(all. 7 - art. 1)
                             ALLEGATO 7
                        SEDILE DEL CONDUCENTE
                               Capo I
                             DEFINIZIONI
1.
Sedile del conducente
Per  "sedile del conducente" si intende il sedile disponibile per una
sola persona e destinato al conducente quando guida il trattore.
2.
Piano del sedile
Per "piano del sedile" si intende la superficie quasi orizzontale del
sedile che consente la posizione seduta dal conducente.
3.
Schienale del sedile
Per "schienale del sedile" si intende la superficie  quasi  verticale
del sedile che serve d'appoggio alla schiena del conducente.
4.
Fermi laterali del sedile
Per "fermi laterali del sedile" si intendono i dispositivi e le forme
del  piano  del  sedile  atti  ad  impedire che il conducente scivoli
lateralmente.
5.
Braccioli del sedile
Per "braccioli del sedile" si intendono i dispositivi di supporto per
le braccia del conducente seduto,  posti  sui  due  lati  del  sedile
stesso.
5.
Punto di riferimento del sedile (S)
Per  "punto  di  riferimento  del sedile (S)", si intende il punto di
intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del  sedile
fra  il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito
ed  un  piano  orizzontale.  Questo  piano  orizzontale   taglia   la
superficie  inferiore  della  tavola  del  piano  del  sedile, 150 mm
davanti al punto di riferimento del sedile (S) (vedi appendice 1  del
capo II).
6.
Profondita' del piano del sedile
Per  "profondita'  del  piano  del  sedile"  si  intende  la distanza
orizzontale tra il punto di riferimento del sedile (S)  ed  il  bordo
anteriore del piano del sedile.
7.
Larghezza del piano del sedile
Per   "larghezza  del  piano  del  sedile"  si  intende  la  distanza
orizzontale fra i bordi esterni del piano del sedile, misurata in  un
piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile.
8.
Campo di regolazione del carico
Per  "campo di regolazione del carico" si intende la zona situata fra
i due carichi che corrispondono  alle  posizioni  medie  delle  curve
caratteristiche del sistema di sospensione ricavate per il conducente
piu' pesante e per quello piu' leggero.
9.
Corsa del sistema di sospensione
Per 'corsa della sospensione' si intende la distanza verticale tra la
posizione estrema superiore e la posizione rilevata in un determinato
momento  di un punto situato sul piano del sedile, nel piano mediante
longitudinale, 200 mm davanti al  punto  di  riferimento  del  sedile
stesso.
10.
Vibrazione
Per  'vibrazione'  si  intende  il  movimento  verticale ascendente e
discendente del sedile del conducente.
11.
Accelerazione di vibrazione (a)
Per "accelerazione di vibrazione (a)" si intende la derivata  seconda
dell'ampiezza di vibrazione in funzione del tempo.
12.
Valore efficace dell'accelerazione (aeff).
Per  "valore efficace dell'accelerazione (aeff)" si intende la radice
quadrata del valore medio del quadrato dell'accelerazione nel tempo.
13.
Accelerazione di vibrazione ponderata (aw)
Per "accelerazione di  vibrazione  ponderata  (afB013w)"  si  intende
l'accelerazione  di  vibrazione ponderata determinata per mezzo di un
filtro di ponderazione conforme alle prescrizioni  di  cui  al  punto
2.5.3.3.5.2. del capo II.
awS  =  valore  efficace  dell'accelerazione  ponderata di vibrazione
misurata  sul  sedile  durante  una  prova  al  banco  o   su   pista
normalizzata;
awB  =  valore  efficace  dell'accelerazione  ponderata di vibrazione
misurata nel punto di fissaggio  del  sedile  durante  una  prova  al
banco;
a*wb  =  valore di riferimento del valore efficace dell'accelerazione
ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile;
a*ws  =  valore  corretto  del  valore  efficace   dell'accelerazione
ponderata  di  vibrazione  misurata  sul  sedile durante una prova al
banco;
a*wf = valore efficace  dell'accelerazione  ponderata  di  vibrazione
misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova su pista
normalizzata.
14.
Rapporto di vibrazione
Per   "rapporto   di   vibrazione"   si   intende   il  rapporto  tra
l'accelerazione ponderata  di  vibrazione  misurata  sul  sedile  del
conducente e quella misurata sul dispositivo di fissaggio del sedile,
conformemente al capo II, punto 2.5.3.3.2.
15.
Classe di vibrazioni
Per  "classe  di  vibrazioni"  si  intende  la  classe o il gruppo di
trattori che presentano le stesse caratteristiche di vibrazione.
16.
Trattore di categoria A
Per  "trattore  di categoria A" si intende un trattore che, in base a
caratteristiche costruttive similari, puo' essere  assegnato  ad  una
determinata classe di vibrazioni.
16.1.
Le caratteristiche di questi trattori sono le seguenti:
Assi: 2
Sospensione: asse posteriore senza sospensione.
16.2.
I trattori di categoria A sono suddivisi in tre classi:
classe I: trattori con massa a vuoto fino a 3600 kg;
classe II: trattori con massa a vuoto compresa fra 3600 e 6.500 kg;
classe III: trattori con massa a vuoto superiore a 6500 kg.
17.
Trattore di categoria B
Per  "trattore  di  categoria  B" si intende un trattore che non puo'
essere assegnato ad alcuna classe di vibrazioni della categoria A.
18.
Sedili dello stesso tipo
Per "sedili  dello  stesso  tipo"  si  intendono  i  sedili  che  non
presentino   tra   loro   differenze   essenziali;  possono  esistere
differenze unicamente per quanto concerne:
18.1.
le dimensioni;
18.2.
la posizione e l'inclinazione dello schienale;
18.3.
l'inclinazione del piano del sedile;
18.4.
la regolazione longitudinale e verticale.

                               Capo II
               PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI PROVA
             CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA
1. PRESCRIZIONI GENERALI
1.1. Il sedile  deve  essere  costruito  in  modo  da  consentire  al
conducente  una comoda posizione di guida e di manovra del trattore e
in modo da preservare nella misura  del  possibile  la  salute  e  la
sicurezza del conducente stesso.
1.2. Il sedile deve essere regolato in senso longitudinale e in senso
verticale senza l'impiego di utensili.
1.3.  Il sedile deve essere costruito in modo da limitare le scosse e
le vibrazioni. A tal fine esso deve essere molleggiato,  ammortizzare
le  vibrazioni ed offrire un sufficiente appoggio dorsale e laterale.
I fermi laterali sono considerati sufficienti  quando  il  sedile  e'
costruito in modo da evitare al conducente seduto di scivolare.
1.3.1. Il sedile deve potersi adattare a persone di massa differente.
Se  a  questo  scopo  e' necessario prevedere una regolazione, questa
deve potersi fare senza l'impiego di utensili.
1.4. Il piano del sedile,  lo  schienale,  i  fermi  laterali  e,  se
esistono,  i  braccioli  amovibili, ribaltabili o fissi devono essere
imbottiti.
1.5. Il punto di riferimento del sedile (S) deve  essere  determinato
in conformita' delle disposizioni contenute nell'appendice 1 del capo
II.
1.6.  Salvo  disposizioni contrarie, le misure e le tolleranze devono
essere fissate secondo i seguenti criteri:
1.6.1. le misure indicate devono essere espresse in unita' di  misura
intere e eventualmente arrotondate all'unita' di misura piu' vicina;
1.6.2.  gli  strumenti  utilizzati  per  rilevare  le  misure  devono
permettere  l'arrotondamento  del  valore  misurato  all'unita'  piu'
vicina.  Gli strumenti prescelti devono permettere di ottenere misure
con le seguenti tolleranze: - per le misure  di  lunghezza:  (Piu'  o
Meno)  0,5%, - per le misure degli angoli: (Piu' o Meno) 1›, - per la
misura della massa del trattore: (Piu' o Meno) 20 kg, - per la misura
della pressione dei pneumatici: (Piu' o Meno) 0,1 bar.
1.6.3. per l'insieme dei dati relativi alle dimensioni e' ammessa una
tolleranza del (Piu' o Meno) 5%.
1.7. Il sedile deve essere sottoposto nell'ordine sottoindicato  alle
seguenti prove eseguite sul medesimo sedile:
1.7.1.  Determinazione  delle  curve  caratteristiche  del sistema di
sospensione e adeguamento del campo di  regolazione  alla  massa  del
conducente.
1.7.2. Determinazione della stabilita' laterale.
1.7.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano
verticale.
1.7.4.  Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo
di risonanza.
1.8. Se il sedile e' concepito per ruotare su un asse  verticale,  le
prove  sono effettuate con il sedile spostato in avanti e bloccato in
una posizione parallela  al  piano  longitudinale  di  simmetria  del
trattore.
1.9.  Per  quanto  riguarda  la  costruzione  e l'equipaggiamento, il
sedile sottoposto alle suddette prove deve presentare caratteristiche
identiche a quelle dei sedili di serie.
1.10. Il costruttore deve effettuare il rodaggio dei sedili prima  di
presentarli alla prova.
1.11.  Il  laboratorio redige un verbale della prova che confermi che
il sedile e' stato sottoposto a tutte le prove previste senza  subire
danneggiamenti  e  che  indichi  le caratteristiche di vibrazione del
sedile.
1.12. I sedili sottoposti alla prova per i trattori  della  classe  I
sono  idonei  soltanto  per  i  trattori  di questa classe, laddove i
sedili sottoposti alla prova per i  trattori  della  classe  II  sono
idonei per i trattori della classi I e II, e i sedili sottoposti alla
prova  per  i  trattori  della  classe III sono idonei per i trattori
delle classi II e III.
2. PRESCRIZIONI SPECIALI
2.1. Dimensioni del piano del sedile.
2.1.1. La profondita'  del  piano  del  sedile,  misurata  a  150  mm
parallelamente  al  piano  longitudinale di simmetria del sedile deve
essere di 400 (Piu' o Meno) 50 mm (vedi figura seguente).
2.1.2. La larghezza del  piano  del  sedile,  misurata  in  un  piano
perpendicolare  al  piano  di  simmetria del sedile 150 mm davanti al
punto di riferimento del sedile (S) e a 80 mm al massimo sopra questo
stesso punto, deve essere di almeno 450 mm (vedi figura seguente).
2.1.3. La profondita' e la larghezza del piano dei  sedili  destinati
ai  trattori  con  correggiata  posteriore  minima  O 1150 mm possono
essere ridotte rispettivamente fino a 300 e 400 mm se la  costruzione
del trattore non consente di rispettare le misure prescritte ai punti
2.1.1 e 2.1.2.
2.2. Posizione ed inclinazione dello schienale
2.2.1.  Il  bordo superiore dello schienale del sedile deve essere ad
una altezza minima di 260 mm sopra il punto di riferimento del sedile
(S) (vedi figura seguente).
2.2.2. L'inclinazione dello schienale del sedile deve essere  di  10›
(Piu' o Meno) 5› (vedi figura seguente).
2.3. Inclinazione del piano del sedile
2.3.1.  L'inclinazione  all'indietro  (vedi l'angolo "a" nella figura
seguente) della superficie del cuscino carico deve essere di 3› - 12›
rispetto all'orizzontale,  misurata  con  il  dispositivo  di  carico
conformemente all'appendice 1.
2.4. Regolazione del sedile (vedi figura seguente).
2.4.1.  Il sedile deve essere regolabile in senso longitudinale su un
intervallo minimo:
- di 140 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata  minima
delle ruote posteriori e' maggiore 1150 mm;
-  di  60 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima
delle ruote posteriori e' minore o uguale 1150.
2.4.2. Il sedile deve essere regolabile  in  senso  verticale  su  un
intervallo minimo:
-  di  60  mm  per  i  trattori la cui carreggiata minima delle ruote
posteriori e' minore o uguale 1150 mm;
- di 40 mm per i trattori  la  cui  carreggiata  minima  delle  ruote
posteriori e' minore o uguale 1150 mm.

          ---->  Vedere Immagine a pag. 86 del S.O.  <----

2.5.
Prova del sedile.
2.5.1.
Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione
e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente.
2.5.1.1.
Le  curve caratteristiche del sistema di sospensione si ottengono per
mezzo di una prova statica. L'adeguamento del campo di regolazione in
funzione  della  massa  del  conducente   si   deduce   dalle   curve
caratteristiche  del sistema di sospensione. E' superfluo procedere a
queste determinazioni se la  regolazione  non  puo'  essere  ottenuta
manualmente.
2.5.1.2.
Si  monta  il  sedile  su  un  banco  di  prova o su un trattore e si
applica, direttamente o mediante un dispositivo speciale,  un  carico
che  non  differisca  di  oltre  5 N dal carico nominale. L'errore di
misura della corsa del sistema di sospensione non deve superare (Piu'
o Meno) 1 mm.
2.5.1.3.
Una curva caratteristica completa della deformazione del  sistema  di
sospensione deve essere determinata partendo dal carico nullo fino al
carico  massimo  e  viceversa.  Ciascuno  dei valori di carico per il
quale va misurata la  corsa  del  sistema  di  sospensione  non  deve
differire  di  oltre 100 N dal valore successivo; si debbono rilevare
almeno otto punti ad intervalli prossoche'  uguali  della  corsa  del
sistema  di  sospensione.  Come  carico  massimo va preso il limite a
partire  dal  quale  non  e'  piu'  possibile  misurare  un'ulteriore
variazione  della  corsa del sistema di sospensione, oppure un carico
di 1500 N. La corsa del sistema di sospensione deve essere  misurata,
dopo  l'applicazione  e  la  rimozione  del carico, 200 mm davanti al
punto di riferimento del sedile nel piano mediano  longitudinale  del
piano  del  sedile  stesso.  Dopo  l'applicazione  e la rimozione del
carico si deve lasciar trascorrere il tempo necessario  affinche'  il
sedile torni in posizione di riposo.
2.5.1.4.
Nel  caso  di  sedili  muniti  di  regolazione  graduabile,  le curve
caratteristiche della deformazione del sistema di sospensione vengono
determinate per una massa di 50 kg e una  di  120  kg.  Nel  caso  di
sedili  privi  di detta regolazione graduabile e muniti di arresti di
fine corsa, le misurazioni vengono eseguite per la massa minima e per
quella massima. Nel caso di sedili privi di regolazione graduale e di
arresti di fine corsa, la regolazione viene effettuata in modo che:
2.5.1.4.1.
al limite inferiore il  sedile  ritorni  esattamente  alla  posizione
superiore del sistema di sospensione quando il carico viene rimosso;
2.5.1.4.2.
al  limite  superiore  il  carico di 1500 N abbassi il sedile fino al
punto inferiore del sistema di sospensione.
2.5.1.5.
Per punto intermedio  di  un  sistema  di  sospensione  s'intende  la
posizione assunta dal sedile quando viene compreso per un tratto pari
alla meta' della corsa dell'intero sistema di sospensione.
2.5.1.6.
Poiche'  le  curve  caratteristiche  del  sistema di sospensione sono
generalmente cicli d'isteresi, per la determinazione del carico nella
posizione mediana del sistema di sospensione e'  opportuno  tracciare
una linea mediana nel ciclo d'isteresi (vedi capo I, punto 8, nonche'
punti A e B dell'appendice 2 del capo II).
2.5.1.7.
Per determinare i limiti dell'adeguamento del campo di regolazione in
funzione della massa del conducente, le forze verticali nei punti A e
B,  calcolate  conformemente  al  punto  2.5.1.6.  (appendice  2  del
presente capo) debbono essere moltiplicate per  un  fattore  di  0,13
kg/N.
2.5.2.
Determinazione della stabilita' laterale
2.5.2.1.
Il  sedile  deve  essere  regolato  sul limite superiore del campo di
regolazione.
Esso deve essere fissato sul banco di prova o sul  trattore  in  modo
che  la  sua base poggi su una piastra rigida (banco di prova) le cui
dimensioni non debbono essere  inferiori  a  quelle  della  base  del
sedile.
2.5.2.2.
Si   applica   un  carico  di  prova  di  1000  N  sul  piano  oppure
sull'imbottitura del sedile, in un punto situato a 200 mm davanti  al
punto  di riferimento del sedile (S) e successivamente sui due lati a
150 mm dal piano di simmetria del sedile.
2.5.2.3.
Durante  l'applicazione  del carico deve essere misurata e registrata
la viarazione  dell'angolo  d'inclinazione  laterale  del  piano  del
sedile  nei  punti estremi di spostamento orizzontale e verticale del
sedile.  Non  viene  considerata  una  deformazione   permanente   in
prossimita' del punto di applicazione del carico.
2.5.3.
Determinazione  delle  caratteristiche  di  vibrazione  in  un  piano
verticale
2.5.3.1.
Prova eseguita al banco.
2.5.3.1.1.
Il banco di prova  deve  simulare  le  vibrazioni  verticali  che  si
producono  nel  punto  di fissaggio del sedile. Le vibrazioni vengono
prodotte per mezzo di un sistema a regolazione elettroidraulica. Come
valori teorici si usano i valori indicati nelle appendici 4, 5a e  5b
del  presente  capo  relativi alla classe di trattori presa in esame,
oppure,  in  caso  di  trattori  di  categoria  B,   i   segnali   di
accelerazione doppiamente integrati o rilevati sul punto di fissaggio
del  sedile  durante  un  percorso sulla pista normalizzata di cui al
punto 2.5.3.2.1., alla velocita' di 12(Piu' o Meno) 0,5  km/h.  Quale
generatore  di  vibrazioni  si  deve usare un doppio passaggio, senza
interruzione, dei valori teorici. La transizione tra  la  fine  della
sequenza   dei   segnali   d'accelerazione   registrati  sulla  pista
normalizzata al primo passaggio e l'inizio del secondo passaggio deve
essere continua e senza scosse.
Le misurazioni non vanno effettuate durante il  primo  passaggio  dei
valori  teorici o del segnale di accelerazione. Invece dei 700 valori
fissati nelle appendici 4 e 5 del presente capo, si puo' usare  anche
un  numero  maggiore  di  valori  calcolati  a partire dai 700 valori
iniziali per mezzo, ad esempio, di una funzione cubica di Spline.
2.5.3.1.2.
Sulla piattaforma devono essere predisposti, oltre ad un  dispositivo
di  fissaggio  per  il sedile da collaudare, un volante ed una pedana
sistemati in modo conforme alle indicazioni dell'appendice 6.
2.5.3.1.3.
Il  banco  di   prova   deve   avere   un'elevata   resistenza   alle
sollecitazioni  a  flessione  e  a torsione; i suoi supporti e le sue
guide debbono presentare soltanto il gioco  tecnicamente  necessario.
Qualora  la piattaforma venga supportata da un braccio oscillante, la
dimensione R deve essere almeno pari a 2000 mm (appendice 6). Tra 0,5
Hz e 5 Hz l'ordine di grandezza  della  trasmissibilita'  misurati  a
intervalli  non  superiori  a  0,5 Hz deve essere pari a 1,00 (Piu' o
Meno) 0,05. Nella stessa gamma di frequenze lo  sfasamento  non  deve
variare di oltre 20›.
2.5.3.2. Prova su pista normalizzata
2.5.3.2.1.  La  pista e' costituita da due strisce parallele adeguate
alla carreggiata del trattore. Le strisce  debbono  essere  costruite
con  materiale non cedevole, quale legno o calcestruzzo, e realizzate
con blocchi vincolati a una struttura di base oppure  presentare  una
superficie   liscia   senza  soluzioni  di  continuita'.  Il  profilo
longitudinale di ciascuna striscia  e'  definito  dalle  ordinate  di
elevazione rispetto a un livello di base, ordinate che figurano nelle
tabelle dell'appendice 3 del presente capo. Per la pista, le ordinate
di  elevazione  sono  fissate  a  intervalli  di  16  cm  sull'intera
lunghezza  di  ciascuna  striscia. La pista deve presentare un solido
appoggio sul suolo e, in ogni punto  dell'intera  sua  lunghezza,  la
distanza   fra   le   striscie   deve   presentare   soltanto  scarti
trascurabili; ciascuna striscia deve essere inoltre  sufficientemente
larga  per  contenere  costantemente  e  integralmente  le  ruote del
trattore. Se le strisce sono costituite  da  blocchi,  questi  devono
avere  uno  spessore di 6-8 cm. La distanza fra il centro dei blocchi
deve essere di 16 cm. La lunghezza della pista normalizzata e' di 100
m. Occorre iniziare  le  misurazioni  non  appena  la  linea  mediana
dell'assale  posteriore  del  trattore  si  trovi sulla verticale del
punto D = 0 della pista; le misurazioni debbono terminare non  appena
la  linea  mediana  dell'assale anteriore del trattore si trovi sulla
verticale  del  punto  D  =  100  della  pista  di   prova   (tabella
dell'appendice 3 del presente capo).
2.5.3.2.2.  Le  misurazioni  vengono  effettuate alla velocita' di 12
(Piu' o Meno) 0,5 km/h. La velocita' prescritta deve essere mantenuta
senza l'uso dei freni. Le  vibrazioni  debbono  essere  misurate  sul
sedile,  nonche'  nel punto di fissaggio del sedile sul trattore, con
un conducente leggero e con uno pesante. La velocita' di 12 km/h deve
essere  raggiunta  dopo  un  percorso  effettuato  su  una  pista  di
eccelerazione.  Questa  pista  di  accelerazione  deve essere piana e
collegata senza dislivelli alla pista normalizzata di prova.
2.5.3.2.3. Il sedile deve essere regolato in funzione della massa del
conducente secondo le istruzioni del costruttore.
2.5.3.2.4. Il trattore deve essere munito  di  un  telaio  o  di  una
cabina di sicurezza, a meno che si tratti di un tipo che non richiede
la loro presenza. Sul trattore non devono essere sistemati apparecchi
ausiliari;  le  ruote e il telaio inoltre non devono essere zavorrati
ed i pneumatici non devono contenere liquido.
2.5.3.2.5. I pneumatici usati per la prova devono avere le dimensioni
nonche' il numero delle tele fissati dal costruttore per il  trattore
considerato.  I  taselli  del battistrada non devono avere un'altezza
inferiore al 65% di quella di un pneumatico nuovo.
2.5.3.2.6. I fianchi dei pneumatici devono essere in perfetto stato e
la pressione interna deve corrispondere alla  media  aritmetica  dele
pressioni  di riferimento consigliate dal costruttore dei pneumatici.
La carreggiata  deve  essere  quella  utilizzata  per  le  condizioni
normali  di  lavoro  per  il  tipo di trattore sul quale il sedile e'
montato.
2.5.3.2.7. Le misurazioni, nel punto di fissaggio del  sedile  e  sul
sedile stesso devono effettuare durante la stessa corsa. Per misurare
e  registrare  le  vibrazioni  si  devono  usare un accelerometro, un
amplificatore di misurazione e  un  apparecchio  di  registrazione  a
nastro   magnetico   per  misurare  direttamente  le  vibrazioni.  Le
caratteristiche prescritte per  questi  impianti  sono  indicati  nei
punti da 2.5.3.3.2. a 2.5.3.3.6.
2.5.3.3. Prescrizioni per le prove su pista ed al banco
2.5.3.3.1.  Massa  del  conducente Le prove debbono essere effettuate
con due conducenti: uno con una massa totale di 59 (Piu'  o  Meno)  1
kg,  dei  quali  non  oltre  5  possono  essere fissati a una cintura
zavorrata intorno alla vita del conducente, e l'altro con  una  massa
di  89  (Piu'  o  Meno)  5  kg,  dei quali non oltre 8 possono essere
fissati alla suddetta cintura zavorrata.
2.5.3.3.2.  Posizione  dell'accelerometro  Per misurare le vibrazioni
trasmesse al conducente, occorre fissare un accelerometro su un disco
del diametro di 250 (Piu' o Meno) 50 mm, ls cui parte  centrale,  per
un  diametro  di 75 mm, deve essere rigida e munita di un dispositivo
rigido per la protezione dell'accelerometro. Questo disco, munito  di
una  superficie  antisdrucciolevole,  deve essere collocato al centro
del piano del sedile, sotto il conducente. Per misurare le vibrazioni
nel punto di fissaggio del sedile, occorre sistemare un accelerometro
in prossimita' di detto punto di fissaggio, a non oltre  100  mm  dal
piano  longitudinale  mediano  del  trattore  e non al di fuori della
proiezione verticale del piano del sedile sul trattore.
2.5.3.3.3.    Misurazione    dell'accelerazione     di     vibrazione
L'accelerometro  e gli apparecchi di amplificazione e di trasmissione
di cui e' munito devono rispondere a vibrazioni del  valore  efficace
di  0,05  m/s(Elevato  al  Quadrato)  ed essere in grado di misurare,
senza distorsione e con una tolleranza del (Piu' o Meno) 42,5%  nella
gamma  di frequenza da 1 a 80 Hz, vibrazioni del valore efficace di 5
m/s(Elevato al Quadrato) con  un  fattore  di  cresta  (rapporto  fra
valore di punta e valore efficace) pari a 3.
2.5.3.3.4.  Registratore  a nastro magnetico Qualora si faccia uso di
un registratore a nastro magnetico,  e'  ammessa  una  tolleranza  di
riproduzione pari al (Piu' o Meno) 3,5% nella gamma di frequenza da 1
a  80  Hz,  compresa la variazione di velocita' del nastro durante la
riproduzione a scopo di analisi.
2.5.3.3.5. Strumenti per misurare le vibrazioni
2.5.3.3.5.1.  Le  vibrazioni  superiori  a  10  Hz   possono   essere
trascurate.  E' pertanto permesso raccordare a monte dell'apparecchio
di misurazione un filtro passabasso con frequenza di taglio di  circa
10 Hz e un'attenuazione di 12 dB per ottava.
2.5.3.3.5.2.
Lo  strumento  per  misurare  le  vibrazioni deve essere dotato di un
circuito elettronico di ponderazione fra il registratore e lo  stadio
d'integrazione.  La  curva di rendimento del circuito di ponderazione
deve essere conforme a quella dell'appendice 8 del presente allegato;
sono ammesse tolleranze di (Piu'  o  Meno)  0,5  dB  nella  gamma  di
frequenza  compresa fra 2 e 4 Hz e di (Piu' o Meno) 2 dB per le altre
frequenze.
2.5.3.3.5.3.
Il dispositivo elettronico atto alla misurazione deve essere in grado
di fornire:
-  l'integrale  (I)  del  quadrato  dell'accelerazione  ponderata  di
vibrazione (aw), in un tempo di prova (T)

           I = T integrale o  (aw)(elevato al quadrato) dk
- oppure la radice quadrata di tale ingegrale,
- oppure direttamente il valore efficace dell'accelerazione ponderata
di vibrazione (aweff)

aweff = (radice quadrata) I/T = radice quadrata I/(radice quadrata) T
l'errore    complessivo   dell'insieme   della   catena   di   misura
dell'accelerazione efficace non deve superare (Piu' o  Meno)  5%  del
valore misurato.
2.5.3.3.6.
Calibratura
Tutti i dispositivi devono essere periodicamente calibrati.
2.5.3.3.7.
Interpretazione della prova di vibrazione.
2.5.3.3.7.1.
Per   ogni   prova   e   per   tutta  la  durata  di  ciascuna  prova
l'accelerazione  ponderata  di  vibrazione  deve  essere  determinata
mediante  uno  strumento  di  misura  delle  vibrazioni conforme alle
prescrizioni del punto 2.5.3.3.5.
2.5.3.3.7.2.
Il verbale di prova deve indicare  la  media  aritmetica  dei  valori
efficaci  dell'accelerazione  ponderata  di  vibrazione  misurata sul
sedile (awS) per il conducente leggero  e  l'analogo  valore  per  il
conducente pesante. Si deve inoltre precisare nel verbale di prova il
rapporto    tra    la    media   aritmetica   dei   valori   efficaci
dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile  (awS)
e   la   media  aritmetica  dei  valori  efficaci  dell'accelerazione
ponderata di vibrazione misurata nel punto di  fissaggio  del  sedile
(awB).
Questi rapporti devono essere indicati con cifre a due decimali.
2.5.3.3.7.3.
La  temperatura  ambientale  deve  essere misurata durante la prova e
indicata nel verbale.
2.5.4.
Controllo delle vibrazioni dei sedili secondo la loro destinazione.
2.5.4.1.
Un sedile destinato all'uso su una classe  (classi)  di  trattore  di
categoria  A  deve essere sottoposto alla prova al banco di prova per
vibrazioni utilizzando adeguati segnali di valori teorici.
2.5.4.2.
La prova su un sedile destinato all'uso di  un  determinato  tipo  di
trattore  di  categoria B viene eseguita su pista normalizzata con un
trattore dello stesso  tipo.  Una  prova  di  simulazione,  tuttavia,
potra' anche essere eseguita utilizzando un segnale di valore teorico
corrispondente  alla  curva di accelerazione che e' stata determinata
nella prova su pista normalizzata con il tipo di trattore al quale il
sedile e' destinato.
2.5.4.3.
Un sedile destinato ad essere usato unicamente su un particolare tipo
di trattore di categoria A puo' altresi' essere provato conformemente
alle prescrizioni del punto  2.5.4.2.;  in  tal  caso  l'omologazione
viene  concessa  soltanto  per il tipo di trattore al quale il sedile
sottoposto alla prova e' destinato.
2.5.5.
Metodo  per  la  determinazione   dell'accelerazione   ponderata   di
vibrazione dei sedili destinati ai trattori della categoria A.
2.5.5.1.
La   prova   al   banco   deve  essere  eseguita  conformemente  alle
prescrizioni del punto 2.5.3.1.  Si  deve  calcolare  il  valore  awB
effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la
misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di
riferimento.
aw*B  =  2,05 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria
A, classe I.
aw*B = 1,5 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria A,
classe II.
aw*B = 1,3 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria A,
classe III.
l'accelerazione  awS misurata sul sedile deve essere corretta secondo
la seguente relazione:
                         a*ws = aws a*wB/awB
2.5.5.2. Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto  2.5.3.3.1.,
l'accelerazione  ponderata  del  movimento  di vibrazione deve essere
misurata sul sedile per 28 secondi per le classi I e  III  e  per  31
secondi  per la classe II. La misurazione deve iniziare al segnale di
valore teorico corrispondente a  t  =  0  secondi  ed  arrestarsi  al
segnale  di valore teorico corrispondente a t = 28 o 31 secondi (cfr.
tabella delle appendici 4,5a e  5b  del  presente  allegato).  Devono
essere  eseguite  almeno  due  prove.  I valori delle misurazioni non
devono differire di oltre  il  %  5%  dalla  media  aritmetica.  Ogni
sequenza  completa di punti teorici deve essere riprodotta in 28 o 31
% 0,5 s'.
2.5.5.3.
Per la prova eseguita al banco i segnali dei valori teorici necessari
per la regolazione del movimento verticale del punto di fissaggio del
sedile sono determinati mediante doppia integrazione  dei  valori  di
accelerazione rilevati durante il percorso su pista normalizzata, nel
punto  di  fissaggio  del  sedile  dei  trattori di riferimento della
classe I o della classe II; essi sono riportati nelle appendici 4 e 5
del presente capo.
Il banco di prova deve essere  regolato  in  modo  che  il  punto  di
fissaggio  del  sedile  sia  sottoposto  alle  seguenti accelerazioni
ponderate:
   awB = 1,9 ..............2,2 m/s(Elevato al Quadrato)
per i trattori di categoria A della classe I;
   awB = 1,6 ..............1,8 m/s(Elevato al Quadrato)
per i trattori di categoria A della classe II;
Deve essere calcolato il valore afB013wB effettivamente esistente nel
punto di fissaggio del sedile  durante  la  misurazione.  Qualora  si
registri una differenza rispetto al valore di riferimento
   a*wB  =  2,05 m/s(Elevato al Quadrato) per trattori di categoria A
della classe I,
   a*wB = 1,7 m/s(Elevato al Quadrato) per trattori  di  categoria  A
della classe II,
  l'accelerazione  aws  misurata  sul  sedile  deve  essere  corretta
secondo la seguente relazione:
   a*ws = aws a*wB/awB
2.5.5.4.
La prova al banco deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui
al  punto  2.5.3.1.  e  le   vibrazioni   devono   essere   provocate
conformemente al punto 2.5.5.2.
Per  ciacuno  dei  due  conducenti  di  cui  al punto 2.5.3.3.1 viene
misurata l'accelerazione ponderata di vibrazione sul  sedile  per  un
periodo  di  28  secondi.  La misurazione deve iniziare al segnale di
valore teorico corrispondente a t = 0 s e  terminare  al  segnale  di
valore  teorico  corrispondente  a  t  =  28  s  (vedi  tabella delle
appendici 4 e 5 del presente allegato).
Devono  essere  eseguiti almeno due percorsi di prova. I valori delle
misurazioni non devono differire di oltre il (+ o - 5 %  dalla  media
aritmetica.
2.5.6.
Metodo   per   la   determinazione  dell'accelerazione  ponderata  di
vibrazione dei sedili destinati a trattori della categoria B.
2.5.6.1.
Conformemente al punto 2.5.4.2., le prove di  vibrazione  del  sedile
non  possono  essere  effettuate  per  una  classe  di  trattori,  ma
unicamente per il tipo di trattore cui il sedile e' destinato.
2.5.6.2.
La prova su pista normalizzata deve essere  effettuata  conformemente
alle  disposizioni  dei  punti  2.5.3.2. e 2.5.3.3. Non e' necessario
correggere il valore dell'accelerazione di  vibrazione  rilevata  sul
sedile del conducente (awS).
Vanno  eseguite  almeno  due  prove  su  pista normalizzata. I valori
misurati non debbono differire  di  oltre  +  o  -  10%  della  media
aritmetica.
2.5.6.3.
L'eventuale  prova  al  banco deve essere eseguita, unitamente ad una
prova su pista  normalizzata,  conformemente  alle  prescrizioni  dei
punti 2.5.3.1. e 2.5.3.3.
2.5.6.4.
Il banco di prova deve essere regolato in modo che il valore efficace
dell'accelerazione  ponderata  di  vibrazione  rilevata  nel punto di
fissaggio del sedile (awB) non differisca di oltre +  o  -    5%  dal
valore  efficace  dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata
su pista normalizzata (a*wF).
In caso di non concordanza  con  il  valore  misurato  nel  punto  di
fissaggio  del  sedile  (a*wF) durante il percorso su pista di prova,
l'accelerazione ponderata  di  vibrazione  rilevata  sul  sedile  del
conducente  durante  la  prova  al  banco deve essere corretta con la
relazione seguente:
   a*ws = aws a*wF/awB
Ciascuna delle prove al banco  deve  essere  eseguita  due  volte.  I
valori  rilevati non debbono differire di oltre + o -  5% della media
aritmetica.
2.5.7.
Determinazione delle caratteristiche  di  smorzamento  nel  campo  di
risonanza
2.5.7.1.
Questa  prova  viene  eseguita  al banco descritto al punto 2.5.3.1.,
tenendo pero' conto delle modifiche seguenti:
2.5.7.2.
I  valori  nominali  di  cui  al  punto  2.5.3.1.1.,  secondo   comma
(appendice   5a   e   5b  del  presente  capo),  sono  sostituiti  da
oscillazioni di + o - 15 mm d'ampiezza e con frequenza da 0,5 a 2 Hz.
La gamma  di  frequenza  deve  essere  esplorata  con  un  incremento
costante  di frequenza in non meno di 60 secondi, oppure a gradini di
un massimo di 0,05 Hz, nel doppio senso delle frequenze  crescenti  e
decrescenti.  Durante  le  misurazioni  e'  ammesso il filtraggio dei
segnali emessi dagli accelerometri attraverso  un  filtro  passabanda
con frequenze limite di 0,5 e 2,0 Hz.
2.5.7.3.
Nel  corso della prima prova il sedile viene caricato con una zavorra
di 40 kg e nel corso della seconda con  una  zavorra  di  80  kg.  La
zavorra deve essere applicata sul dispositivo illustrato nella figura
1  dell'appendice  1  del  presente  capo,  secondo  la  stessa linea
d'azione della forza usata per determinare il  punto  di  riferimento
del sedile.
2.5.7.4.
Il  rapporto tra i valori effettivi delle accelerazioni di vibrazione
sul sedile (awS) e sul punto di fissaggio del sedile (awB):
   V = awS/awB
deve essere determinato nel campo di frequenza da 0,5 a 2,0  Hz,  per
gradini non superiori a 0,05 Hz.
2.5.7.5.
Il  rapporto misurato deve figurare nel verbale della prova con cifre
a due decimali.
2.
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA
3.1.
Condizioni richieste per l'omologazione CEE di un sedile
Per ottenere l'omologazione CEE, un  sedile,  oltre  alle  precedenti
prescrizioni, deve soddisfare alle seguenti condizioni:
3.1.1.
il campo di regolazione del carico del sedile in funzione della massa
del conducente deve variare almeno da 50 a 120 kg;
3.1.2.
l'angolo  d'inclinazione  misurato  durante  la  prova  di stabilita'
laterale non deve superare 5›;
3.1.3.
nessuno dei due valori di cui al  punto  2.5.3.3.7.2.  deve  superare
1,25 m/s(Elevato al Quadrato).
3.1.4.
Il  rapporto  di  cui ai punti 2.5.7.4 e 2.5.7.5 non deve superare il
valore 2.
3.2.
Domanda di omologazione CEE
3.2.1.
La domanda di omologazione CEE e' presentata dal titolare del marchio
di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario.
3.2.2.
Per ogni tipo  di  sedile  per  conducente  la  domanda  deve  essere
accompagnata:
3.2.2.1.
da  una  descrizione  tecnica  succinta che precisi in particolare il
tipo o i tipi di trattore ai quali il sedile e' destinato,
3.2.2.2.
da disegni,  in  triplice  copia,  sufficientemente  dettagliati  per
permettere  l'identificazione del tipo di sedile, nei quali siano tra
l'altro indicati dimensioni, peso, sistema di sospensione e  tipo  di
fissaggio.
3.2.2.3.
da almeno un sedile,
3.2.2.4.
ove  occorra,  da un trattore rappresentativo del tipo di trattore al
quale il sedile e' destinato.
3.3.
Iscrizioni
3.3.1.
Il sedile presentato per l'omologazione CEE deve recare il marchio di
fabbrica o commerciale del richiedente; questo  marchio  deve  essere
chiaramente leggibile ed indelebile.
3.3.2.
Ciascun  sedile  deve presentare uno spazio di dimensioni sufficienti
per il  marchio  di  omologazione  CEE;  questo  spazio  deve  essere
indicato sui disegni di cui al punto 3.2.2.2.
3.4.
Omologazione CEE
3.4.1.
Se  il  sedile  presentato  a  norma  del punto 3.2. e' conforme alle
disposizioni  dei  punti  3.1.  e  3.3.,  l'omologazione  CEE   viene
rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione.
3.4.2.
Questo  numero  non  viene  piu'  attribuito  a  nessun altro tipo di
sedile.
3.5.
Marcatura
3.5.1.
Ogni sedile conforme al tipo omologato in applicazione della presente
direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE.
3.5.2.
Tale marchio e' costituito da:
3.5.2.1.
un rettangolo all'interno  del  quale  e'  iscritta  la  lettera  "e"
minuscola,  seguita  dal  numero  o  dal gruppo di lettere distintivi
dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
  1 per la Germania (R.f.),
  2 per la Francia,
  3 per l'Italia,
  4 per i Paesi Bassi,
  6 per il Belgio
  11 per il Regno Unito,
  13 per il Lussemburgo,
  18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,
3.5.2.2.
da un numero di  omologazione  CEE  corrispondente  al  numero  della
scheda  di omologazione CEE compilata per il tipo di sedile, disposto
sotto ed in prossimita' del rettangolo.
3.5.2.3. e dall'indicazione del tipo di trattore di  categoria  A  al
quale  il  sedile  e' destinato, disposta sopra ed in prossimita' del
rettangolo.  Questa  ultima  indicazione  sara':  Iper  trattori   di
categoria  A,  della  classe  I, I e II: per trattori di categoria A,
della classe I e II. II e III: per i trattori della categoria A delle
classi II e III. In caso  di  sedile  destinato  ad  un  trattore  di
categoria B, nessuna indicazione figurera' sopra il rettangolo.
3.5.3.  Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul sedile
in modo che risulti indelebile e chiaramente leggibile  anche  quando
il sedile e' montato sul trattore.
3.5.4.  Nell'appendice  11  viene  fornito  un esempio del marchio di
omologazione.
3.5.5. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio  non  devono
essere  inferiori  alle dimensioni minime prescritte per la marcatura
che figurano nell'appendice 11.

                             Appendice 1
  Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S)

1. DEFINIZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)
Per "punto di riferimento del sedile (S)"  si  intende  il  punto  di
intersezione  situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile
fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale  imbottito
ed   un   piano  orizzontale.  Questo  piano  orizzontale  taglia  la
superficie inferiore della  tavola  del  piano  del  sedile,  150  mm
davanti al punto di riferimento del sedile (S).
2.  DISPOSITIVO  PER  LA  DETERMINAZINE  DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL
SEDILE (S)
Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito  e'  composto
da  una  tavola  per  la  base  del  sedile  e  dagli  elementi dello
schienale. L'elemento inferiore  dello  schienale  e'  articolato  al
livello  della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza
dell'articolazione (B) e' regolabile.
3. METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)
Il  punto  di  riferimento  del  sedile  (S)  si  ottiene  usando  il
dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo
che  permette  di  simulare  l'occupazione  del  sedile  da parte del
conducente. Il dispositivo deve essere  posto  sul  sedile;  ad  esso
viene  quindi  applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm
davanti all'articolazione (A) e i due  elementi  del  pannello  dello
schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.
Se  non  e'  possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello
schienale imbottito (sopra e sotto la regione  lombare),  si  procede
come segue:
a)  se  non  e'  possibile definire la tangente della superficie piu'
bassa possibile:
la parte piu' bassa del pannello dello  schienale  in  una  posizione
verticale   deve  essere  leggermente  premuta  contro  lo  schienale
imbottito;
b) se non e' possibile definire la  tangente  della  superficie  piu'
alta possibile;
l'articolazione  (B)  viene  fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il
punto di riferimento del sedile (S),  se  la  parte  piu'  bassa  del
pannello  dello  schienale  e' verticale. I due elementi del pannello
dello schienale in una posizione  verticale  vengono  quindi  premuti
leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito.

    ---->  Vedere Immagini da pag. 93 a pag. 111 del S.O.  <----

                               Capo III
                         REPUBBLICA ITALIANA
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione  Generale  della  Motorizzazione  civile e dei Trasporti in
concessione

                MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto,  la  revoca
dell'omologazione CEE di un tipo di sedile per conducente di trattore
agricolo o forestale a ruote

Numero di omologazione CEE...........................................
  1. Marchio di fabbrica o commerciale del sedile....................
  2. Nome e indirizzo del fabbricante del sedile.....................
  3. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante......
  4.  Marchio  di  fabbrica  o  commerciale, tipo e denominazione del
(dei) trattorie (i) al  quale  (ai  quali)  il  sedile  e'  destinato
(1)..................................................................
  5. Presentato all'omologazione CEE in data.........................
  6. Laboratorio di prova............................................
  7. Data e numero del verbale del laboratorio.......................
  8.  Data  dell'omologazione  CEE  /  del  rifiuto  /  della  revoca
dell'omologazione CEE (2)............................................
  9. Luogo...........................................................
 10. Data............................................................
 11. Alla presente comunicazione  e'  allegata  una  descrizione  del
sedile,   nella  quale  sono  indicati  in  particolare  i  campi  di
regolazione, il  peso  totale,  le  caratteristiche  del  sistema  di
sospensione,  il  tipo e lo spessore dell'imbottitura e il sistema di
fissaggio. Questa descrizione e' accompagnata dai disegni quotati del
sedile nel formato A 4 (210 x 299 mm) in vista laterale e frontale.
"I dati devono essere  comunicati  alle  competenti  autorita'  degli
altri Stati membri, su loro richiesta esplicita".
 12. Eventuali osservazioni..........................................
 13. Firma...........................................................
---------
(1)  Nel  caso di sedile destinato ad un trattore della classe 1 o 11
si indica la classe ( o le classi) dei trattori alla  quale  (o  alle
quali) il sedile e' destinato.
(2) Cancellare le diciture inutili.

                               Capo IV
    PRESCRIZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN SEDILE PER CONDUCENTE
                PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TRATTORE
1.  Ogni sedile per conducente deve recare il marchio di omologazione
CEE ed essere montato conformemente alle seguenti prescrizioni:
1.1. Il sedile del conducente deve essere montato in modo da;
1.1.1. offrire al conducente una posizione confortevole per la  guida
e la manovra del trattore;
1.1.2. essere facilmente accessibile;
1.1.3.  dare  al  conducente,  in  posizione  normale  di  guida,  la
possibilita' di raggiungere facilmente i comandi dei  diversi  organi
del trattore da azionare durante la marcia;
1.1.4.  evitare che fra gli elementi del sedile e quelli del trattore
esistano  parti  che  possano  provocare  contusioni   o   tagli   al
conducente.
1.1.5.  Qualora il sedile sia regolabile unicamente in lunghezza e in
altezza,  il  piano  di  simmetria  deve  coincidere  con  il   piano
longitudinale   mediano  del  trattore  e  deve  essere  parallelo  a
quest'ultimo piano.
1.1.6. Se e' concepito per ruotare su un asse  verticale,  il  sedile
deve  poter  essere  bloccato  in  tutte  le  posizioni  o  in alcune
posizioni e, in ogni caso, nella posizione prevista nel punto 1.1.5.
2. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che  quest'ultima
sia estesa ad altri tipi di sedili. Le autorita' competenti accordano
questa estensione alle seguenti condizioni:
2.1. il nuovo tipo di sedile e' stato oggetto di omologazione CEE;
2.2. esso e' stato progettato per essere montato sul tipo di trattore
per il quale e' stata richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;
2.3.  esso  e'  stato  montato  conformemente  alle  prescrizioni per
l'installazione contenute nel presente capo.
3. I sedili destinati ai trattori con carreggiata  minima  posteriore
W1  150 mm possono avere le seguenti dimensioni minime di profondita'
e di larghezza per il piano del sedile: - profondita': 300 mm,
- larghezza: 400 mm.
Questa disposizione si applica soltanto se i valori prescritti per la
profondita' e la larghezza del piano del sedile,  rispettivamente  di
400  %  50 mm e non inferiore a 450 mm, non possono essere rispettati
per motivi inerenti alla costruzione del trattore.
4. Una scheda conforme al modello di cui al capo V e'  allegata  alla
scheda  di  omologazione C.E.E. per ogni omologazione o estensione di
omologazione concessa o rifiutata.

                                Capo V
                         REPUBBLICA ITALIANA
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione civile  e  dei  Trasporti  in
concessione

   ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE
            PER QUANTO CONCERNE IL SEDILE DEL CONDUCENTE

Numero di omologazione CEE...........................................
 ......................................................estensione (1)
  1. Marchio di fabbrica o commerciale del trattore..................
  2. Tipo di mrattore................................................
  3. Nome e indirizzo del fabbricante del trattore...................
  4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante......
  5.  Marchio  di  fabbrica o commerciale del sedile del conducente e
numero di omologazione...............................................
  6. Estensione dell'omologazione CEE del trattore al  seguente  tipo
di sedile............................................................
  7. Trattore presentato all'omologazione CEE in data................
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8.  Servizio  tecnico  incaricato  del controllo di conformita' per
l'omologazione CEE...................................................
  9. Data del verbale rilasciato da questo servizio..................
10. N. del verbale rilasciato da questo servizio.....................
11.  L'omologazione  CEE per quanto riguarda il sedile del conducente
e' accordata/rifiutata (2)...........................................
12. L'estensione dell'omologazione CEE per quanto riguarda il  sedile
del conducente e' accordata/rifiutata (2)............................
13. Luogo............................................................
14. Data.............................................................
15. Firma............................................................
----------
(1)  Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc.,
estensione dell'omologazione CEE iniziale.
(2) Cancellare la dicitura inutile.