ALLEGATO 7 SEDILE DEL CONDUCENTE Capo I DEFINIZIONI 1. Sedile del conducente Per "sedile del conducente" si intende il sedile disponibile per una sola persona e destinato al conducente quando guida il trattore. 2. Piano del sedile Per "piano del sedile" si intende la superficie quasi orizzontale del sedile che consente la posizione seduta dal conducente. 3. Schienale del sedile Per "schienale del sedile" si intende la superficie quasi verticale del sedile che serve d'appoggio alla schiena del conducente. 4. Fermi laterali del sedile Per "fermi laterali del sedile" si intendono i dispositivi e le forme del piano del sedile atti ad impedire che il conducente scivoli lateralmente. 5. Braccioli del sedile Per "braccioli del sedile" si intendono i dispositivi di supporto per le braccia del conducente seduto, posti sui due lati del sedile stesso. 5. Punto di riferimento del sedile (S) Per "punto di riferimento del sedile (S)", si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) (vedi appendice 1 del capo II). 6. Profondita' del piano del sedile Per "profondita' del piano del sedile" si intende la distanza orizzontale tra il punto di riferimento del sedile (S) ed il bordo anteriore del piano del sedile. 7. Larghezza del piano del sedile Per "larghezza del piano del sedile" si intende la distanza orizzontale fra i bordi esterni del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile. 8. Campo di regolazione del carico Per "campo di regolazione del carico" si intende la zona situata fra i due carichi che corrispondono alle posizioni medie delle curve caratteristiche del sistema di sospensione ricavate per il conducente piu' pesante e per quello piu' leggero. 9. Corsa del sistema di sospensione Per 'corsa della sospensione' si intende la distanza verticale tra la posizione estrema superiore e la posizione rilevata in un determinato momento di un punto situato sul piano del sedile, nel piano mediante longitudinale, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile stesso. 10. Vibrazione Per 'vibrazione' si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sedile del conducente. 11. Accelerazione di vibrazione (a) Per "accelerazione di vibrazione (a)" si intende la derivata seconda dell'ampiezza di vibrazione in funzione del tempo. 12. Valore efficace dell'accelerazione (aeff). Per "valore efficace dell'accelerazione (aeff)" si intende la radice quadrata del valore medio del quadrato dell'accelerazione nel tempo. 13. Accelerazione di vibrazione ponderata (aw) Per "accelerazione di vibrazione ponderata (afB013w)" si intende l'accelerazione di vibrazione ponderata determinata per mezzo di un filtro di ponderazione conforme alle prescrizioni di cui al punto 2.5.3.3.5.2. del capo II. awS = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco o su pista normalizzata; awB = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova al banco; a*wb = valore di riferimento del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile; a*ws = valore corretto del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco; a*wf = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova su pista normalizzata. 14. Rapporto di vibrazione Per "rapporto di vibrazione" si intende il rapporto tra l'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile del conducente e quella misurata sul dispositivo di fissaggio del sedile, conformemente al capo II, punto 2.5.3.3.2. 15. Classe di vibrazioni Per "classe di vibrazioni" si intende la classe o il gruppo di trattori che presentano le stesse caratteristiche di vibrazione. 16. Trattore di categoria A Per "trattore di categoria A" si intende un trattore che, in base a caratteristiche costruttive similari, puo' essere assegnato ad una determinata classe di vibrazioni. 16.1. Le caratteristiche di questi trattori sono le seguenti: Assi: 2 Sospensione: asse posteriore senza sospensione. 16.2. I trattori di categoria A sono suddivisi in tre classi: classe I: trattori con massa a vuoto fino a 3600 kg; classe II: trattori con massa a vuoto compresa fra 3600 e 6.500 kg; classe III: trattori con massa a vuoto superiore a 6500 kg. 17. Trattore di categoria B Per "trattore di categoria B" si intende un trattore che non puo' essere assegnato ad alcuna classe di vibrazioni della categoria A. 18. Sedili dello stesso tipo Per "sedili dello stesso tipo" si intendono i sedili che non presentino tra loro differenze essenziali; possono esistere differenze unicamente per quanto concerne: 18.1. le dimensioni; 18.2. la posizione e l'inclinazione dello schienale; 18.3. l'inclinazione del piano del sedile; 18.4. la regolazione longitudinale e verticale. Capo II PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI PROVA CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 1. PRESCRIZIONI GENERALI 1.1. Il sedile deve essere costruito in modo da consentire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra del trattore e in modo da preservare nella misura del possibile la salute e la sicurezza del conducente stesso. 1.2. Il sedile deve essere regolato in senso longitudinale e in senso verticale senza l'impiego di utensili. 1.3. Il sedile deve essere costruito in modo da limitare le scosse e le vibrazioni. A tal fine esso deve essere molleggiato, ammortizzare le vibrazioni ed offrire un sufficiente appoggio dorsale e laterale. I fermi laterali sono considerati sufficienti quando il sedile e' costruito in modo da evitare al conducente seduto di scivolare. 1.3.1. Il sedile deve potersi adattare a persone di massa differente. Se a questo scopo e' necessario prevedere una regolazione, questa deve potersi fare senza l'impiego di utensili. 1.4. Il piano del sedile, lo schienale, i fermi laterali e, se esistono, i braccioli amovibili, ribaltabili o fissi devono essere imbottiti. 1.5. Il punto di riferimento del sedile (S) deve essere determinato in conformita' delle disposizioni contenute nell'appendice 1 del capo II. 1.6. Salvo disposizioni contrarie, le misure e le tolleranze devono essere fissate secondo i seguenti criteri: 1.6.1. le misure indicate devono essere espresse in unita' di misura intere e eventualmente arrotondate all'unita' di misura piu' vicina; 1.6.2. gli strumenti utilizzati per rilevare le misure devono permettere l'arrotondamento del valore misurato all'unita' piu' vicina. Gli strumenti prescelti devono permettere di ottenere misure con le seguenti tolleranze: - per le misure di lunghezza: (Piu' o Meno) 0,5%, - per le misure degli angoli: (Piu' o Meno) 1, - per la misura della massa del trattore: (Piu' o Meno) 20 kg, - per la misura della pressione dei pneumatici: (Piu' o Meno) 0,1 bar. 1.6.3. per l'insieme dei dati relativi alle dimensioni e' ammessa una tolleranza del (Piu' o Meno) 5%. 1.7. Il sedile deve essere sottoposto nell'ordine sottoindicato alle seguenti prove eseguite sul medesimo sedile: 1.7.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente. 1.7.2. Determinazione della stabilita' laterale. 1.7.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale. 1.7.4. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza. 1.8. Se il sedile e' concepito per ruotare su un asse verticale, le prove sono effettuate con il sedile spostato in avanti e bloccato in una posizione parallela al piano longitudinale di simmetria del trattore. 1.9. Per quanto riguarda la costruzione e l'equipaggiamento, il sedile sottoposto alle suddette prove deve presentare caratteristiche identiche a quelle dei sedili di serie. 1.10. Il costruttore deve effettuare il rodaggio dei sedili prima di presentarli alla prova. 1.11. Il laboratorio redige un verbale della prova che confermi che il sedile e' stato sottoposto a tutte le prove previste senza subire danneggiamenti e che indichi le caratteristiche di vibrazione del sedile. 1.12. I sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe I sono idonei soltanto per i trattori di questa classe, laddove i sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe II sono idonei per i trattori della classi I e II, e i sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe III sono idonei per i trattori delle classi II e III. 2. PRESCRIZIONI SPECIALI 2.1. Dimensioni del piano del sedile. 2.1.1. La profondita' del piano del sedile, misurata a 150 mm parallelamente al piano longitudinale di simmetria del sedile deve essere di 400 (Piu' o Meno) 50 mm (vedi figura seguente). 2.1.2. La larghezza del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) e a 80 mm al massimo sopra questo stesso punto, deve essere di almeno 450 mm (vedi figura seguente). 2.1.3. La profondita' e la larghezza del piano dei sedili destinati ai trattori con correggiata posteriore minima O 1150 mm possono essere ridotte rispettivamente fino a 300 e 400 mm se la costruzione del trattore non consente di rispettare le misure prescritte ai punti 2.1.1 e 2.1.2. 2.2. Posizione ed inclinazione dello schienale 2.2.1. Il bordo superiore dello schienale del sedile deve essere ad una altezza minima di 260 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S) (vedi figura seguente). 2.2.2. L'inclinazione dello schienale del sedile deve essere di 10 (Piu' o Meno) 5 (vedi figura seguente). 2.3. Inclinazione del piano del sedile 2.3.1. L'inclinazione all'indietro (vedi l'angolo "a" nella figura seguente) della superficie del cuscino carico deve essere di 3 - 12 rispetto all'orizzontale, misurata con il dispositivo di carico conformemente all'appendice 1. 2.4. Regolazione del sedile (vedi figura seguente). 2.4.1. Il sedile deve essere regolabile in senso longitudinale su un intervallo minimo: - di 140 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' maggiore 1150 mm; - di 60 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' minore o uguale 1150. 2.4.2. Il sedile deve essere regolabile in senso verticale su un intervallo minimo: - di 60 mm per i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' minore o uguale 1150 mm; - di 40 mm per i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' minore o uguale 1150 mm. ----> Vedere Immagine a pag. 86 del S.O. <---- 2.5. Prova del sedile. 2.5.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente. 2.5.1.1. Le curve caratteristiche del sistema di sospensione si ottengono per mezzo di una prova statica. L'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente si deduce dalle curve caratteristiche del sistema di sospensione. E' superfluo procedere a queste determinazioni se la regolazione non puo' essere ottenuta manualmente. 2.5.1.2. Si monta il sedile su un banco di prova o su un trattore e si applica, direttamente o mediante un dispositivo speciale, un carico che non differisca di oltre 5 N dal carico nominale. L'errore di misura della corsa del sistema di sospensione non deve superare (Piu' o Meno) 1 mm. 2.5.1.3. Una curva caratteristica completa della deformazione del sistema di sospensione deve essere determinata partendo dal carico nullo fino al carico massimo e viceversa. Ciascuno dei valori di carico per il quale va misurata la corsa del sistema di sospensione non deve differire di oltre 100 N dal valore successivo; si debbono rilevare almeno otto punti ad intervalli prossoche' uguali della corsa del sistema di sospensione. Come carico massimo va preso il limite a partire dal quale non e' piu' possibile misurare un'ulteriore variazione della corsa del sistema di sospensione, oppure un carico di 1500 N. La corsa del sistema di sospensione deve essere misurata, dopo l'applicazione e la rimozione del carico, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile nel piano mediano longitudinale del piano del sedile stesso. Dopo l'applicazione e la rimozione del carico si deve lasciar trascorrere il tempo necessario affinche' il sedile torni in posizione di riposo. 2.5.1.4. Nel caso di sedili muniti di regolazione graduabile, le curve caratteristiche della deformazione del sistema di sospensione vengono determinate per una massa di 50 kg e una di 120 kg. Nel caso di sedili privi di detta regolazione graduabile e muniti di arresti di fine corsa, le misurazioni vengono eseguite per la massa minima e per quella massima. Nel caso di sedili privi di regolazione graduale e di arresti di fine corsa, la regolazione viene effettuata in modo che: 2.5.1.4.1. al limite inferiore il sedile ritorni esattamente alla posizione superiore del sistema di sospensione quando il carico viene rimosso; 2.5.1.4.2. al limite superiore il carico di 1500 N abbassi il sedile fino al punto inferiore del sistema di sospensione. 2.5.1.5. Per punto intermedio di un sistema di sospensione s'intende la posizione assunta dal sedile quando viene compreso per un tratto pari alla meta' della corsa dell'intero sistema di sospensione. 2.5.1.6. Poiche' le curve caratteristiche del sistema di sospensione sono generalmente cicli d'isteresi, per la determinazione del carico nella posizione mediana del sistema di sospensione e' opportuno tracciare una linea mediana nel ciclo d'isteresi (vedi capo I, punto 8, nonche' punti A e B dell'appendice 2 del capo II). 2.5.1.7. Per determinare i limiti dell'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente, le forze verticali nei punti A e B, calcolate conformemente al punto 2.5.1.6. (appendice 2 del presente capo) debbono essere moltiplicate per un fattore di 0,13 kg/N. 2.5.2. Determinazione della stabilita' laterale 2.5.2.1. Il sedile deve essere regolato sul limite superiore del campo di regolazione. Esso deve essere fissato sul banco di prova o sul trattore in modo che la sua base poggi su una piastra rigida (banco di prova) le cui dimensioni non debbono essere inferiori a quelle della base del sedile. 2.5.2.2. Si applica un carico di prova di 1000 N sul piano oppure sull'imbottitura del sedile, in un punto situato a 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) e successivamente sui due lati a 150 mm dal piano di simmetria del sedile. 2.5.2.3. Durante l'applicazione del carico deve essere misurata e registrata la viarazione dell'angolo d'inclinazione laterale del piano del sedile nei punti estremi di spostamento orizzontale e verticale del sedile. Non viene considerata una deformazione permanente in prossimita' del punto di applicazione del carico. 2.5.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale 2.5.3.1. Prova eseguita al banco. 2.5.3.1.1. Il banco di prova deve simulare le vibrazioni verticali che si producono nel punto di fissaggio del sedile. Le vibrazioni vengono prodotte per mezzo di un sistema a regolazione elettroidraulica. Come valori teorici si usano i valori indicati nelle appendici 4, 5a e 5b del presente capo relativi alla classe di trattori presa in esame, oppure, in caso di trattori di categoria B, i segnali di accelerazione doppiamente integrati o rilevati sul punto di fissaggio del sedile durante un percorso sulla pista normalizzata di cui al punto 2.5.3.2.1., alla velocita' di 12(Piu' o Meno) 0,5 km/h. Quale generatore di vibrazioni si deve usare un doppio passaggio, senza interruzione, dei valori teorici. La transizione tra la fine della sequenza dei segnali d'accelerazione registrati sulla pista normalizzata al primo passaggio e l'inizio del secondo passaggio deve essere continua e senza scosse. Le misurazioni non vanno effettuate durante il primo passaggio dei valori teorici o del segnale di accelerazione. Invece dei 700 valori fissati nelle appendici 4 e 5 del presente capo, si puo' usare anche un numero maggiore di valori calcolati a partire dai 700 valori iniziali per mezzo, ad esempio, di una funzione cubica di Spline. 2.5.3.1.2. Sulla piattaforma devono essere predisposti, oltre ad un dispositivo di fissaggio per il sedile da collaudare, un volante ed una pedana sistemati in modo conforme alle indicazioni dell'appendice 6. 2.5.3.1.3. Il banco di prova deve avere un'elevata resistenza alle sollecitazioni a flessione e a torsione; i suoi supporti e le sue guide debbono presentare soltanto il gioco tecnicamente necessario. Qualora la piattaforma venga supportata da un braccio oscillante, la dimensione R deve essere almeno pari a 2000 mm (appendice 6). Tra 0,5 Hz e 5 Hz l'ordine di grandezza della trasmissibilita' misurati a intervalli non superiori a 0,5 Hz deve essere pari a 1,00 (Piu' o Meno) 0,05. Nella stessa gamma di frequenze lo sfasamento non deve variare di oltre 20. 2.5.3.2. Prova su pista normalizzata 2.5.3.2.1. La pista e' costituita da due strisce parallele adeguate alla carreggiata del trattore. Le strisce debbono essere costruite con materiale non cedevole, quale legno o calcestruzzo, e realizzate con blocchi vincolati a una struttura di base oppure presentare una superficie liscia senza soluzioni di continuita'. Il profilo longitudinale di ciascuna striscia e' definito dalle ordinate di elevazione rispetto a un livello di base, ordinate che figurano nelle tabelle dell'appendice 3 del presente capo. Per la pista, le ordinate di elevazione sono fissate a intervalli di 16 cm sull'intera lunghezza di ciascuna striscia. La pista deve presentare un solido appoggio sul suolo e, in ogni punto dell'intera sua lunghezza, la distanza fra le striscie deve presentare soltanto scarti trascurabili; ciascuna striscia deve essere inoltre sufficientemente larga per contenere costantemente e integralmente le ruote del trattore. Se le strisce sono costituite da blocchi, questi devono avere uno spessore di 6-8 cm. La distanza fra il centro dei blocchi deve essere di 16 cm. La lunghezza della pista normalizzata e' di 100 m. Occorre iniziare le misurazioni non appena la linea mediana dell'assale posteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto D = 0 della pista; le misurazioni debbono terminare non appena la linea mediana dell'assale anteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto D = 100 della pista di prova (tabella dell'appendice 3 del presente capo). 2.5.3.2.2. Le misurazioni vengono effettuate alla velocita' di 12 (Piu' o Meno) 0,5 km/h. La velocita' prescritta deve essere mantenuta senza l'uso dei freni. Le vibrazioni debbono essere misurate sul sedile, nonche' nel punto di fissaggio del sedile sul trattore, con un conducente leggero e con uno pesante. La velocita' di 12 km/h deve essere raggiunta dopo un percorso effettuato su una pista di eccelerazione. Questa pista di accelerazione deve essere piana e collegata senza dislivelli alla pista normalizzata di prova. 2.5.3.2.3. Il sedile deve essere regolato in funzione della massa del conducente secondo le istruzioni del costruttore. 2.5.3.2.4. Il trattore deve essere munito di un telaio o di una cabina di sicurezza, a meno che si tratti di un tipo che non richiede la loro presenza. Sul trattore non devono essere sistemati apparecchi ausiliari; le ruote e il telaio inoltre non devono essere zavorrati ed i pneumatici non devono contenere liquido. 2.5.3.2.5. I pneumatici usati per la prova devono avere le dimensioni nonche' il numero delle tele fissati dal costruttore per il trattore considerato. I taselli del battistrada non devono avere un'altezza inferiore al 65% di quella di un pneumatico nuovo. 2.5.3.2.6. I fianchi dei pneumatici devono essere in perfetto stato e la pressione interna deve corrispondere alla media aritmetica dele pressioni di riferimento consigliate dal costruttore dei pneumatici. La carreggiata deve essere quella utilizzata per le condizioni normali di lavoro per il tipo di trattore sul quale il sedile e' montato. 2.5.3.2.7. Le misurazioni, nel punto di fissaggio del sedile e sul sedile stesso devono effettuare durante la stessa corsa. Per misurare e registrare le vibrazioni si devono usare un accelerometro, un amplificatore di misurazione e un apparecchio di registrazione a nastro magnetico per misurare direttamente le vibrazioni. Le caratteristiche prescritte per questi impianti sono indicati nei punti da 2.5.3.3.2. a 2.5.3.3.6. 2.5.3.3. Prescrizioni per le prove su pista ed al banco 2.5.3.3.1. Massa del conducente Le prove debbono essere effettuate con due conducenti: uno con una massa totale di 59 (Piu' o Meno) 1 kg, dei quali non oltre 5 possono essere fissati a una cintura zavorrata intorno alla vita del conducente, e l'altro con una massa di 89 (Piu' o Meno) 5 kg, dei quali non oltre 8 possono essere fissati alla suddetta cintura zavorrata. 2.5.3.3.2. Posizione dell'accelerometro Per misurare le vibrazioni trasmesse al conducente, occorre fissare un accelerometro su un disco del diametro di 250 (Piu' o Meno) 50 mm, ls cui parte centrale, per un diametro di 75 mm, deve essere rigida e munita di un dispositivo rigido per la protezione dell'accelerometro. Questo disco, munito di una superficie antisdrucciolevole, deve essere collocato al centro del piano del sedile, sotto il conducente. Per misurare le vibrazioni nel punto di fissaggio del sedile, occorre sistemare un accelerometro in prossimita' di detto punto di fissaggio, a non oltre 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore e non al di fuori della proiezione verticale del piano del sedile sul trattore. 2.5.3.3.3. Misurazione dell'accelerazione di vibrazione L'accelerometro e gli apparecchi di amplificazione e di trasmissione di cui e' munito devono rispondere a vibrazioni del valore efficace di 0,05 m/s(Elevato al Quadrato) ed essere in grado di misurare, senza distorsione e con una tolleranza del (Piu' o Meno) 42,5% nella gamma di frequenza da 1 a 80 Hz, vibrazioni del valore efficace di 5 m/s(Elevato al Quadrato) con un fattore di cresta (rapporto fra valore di punta e valore efficace) pari a 3. 2.5.3.3.4. Registratore a nastro magnetico Qualora si faccia uso di un registratore a nastro magnetico, e' ammessa una tolleranza di riproduzione pari al (Piu' o Meno) 3,5% nella gamma di frequenza da 1 a 80 Hz, compresa la variazione di velocita' del nastro durante la riproduzione a scopo di analisi. 2.5.3.3.5. Strumenti per misurare le vibrazioni 2.5.3.3.5.1. Le vibrazioni superiori a 10 Hz possono essere trascurate. E' pertanto permesso raccordare a monte dell'apparecchio di misurazione un filtro passabasso con frequenza di taglio di circa 10 Hz e un'attenuazione di 12 dB per ottava. 2.5.3.3.5.2. Lo strumento per misurare le vibrazioni deve essere dotato di un circuito elettronico di ponderazione fra il registratore e lo stadio d'integrazione. La curva di rendimento del circuito di ponderazione deve essere conforme a quella dell'appendice 8 del presente allegato; sono ammesse tolleranze di (Piu' o Meno) 0,5 dB nella gamma di frequenza compresa fra 2 e 4 Hz e di (Piu' o Meno) 2 dB per le altre frequenze. 2.5.3.3.5.3. Il dispositivo elettronico atto alla misurazione deve essere in grado di fornire: - l'integrale (I) del quadrato dell'accelerazione ponderata di vibrazione (aw), in un tempo di prova (T) I = T integrale o (aw)(elevato al quadrato) dk - oppure la radice quadrata di tale ingegrale, - oppure direttamente il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione (aweff) aweff = (radice quadrata) I/T = radice quadrata I/(radice quadrata) T l'errore complessivo dell'insieme della catena di misura dell'accelerazione efficace non deve superare (Piu' o Meno) 5% del valore misurato. 2.5.3.3.6. Calibratura Tutti i dispositivi devono essere periodicamente calibrati. 2.5.3.3.7. Interpretazione della prova di vibrazione. 2.5.3.3.7.1. Per ogni prova e per tutta la durata di ciascuna prova l'accelerazione ponderata di vibrazione deve essere determinata mediante uno strumento di misura delle vibrazioni conforme alle prescrizioni del punto 2.5.3.3.5. 2.5.3.3.7.2. Il verbale di prova deve indicare la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (awS) per il conducente leggero e l'analogo valore per il conducente pesante. Si deve inoltre precisare nel verbale di prova il rapporto tra la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (awS) e la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile (awB). Questi rapporti devono essere indicati con cifre a due decimali. 2.5.3.3.7.3. La temperatura ambientale deve essere misurata durante la prova e indicata nel verbale. 2.5.4. Controllo delle vibrazioni dei sedili secondo la loro destinazione. 2.5.4.1. Un sedile destinato all'uso su una classe (classi) di trattore di categoria A deve essere sottoposto alla prova al banco di prova per vibrazioni utilizzando adeguati segnali di valori teorici. 2.5.4.2. La prova su un sedile destinato all'uso di un determinato tipo di trattore di categoria B viene eseguita su pista normalizzata con un trattore dello stesso tipo. Una prova di simulazione, tuttavia, potra' anche essere eseguita utilizzando un segnale di valore teorico corrispondente alla curva di accelerazione che e' stata determinata nella prova su pista normalizzata con il tipo di trattore al quale il sedile e' destinato. 2.5.4.3. Un sedile destinato ad essere usato unicamente su un particolare tipo di trattore di categoria A puo' altresi' essere provato conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.4.2.; in tal caso l'omologazione viene concessa soltanto per il tipo di trattore al quale il sedile sottoposto alla prova e' destinato. 2.5.5. Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati ai trattori della categoria A. 2.5.5.1. La prova al banco deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.3.1. Si deve calcolare il valore awB effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento. aw*B = 2,05 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria A, classe I. aw*B = 1,5 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria A, classe II. aw*B = 1,3 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori della categoria A, classe III. l'accelerazione awS misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione: a*ws = aws a*wB/awB 2.5.5.2. Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.3.1., l'accelerazione ponderata del movimento di vibrazione deve essere misurata sul sedile per 28 secondi per le classi I e III e per 31 secondi per la classe II. La misurazione deve iniziare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 0 secondi ed arrestarsi al segnale di valore teorico corrispondente a t = 28 o 31 secondi (cfr. tabella delle appendici 4,5a e 5b del presente allegato). Devono essere eseguite almeno due prove. I valori delle misurazioni non devono differire di oltre il % 5% dalla media aritmetica. Ogni sequenza completa di punti teorici deve essere riprodotta in 28 o 31 % 0,5 s'. 2.5.5.3. Per la prova eseguita al banco i segnali dei valori teorici necessari per la regolazione del movimento verticale del punto di fissaggio del sedile sono determinati mediante doppia integrazione dei valori di accelerazione rilevati durante il percorso su pista normalizzata, nel punto di fissaggio del sedile dei trattori di riferimento della classe I o della classe II; essi sono riportati nelle appendici 4 e 5 del presente capo. Il banco di prova deve essere regolato in modo che il punto di fissaggio del sedile sia sottoposto alle seguenti accelerazioni ponderate: awB = 1,9 ..............2,2 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori di categoria A della classe I; awB = 1,6 ..............1,8 m/s(Elevato al Quadrato) per i trattori di categoria A della classe II; Deve essere calcolato il valore afB013wB effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento a*wB = 2,05 m/s(Elevato al Quadrato) per trattori di categoria A della classe I, a*wB = 1,7 m/s(Elevato al Quadrato) per trattori di categoria A della classe II, l'accelerazione aws misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione: a*ws = aws a*wB/awB 2.5.5.4. La prova al banco deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al punto 2.5.3.1. e le vibrazioni devono essere provocate conformemente al punto 2.5.5.2. Per ciacuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.3.1 viene misurata l'accelerazione ponderata di vibrazione sul sedile per un periodo di 28 secondi. La misurazione deve iniziare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 0 s e terminare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 28 s (vedi tabella delle appendici 4 e 5 del presente allegato). Devono essere eseguiti almeno due percorsi di prova. I valori delle misurazioni non devono differire di oltre il (+ o - 5 % dalla media aritmetica. 2.5.6. Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati a trattori della categoria B. 2.5.6.1. Conformemente al punto 2.5.4.2., le prove di vibrazione del sedile non possono essere effettuate per una classe di trattori, ma unicamente per il tipo di trattore cui il sedile e' destinato. 2.5.6.2. La prova su pista normalizzata deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dei punti 2.5.3.2. e 2.5.3.3. Non e' necessario correggere il valore dell'accelerazione di vibrazione rilevata sul sedile del conducente (awS). Vanno eseguite almeno due prove su pista normalizzata. I valori misurati non debbono differire di oltre + o - 10% della media aritmetica. 2.5.6.3. L'eventuale prova al banco deve essere eseguita, unitamente ad una prova su pista normalizzata, conformemente alle prescrizioni dei punti 2.5.3.1. e 2.5.3.3. 2.5.6.4. Il banco di prova deve essere regolato in modo che il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata nel punto di fissaggio del sedile (awB) non differisca di oltre + o - 5% dal valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata su pista normalizzata (a*wF). In caso di non concordanza con il valore misurato nel punto di fissaggio del sedile (a*wF) durante il percorso su pista di prova, l'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata sul sedile del conducente durante la prova al banco deve essere corretta con la relazione seguente: a*ws = aws a*wF/awB Ciascuna delle prove al banco deve essere eseguita due volte. I valori rilevati non debbono differire di oltre + o - 5% della media aritmetica. 2.5.7. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza 2.5.7.1. Questa prova viene eseguita al banco descritto al punto 2.5.3.1., tenendo pero' conto delle modifiche seguenti: 2.5.7.2. I valori nominali di cui al punto 2.5.3.1.1., secondo comma (appendice 5a e 5b del presente capo), sono sostituiti da oscillazioni di + o - 15 mm d'ampiezza e con frequenza da 0,5 a 2 Hz. La gamma di frequenza deve essere esplorata con un incremento costante di frequenza in non meno di 60 secondi, oppure a gradini di un massimo di 0,05 Hz, nel doppio senso delle frequenze crescenti e decrescenti. Durante le misurazioni e' ammesso il filtraggio dei segnali emessi dagli accelerometri attraverso un filtro passabanda con frequenze limite di 0,5 e 2,0 Hz. 2.5.7.3. Nel corso della prima prova il sedile viene caricato con una zavorra di 40 kg e nel corso della seconda con una zavorra di 80 kg. La zavorra deve essere applicata sul dispositivo illustrato nella figura 1 dell'appendice 1 del presente capo, secondo la stessa linea d'azione della forza usata per determinare il punto di riferimento del sedile. 2.5.7.4. Il rapporto tra i valori effettivi delle accelerazioni di vibrazione sul sedile (awS) e sul punto di fissaggio del sedile (awB): V = awS/awB deve essere determinato nel campo di frequenza da 0,5 a 2,0 Hz, per gradini non superiori a 0,05 Hz. 2.5.7.5. Il rapporto misurato deve figurare nel verbale della prova con cifre a due decimali. 2. CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 3.1. Condizioni richieste per l'omologazione CEE di un sedile Per ottenere l'omologazione CEE, un sedile, oltre alle precedenti prescrizioni, deve soddisfare alle seguenti condizioni: 3.1.1. il campo di regolazione del carico del sedile in funzione della massa del conducente deve variare almeno da 50 a 120 kg; 3.1.2. l'angolo d'inclinazione misurato durante la prova di stabilita' laterale non deve superare 5; 3.1.3. nessuno dei due valori di cui al punto 2.5.3.3.7.2. deve superare 1,25 m/s(Elevato al Quadrato). 3.1.4. Il rapporto di cui ai punti 2.5.7.4 e 2.5.7.5 non deve superare il valore 2. 3.2. Domanda di omologazione CEE 3.2.1. La domanda di omologazione CEE e' presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. 3.2.2. Per ogni tipo di sedile per conducente la domanda deve essere accompagnata: 3.2.2.1. da una descrizione tecnica succinta che precisi in particolare il tipo o i tipi di trattore ai quali il sedile e' destinato, 3.2.2.2. da disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo di sedile, nei quali siano tra l'altro indicati dimensioni, peso, sistema di sospensione e tipo di fissaggio. 3.2.2.3. da almeno un sedile, 3.2.2.4. ove occorra, da un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale il sedile e' destinato. 3.3. Iscrizioni 3.3.1. Il sedile presentato per l'omologazione CEE deve recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile. 3.3.2. Ciascun sedile deve presentare uno spazio di dimensioni sufficienti per il marchio di omologazione CEE; questo spazio deve essere indicato sui disegni di cui al punto 3.2.2.2. 3.4. Omologazione CEE 3.4.1. Se il sedile presentato a norma del punto 3.2. e' conforme alle disposizioni dei punti 3.1. e 3.3., l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione. 3.4.2. Questo numero non viene piu' attribuito a nessun altro tipo di sedile. 3.5. Marcatura 3.5.1. Ogni sedile conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. 3.5.2. Tale marchio e' costituito da: 3.5.2.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania (R.f.), 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, IRL per l'Irlanda, 3.5.2.2. da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di sedile, disposto sotto ed in prossimita' del rettangolo. 3.5.2.3. e dall'indicazione del tipo di trattore di categoria A al quale il sedile e' destinato, disposta sopra ed in prossimita' del rettangolo. Questa ultima indicazione sara': Iper trattori di categoria A, della classe I, I e II: per trattori di categoria A, della classe I e II. II e III: per i trattori della categoria A delle classi II e III. In caso di sedile destinato ad un trattore di categoria B, nessuna indicazione figurera' sopra il rettangolo. 3.5.3. Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul sedile in modo che risulti indelebile e chiaramente leggibile anche quando il sedile e' montato sul trattore. 3.5.4. Nell'appendice 11 viene fornito un esempio del marchio di omologazione. 3.5.5. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per la marcatura che figurano nell'appendice 11. Appendice 1 Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S) 1. DEFINIZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) Per "punto di riferimento del sedile (S)" si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S). 2. DISPOSITIVO PER LA DETERMINAZINE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito e' composto da una tavola per la base del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento inferiore dello schienale e' articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza dell'articolazione (B) e' regolabile. 3. METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare l'occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale. Se non e' possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede come segue: a) se non e' possibile definire la tangente della superficie piu' bassa possibile: la parte piu' bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta contro lo schienale imbottito; b) se non e' possibile definire la tangente della superficie piu' alta possibile; l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), se la parte piu' bassa del pannello dello schienale e' verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito. ----> Vedere Immagini da pag. 93 a pag. 111 del S.O. <---- Capo III REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di sedile per conducente di trattore agricolo o forestale a ruote Numero di omologazione CEE........................................... 1. Marchio di fabbrica o commerciale del sedile.................... 2. Nome e indirizzo del fabbricante del sedile..................... 3. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante...... 4. Marchio di fabbrica o commerciale, tipo e denominazione del (dei) trattorie (i) al quale (ai quali) il sedile e' destinato (1).................................................................. 5. Presentato all'omologazione CEE in data......................... 6. Laboratorio di prova............................................ 7. Data e numero del verbale del laboratorio....................... 8. Data dell'omologazione CEE / del rifiuto / della revoca dell'omologazione CEE (2)............................................ 9. Luogo........................................................... 10. Data............................................................ 11. Alla presente comunicazione e' allegata una descrizione del sedile, nella quale sono indicati in particolare i campi di regolazione, il peso totale, le caratteristiche del sistema di sospensione, il tipo e lo spessore dell'imbottitura e il sistema di fissaggio. Questa descrizione e' accompagnata dai disegni quotati del sedile nel formato A 4 (210 x 299 mm) in vista laterale e frontale. "I dati devono essere comunicati alle competenti autorita' degli altri Stati membri, su loro richiesta esplicita". 12. Eventuali osservazioni.......................................... 13. Firma........................................................... --------- (1) Nel caso di sedile destinato ad un trattore della classe 1 o 11 si indica la classe ( o le classi) dei trattori alla quale (o alle quali) il sedile e' destinato. (2) Cancellare le diciture inutili. Capo IV PRESCRIZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN SEDILE PER CONDUCENTE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TRATTORE 1. Ogni sedile per conducente deve recare il marchio di omologazione CEE ed essere montato conformemente alle seguenti prescrizioni: 1.1. Il sedile del conducente deve essere montato in modo da; 1.1.1. offrire al conducente una posizione confortevole per la guida e la manovra del trattore; 1.1.2. essere facilmente accessibile; 1.1.3. dare al conducente, in posizione normale di guida, la possibilita' di raggiungere facilmente i comandi dei diversi organi del trattore da azionare durante la marcia; 1.1.4. evitare che fra gli elementi del sedile e quelli del trattore esistano parti che possano provocare contusioni o tagli al conducente. 1.1.5. Qualora il sedile sia regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, il piano di simmetria deve coincidere con il piano longitudinale mediano del trattore e deve essere parallelo a quest'ultimo piano. 1.1.6. Se e' concepito per ruotare su un asse verticale, il sedile deve poter essere bloccato in tutte le posizioni o in alcune posizioni e, in ogni caso, nella posizione prevista nel punto 1.1.5. 2. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di sedili. Le autorita' competenti accordano questa estensione alle seguenti condizioni: 2.1. il nuovo tipo di sedile e' stato oggetto di omologazione CEE; 2.2. esso e' stato progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale e' stata richiesta l'estensione dell'omologazione CEE; 2.3. esso e' stato montato conformemente alle prescrizioni per l'installazione contenute nel presente capo. 3. I sedili destinati ai trattori con carreggiata minima posteriore W1 150 mm possono avere le seguenti dimensioni minime di profondita' e di larghezza per il piano del sedile: - profondita': 300 mm, - larghezza: 400 mm. Questa disposizione si applica soltanto se i valori prescritti per la profondita' e la larghezza del piano del sedile, rispettivamente di 400 % 50 mm e non inferiore a 450 mm, non possono essere rispettati per motivi inerenti alla costruzione del trattore. 4. Una scheda conforme al modello di cui al capo V e' allegata alla scheda di omologazione C.E.E. per ogni omologazione o estensione di omologazione concessa o rifiutata. Capo V REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL SEDILE DEL CONDUCENTE Numero di omologazione CEE........................................... ......................................................estensione (1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale del trattore.................. 2. Tipo di mrattore................................................ 3. Nome e indirizzo del fabbricante del trattore................... 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante...... 5. Marchio di fabbrica o commerciale del sedile del conducente e numero di omologazione............................................... 6. Estensione dell'omologazione CEE del trattore al seguente tipo di sedile............................................................ 7. Trattore presentato all'omologazione CEE in data................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Servizio tecnico incaricato del controllo di conformita' per l'omologazione CEE................................................... 9. Data del verbale rilasciato da questo servizio.................. 10. N. del verbale rilasciato da questo servizio..................... 11. L'omologazione CEE per quanto riguarda il sedile del conducente e' accordata/rifiutata (2)........................................... 12. L'estensione dell'omologazione CEE per quanto riguarda il sedile del conducente e' accordata/rifiutata (2)............................ 13. Luogo............................................................ 14. Data............................................................. 15. Firma............................................................ ---------- (1) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE iniziale. (2) Cancellare la dicitura inutile.