(all. 4 - art. 1)
                             ALLEGATO 4
                          VELOCITA' MASSIMA
1. VELOCITA' MASSIMA PER COSTRUZIONE
1.1.  Per  l'omologazione,  la  velocita'  media e' misurata su pista
rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con  partenza  lanciata.
La  pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con
superficie  piana;  sono  tuttavia  ammesse  pendenze  dell'1,5%   al
massimo.
1.2.  Al  momento  della  prova, il trattore e' scarico, in ordine di
marcia, senza zavorra o speciale  attrezzatura  e  la  pressione  dei
pneumatici e' quella prescritta per l'uso su strada.
1.3.  Al  momento  della  prova,  il trattore e' munito di pneumatici
nuovi  aventi  il  raggio  massimo  di   rotolamento   previsto   dal
costruttore per il trattore.
1.4. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova e'
quello  corrispondente  alla  velocita'  massima  del  veicolo, ed il
comando di alimentazione di carburante e' spinto a fondo.
1.5. Per tener  conto  dei  vari  errori  dovuti  in  particolare  al
procedimento   di  misura  ed  all'aumento  del  regime  del  motore,
derivante   dal   suo   carico   parziale,   e'   ammesso,   all'atto
dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10% il valore
di 25 km/h.
1.6.  Perche' le autorita' competenti per l'omologazione dei trattori
possano calcolare la velocita' massima teorica dei trattori stessi, i
costruttori  precisano   a   titolo   indicativo   il   rapporto   di
trasmissione,  l'avanzamento  effettivo  delle  ruote  motrici a giro
completo, nonche' il numero dei giri del motore  a  potenza  massima,
con  comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste,
tarato come previsto dal costruttore.
2. PIATTAFORMA DI CARICO
2.1. Il centro di gravita' della piattaforma deve essere situato  tra
gli assi.
2.2.  Le  dimensioni  della  piattaforma devono essere tali che: - la
lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriore o  posteriore
del  trattore;  -  la larghezza non superi quella massima complessiva
del trattore non attrezzato.
2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto  al
piano longitudinale mediano del trattore.
2.4. Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra
del suolo.
2.5.  Il  montaggio  ed  il tipo della piattaforma devono essere tali
che, a carico normale, il campo di visibilita' del  conducente  resti
sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e
di  segnalazione  luminosa  possano  continuare  a  svolgere  la loro
funzione.
2.6. La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve  essere
fissata  al  trattore  in  modo  da  escludere  il pericolo che se ne
distacchi accidentalmente.