ALLEGATO 4 VELOCITA' MASSIMA 1. VELOCITA' MASSIMA PER COSTRUZIONE 1.1. Per l'omologazione, la velocita' media e' misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo. 1.2. Al momento della prova, il trattore e' scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici e' quella prescritta per l'uso su strada. 1.3. Al momento della prova, il trattore e' munito di pneumatici nuovi aventi il raggio massimo di rotolamento previsto dal costruttore per il trattore. 1.4. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova e' quello corrispondente alla velocita' massima del veicolo, ed il comando di alimentazione di carburante e' spinto a fondo. 1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, derivante dal suo carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10% il valore di 25 km/h. 1.6. Perche' le autorita' competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocita' massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonche' il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato come previsto dal costruttore. 2. PIATTAFORMA DI CARICO 2.1. Il centro di gravita' della piattaforma deve essere situato tra gli assi. 2.2. Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che: - la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriore o posteriore del trattore; - la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato. 2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 2.4. Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo. 2.5. Il montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilita' del conducente resti sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione. 2.6. La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente.