4.2. i dispositivi di limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da non superare la pressione T pari alla pressione massima di funzionamento indicata dal costruttore; 2.2.2.4.3. le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T (pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di pressione); le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati, in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati trascurabili. 2.2.3. Ruote direttrici 2.2.3.1. Tutte le ruote possono essere direttrici. 2.2.4. Dispositivi speciali 2.2.4.1. I dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., utilizzati nelle categorie di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3. sono ammessi alle condizioni seguenti: 2.2.4.1.1. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito, definito al punto 1.2.1.2., la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento dei dispositivi speciali come e' stato gia' precisato al punto 2.2.1.2. Quando lo sterzo assistito non dispone di una propria fonte di energia, esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia. Detto accumulatore di energia puo' essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorita' l'alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri sistemi collegati con la comune fonte di energia. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981 n. 212 relative al frenaggio, qualora esista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare 40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi". Se l'energia utilizzata e' costituita dall'aria compressa, il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Quando, in condizioni normali, l'energia e' esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., lo sterzo assistito deve essere munito di un segnale ottico o acustico che entri in azione qualora, in caso di cedimento di detti dispositivi speciali, lo sforzo necessario per azionare il comando superi 2.5 daN. 2.2.4.1.2. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3., ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3. Il dispositivo speciale ausiliario puo' essere un serbatoio di aria o gas compressi. Si possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa ad olio oppure un compressore d'aria quando l'avviamento di tale dispositivo e' collegato con il movimento delle ruote del trattore e non puo' essere disaccoppiato. Il mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico. 2.2.4.1.2.1. Se il dispositivo speciale e' pneumatico, esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio, protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Il volume di questo serbatoio d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette manovre complete (da un fine corsa all'altro) prima che la pressione del serbatoio scenda alla meta' della pressione di funzionamento; la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevate dal suolo.