(all. 8 - art. 1) (parte 2)
3.3.2. Metodo di prova.
3.3.2.1. Il metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3.3.1. del
capo III C.
3.3.2.2. L'altezza di caduta e' di 4 m + 25 mm/- 0.
3.3.3. Interpretazione dei risultati.
3.3.3.1.  Si  considera  che  una  prova  sia  positiva  se  si  sono
verificate le condizioni seguenti:
3.3.3.1.1.  la  lastra di vetro cede e si spezza presentando numerose
fessure circolari il  cui  centro  e'  approssimativamente  il  punto
d'impatto;
3.3.3.1.2.  sono  ammessi  strappi  dell'intercalare  ma la testa del
manichino non deve poter passare attraverso;

3.3.3.1.3. dall'intercalare non deve staccarsi alcun grosso frammento
di vetro.
3.3.3.2.   Si   considera   che  una  serie  di  provette  presentate
all'omologazione  sia  soddisfacente   dal   punto   di   vista   del
comportamento  all'urto  della  testa  se  si  verifica una delle due
condizioni seguenti:
3.3.3.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo;
3.3.3.2.2. se una prova ha dato esito negativo, una  nuova  serie  di
prove  effettuate  su  una  nuova  serie  di  provette  da' risultati
positivi.
4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA
4.1. Indici di difficolta', metodo di  prova  e  interpretazione  dei
risultati. Si applicano le disposizioni del punto 4 del capo III F.
4.2.  Tuttavia  non  si  applica  la terza condizione di cui al punto
4.3.4.1. del capo III F.
5. PROVA DI RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
5.1. Prova di resistenza all'abrasione.
5.1.1. Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia esterna.
5.1.1.1. Si applicano le disposizioni del punto 5.1. del capo III F.
5.1.2. Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia interna.
5.1.2.1. Si applicano le disposizioni del punto 2 del capo III I.
5.2. Prova  di  resistenza  ad  alta  temperatura.  Si  applicano  le
disposizioni del punto 5 del capo III C.
5.3.   Prova   di   resistenza   alle  radiazioni.  Si  applicano  le
disposizioni del punto 6 del capo III C.
5.4. Prove di resistenza all'umidita'. Si applicano  le  disposizioni
del punto 7 del capo III C.
5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. Si applicano
le disposizioni del punto 8 del capo III C.
6.  QUALITA'  OTTICHE  A  ciascun  dipo di parabrezza si applicano le
prescrizioni concernenti le qualita' ottiche di cui al  punto  9  del
capo III C.
7.  PROVA  DI  RESISTENZA  AL  FUOCO Si applicano le disposizioni del
punto 10 del capo III C.
8.  PROVA  DI  RESISTENZA  AGLI  AGENTI  CHIMICI  Si   applicano   le
disposizioni del punto 11 del capo III C.

                             CAPO III K
            VETRI DI PLASTICA DIVERSI DAI PARABREZZA (1)
1. DEFINIZIONI DEL TIPO I vetri di plastica diversi dai parabrezza si
considerano  come  appartenenti  a  tipi  diversi se differiscono per
almeno una delle seguenti caratteristiche principali o secondarie:
1.1. Le caratteristiche principali sono le seguenti:
1.1.1. marchio di fabbrica o commerciale;
1.1.2. categoria di spessore nella  quale  e'  compreso  lo  spessore
nominale  "e",  essendo  ammessa  una  tolleranza di fabbricazione di
(Piu' o Meno) 0,2 mm:
- Categoria   I: e < o = 3,5 mm,
- Categoria  II: 3,5 mm < e < o = 4,5 mm,
- Categoria III: 4,5 mm < e;
1.1.3. spessore nominale del foglio  o  dei  fogli  di  plastica  che
fungono da intercalare;
1.1.4. spessore nominale del vetro;
1.1.5.  tipo  del  foglio  o  dei  fogli  di  plastica che fungono da
intercalare o  da  intercalari  (ad  esempio,  PVB  o  altra  materia
plastica) e del foglio di plastica situato sulla superficie interna;
1.1.6.  qualsiasi  trattamento  speciale  al  quale puo' essere stata
sottoposta la lastra di vetro.
1.2. Le caratteristiche secondarie sono le seguenti:
1.2.1. natura del materiale (cristallo levigato, cristallo  flottato,
vetro tirato);
1.2.2.  colorazione,  totale o parziale, di tutti i fogli di plastica
(incolori o colorati);
1.2.3. colorazione del vetro (incolore o colorato).
2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1. Per i vetri di plastica diversi dai  parabrezza  le  prove  sono
eseguite  su provette piane ricavate da vetri normali o appositamente
fabbricate.  In  entrambi  i  casi  le  provette  sono  rigorosamente
rappresentative,  sotto  tutti  gli  aspetti,  dei  vetri  per la cui
fabbricazione e' chiesta l'omologazione.
2.2. Prima di ogni prova  le  provette  di  vetro  di  plastica  sono
conservate  per almeno quattro ore ad una temperatura di 23›C (Piu' o
Meno) 2›C. Le  prove  sono  eseguite  non  appena  le  provette  sono
ritirate dall'ambiente in cui sono state conservate.
2.3.  Si  considera  che  il  vetro  presentato  all'omologazione sia
conforme alle disposizioni del presente  allegato  se  ha  la  stessa
composizione  di  un  parabrezza  gia'  omologato  conformemente alle
disposizioni del capo III J.
3. PROVE DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA TESTA
3.1. Indici di  difficolta'  delle  caratteristiche  secondarie:  Non
interviene alcuna caratteristica secondaria.
3.2.  Numero  di  provette.  Sono  sottoposte alle prove sei provette
piane di 1.100 mm x 500 mm (+ 5 mm/- 2).
3.3. Metodo di prova.
3.3.1. Il metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3  del  capo
III C.
3.3.2. L'altezza di caduta e' di 1,50 m + 0 mm/- 5 (Questa altezza di
caduta  e'  portata  a  4  m  + 21 mm/- 0 per i vetri utilizzati come
parabrezza del trattore).
3.4. Interpretazione dei risultati.
3.4.1. Si considera che la prova sia positiva se sono  verificate  le
condizioni seguenti:
3.4.1.1. la lastra di vetro si spezza presentando numerose fessure;
3.4.1.2.  sono  ammessi  strappi  dell'intercalare  ma  la  testa del
manichino non deve poter passare attraverso;
3.4.1.3. dall'intercalare non deve staccarsi alcun  grosso  frammento
di vetro.
 --------
(1) Questo tipo di vetro di plastica puo' essere anche utilizzato per
i parabrezza dei trattori.
3.4.2.   Si   considera   che   una   serie  di  provette  presentata
all'omologazione  sia  soddisfacente   dal   punto   di   vista   del
comportamento  all'urto  della  testa  se  si  verifica una delle due
condizioni seguenti:
3.4.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo;
3.4.2.2. se una prova ha dato esito  negativo,  una  nuova  serie  di
prove  effettuate  su  una  nuova  serie  di  provette  da' risultati
positivi.
4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA - PROVA D'URTO DI UNA SFERA DI 227 g
4.1.  Si  applicano  le disposizioni del punto 4 del capo III G fatta
salva la tabella del punto 4.3.2. la  quale  deve  essere  sostituita
dalla tabella seguente:
      Spessore nominale          Altezza di caduta
         e <     3,5 mm            5 m |
3,5 mm < e < o = 4,5 mm            6 m |  + 25 mm/- 0
         e <     4,5 mm            7 m |
4.2. Tuttavia la prescrizione del terzo trattino del punto 4.4.1. del
capo III G e' senza effetto.
5. RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
5.1. Prova di abrasione.
5.1.1.  Prova  di abrasione sulla superficie esterna. Si applicano le
prescrizioni del punto 5.1. del capo III G.
5.1.2. Prova di abrasione sulla superficie interna. Si  applicano  le
prescrizioni del punto 2.1. del capo III I.
5.2.  Prova  di  resistenza  all'alta  temperatura.  Si  applicano le
prescrizioni del punto 5 del capo III C.
5.3.  Prova  di  resistenza  alle   radiazioni.   Si   applicano   le
prescrizioni del punto 6 del capo III C.
5.4.  Prova  di resistenza all'umidita'. Si applicano le prescrizioni
del punto 7 del capo III C.
5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. Si applicano
le prescrizioni del punto 8 del capo III C.
6. QUALITA' OTTICHE Ai vetri o alle parti dei vetri situati in luoghi
che  rivestono  un'importanza  essenziale  per  la  visibilita'   del
conducente si applicano le prescrizioni del punto 9.1. del capo III C
concernenti il coefficiente di trasmissione luminosa regolare.
7.  PROVA  DI  RESISTENZA  AL  FUOCO Si applicano le prescrizioni del
punto 10 del capo III C.
8.  PROVA  DI  RESISTENZA  AGLI  AGENTI  CHIMICI  Si   applicano   le
prescrizioni del paragrafo 11 del capo III C.

                             CAPO III L
                             DOPPI VETRI
1. DEFINIZIONI DEL TIPO Si considera che i doppi vetri appartengano a
tipi   diversi   se   differiscono  per  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche principali o secondarie:
1.1. Le caratteristiche principali sono:
1.1.1. marchio di fabbrica o commerciale;
1.1.2. composizione del doppio vetro (simmetrica, asimmetrica);
1.1.3. tipo di ciascuno dei vetri componenti quale definito al  punto
1 dei capi III E, III G, o III K;
1.1.4. spessore nominale dello spazio tra i due vetri;
1.1.5. tipo di sigillatura (organica, vetro/vetro o vetro/metallo).
1.2. Le caratteristiche secondarie sono:
1.2.1. le caratteristiche secondarie di ciascuno dei vetri componenti
quali definite al punto 1.2. dei capi III E, III G o III K.
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
2.1.  Ciascun  vetro componente il doppio vetro deve essere omologato
oppure conforme ai requisiti dell'allegato  che  gli  e'  applicabile
(allegato III E, III G o III K).
2.2.  Si  considera  che  le  prove  eseguite  su doppi vetri con uno
spessore nominale dello spazio "e" siano applicabili a tutti i  doppi
vetri  che  presentano  le  stesse  caratteristiche  ed  uno spessore
nominale dello spazio "e" (Piu' o Meno) 3  mm.  Il  richiedente  puo'
tuttavia  presentare  per  l'omologazione il campione che comporta il
minimo ed il massimo spazio.
2.3. Nel caso di doppi vetri che hanno almeno un vetro stratificato o
un vetro di plastica, le provette sono conservate prima  della  prova
per  almeno quattro ore ad una temperatura di 23›C (Piu' o Meno) 2›C.
Le prove sono eseguite non appena le  provette  sono  state  ritirate
dall'ambiente in cui sono state conservate.
3. PROVA DI COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA
3.1.  Indice  di  difficolta'  delle  caratteristiche secondarie. Non
interviene alcuna caratteristica secondaria.
3.2. Numero di provette. Sono sottoposte alla prova sei  provette  da
1.100  x  500 mm (+ 5 mm/- 22) per ciascuna categoria di spessore dei
vetri componenti e per ciascuno spessore dello spazio quale  definito
al precedente punto 1.1.4.
3.3. Metodo di prova.
3.3.1.  Il  metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3 del capo
III C.
3.3.2. L'altezza di caduta e' di 1,50 m + 0 mm/- 5.
3.3.3. Se si tratta di un doppio vetro asimmetrico  si  eseguono  tre
prove da un lato e tre prove dall'altro.
3.4. Interpretazione dei risultati.
3.4.1.  Doppio vetro costituito da doppi vetri a tempera uniforme: Si
considera che la prova sia  positiva  se  si  spezzano  entrambi  gli
elementi.
3.4.2.  Doppio vetro costituito da due vetri stratificati diversi dal
parabrezza: Si considera che la prova sia positiva se  si  verificano
le condizioni seguenti:
3.4.2.1.   i  due  elementi  della  provetta  cedono  e  si  spaccano
presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente
nel punto d'impatto;
3.4.2.2. sono ammesse eventuali lacerazioni dell'intercalare (o degli
intercalari) ma  la  testa  del  manichino  non  deve  poter  passare
attraverso;
3.4.2.3.  dall'intercalare  non devpono staccarsi grossi frammenti di
vetro.
3.4.3. Doppio vetro costituito da un vetro a tempera uniforme e da un
vetro stratificato o di plastica diverso dal parabrezza: Si considera
che la prova sia  positiva  quando  sono  soddisfatte  le  condizioni
seguenti:
3.4.3.1. il vetro temperato si spezza;
3.4.3.2.  il  vetro  stratificato  o  di  plastica  cede  e si spezza
presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente
nel punto d'impatto;
3.4.3.3. l'intercalare (o  gli  intercalari)  puo'  (possono)  essere
lacerato(i) ma la testa del manichino non deve passare attraverso;
3.4.3.4.  dall'intercalare  non  devono staccarsi grossi frammenti di
vetro.
3.4.4.  Si  considera  che  una  serie  di  provette  presentate  per
l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento
all'urto  della  testa  se  si  verifica  una  delle  due  condizioni
seguenti:
3.4.4.1. tutte le prove hanno dato risultato positivo;
3.4.4.2.  se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di
prove effettuate su una nuova serie di  provette  ha  dato  risultati
positivi.
4.  QUALITA'  OTTICHE  Ai  doppi  vetri  o  alle parti di doppi vetri
situati in luoghi  che  rivestono  un'importanza  essenziale  per  la
visibilita'  del  conducente si applicano le prescrizioni concernenti
la trasmissione luminosa di cui al punto 9.1 del capo III C.

                             CAPO III M
     RAGGRUPPAMENTO DEI PARABREZZA PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE
1.
Gli elementi presi in considerazione sono:
1.1.
superficie sviluppata del parabrezza,
1.2.
altezza del segmento,
1.3.
curvatura.
2.
Un gruppo e' costituito da una categoria di spessore.
3.
La classificazione si esegue per ordine crescente delle superfici  di
sviluppo.
Saranno  scelti  i  cinque  parabrezza  piu'  grandi  e i cinque piu'
piccoli con attribuzione del punteggio seguente:
1 al piu' grande          1 al piu' piccolo
2 a quello immediatamente inferiore a 1  2  a  quello  immediatamente
superiore a 1
3  a  quello  immediatamente  inferiore a 2 3 a quello immediatamente
superiore a 2
4 a quello immediatamente inferiore a 3  4  a  quello  immediatamente
superiore a 3
5  a  quello  immediatamente  inferiore a 4 5 a quello immediatamente
superiore a 4
4.
Il punteggio assegnato per le altezze del segmento e' il seguente per
ciascuna delle due serie di cui al punto 3:
1 all'altezza massima del segmento,
2 all'altezza immediatamente inferiore,
3 all'altezza immediatamente inferiore al valore precedente, ecc.
5.
Il punteggio assegnato per i raggi di curvatura e'  il  seguente  per
ciascuna delle due serie definite al punto 3:
1 al raggio di curvatura piu' piccolo,
2 al raggio immediatamente superiore,
3 al raggio immediatamente superiore al raggio precedente, ecc.
6.
I   punteggi   assegnati   vengono  sommati  per  ciascun  parabrezza
costituente le due serie definite al punto 3.
6.1.
Sono  sottoposti alle prove complete di cui al capo III D, III F, III
H, III I o III J, il parabrezza tra i cinque piu' grandi e quello tra
i cinque piu' piccoli che presentano il totale piu' basso.
6.2.
Gli altri parabrezza della stessa serie sono sottoposti  a  prove  ai
fini  del controllo delle qualita' ottiche di cui al punto 9 del capo
III C.
7.
Possono inoltre essere sottoposti a prove  alcuni  parabrezza  i  cui
parametri  presentano  importanti differenze relativamente alla forma
e/o al raggio di curvatura rispetto ai casi estremi del gruppo scelto
qualora il servizio tecnico che procede a queste  prove  ritenga  che
detti parametri possano avere gravi effetti negativi.
8.
I  limiti  del  gruppo  sono  fissati  in funzione delle superfici di
sviluppo dei parabrezza. Se un parabrezza sottoposto  alla  procedura
di  omologazione  per  un tipo determinato presenta una superficie di
sviluppo che non corrisponde ai  limiti  fissati  e/o  un'altezza  di
segmento   notevolmente  maggiore,  oppure  un  raggio  di  curvatura
notevolmente  piu'  piccolo,  esso  deve  essere   considerato   come
appartenente  ad  un nuovo tipo e sottoposto a prove complementari se
il servizio tecnico lo ritiene  necessario  sotto  l'aspetto  tecnico
tenuto  conto delle informazioni di cui dispone in merito al prodotto
ed al materiale utilizzati.
9.
Nel caso in cui il titolare di un'omologazione in  una  categoria  di
spessore  gia'  omologata intenda fabbricare successivamente un altro
modello di parabrezza:
9.1.
si verifica se esso puo' essere incluso nei cinque piu' grandi o  nei
cinque piu' piccoli scelti per l'omologazione del gruppo considerato;
9.2.
l'assegnazione  dei valori sara' rifatta con il procedimento definito
ai punti 3, 4 e 5;
9.3.
se la somma dei valori  assegnati  al  parabrezza  reincorporato  nei
cinque piu' grandi o nei cinque piu' piccoli:
9.3.1.
e' inferiore, si procedera' alle prove seguenti:
9.3.1.1.
Per i parabrezza di vetro temperato:
9.3.1.1.1.
frammentazione,
9.3.1.1.2.
comportamento all'urto della testa,
9.3.1.1.3.
distorsione ottica,
9.3.1.1.4.
separazione dell'immagine secondaria,
9.3.1.1.5.
trasmissione luminosa.
9.3.1.2.
Per i parabrezza di vetro stratificato ordinario o di vetro-plastica:
9.3.1.2.1.
comportamento all'urto della testa,
9.3.1.2.2.
distorsione ottica,
9.3.1.2.3.
separazione dell'immagine secondaria,
9.3.1.2.4.
trasmissione luminosa,
9.3.1.3.
Per  i parabrezza di vetro stratificato, le prove prescritte ai punti
9.3.1.1.1., 9.3.1.1.2. e 9.3.1.2.
9.3.1.4.
Per i parabrezza rivestiti di plastica,  secondo  i  casi,  le  prove
prescritte al punto 9.3.1.1. o 9.3.1.2.
9.3.2.
In  caso  contrario,  si  procedera' soltanto alle prove previste per
verificare le qualita' ottiche definite al punto 9 del capo III C.

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                             CAPO III O
              CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
1. DEFINIZIONI Ai sensi del presente allegato, si intende per:
1.1. tipo di prodotto, tutti i vetri con  le  stesse  caratteristiche
principali;
1.2.  categoria  di  spessore, tutti i vetri i cui diversi componenti
abbiano lo stesso spessore entro le tolleranze consentite;
1.3. unita' di produzione, l'insieme di mezzi di produzione di uno  o
piu'  tipi  di  vetri installati in uno stesso luogo geografico; essa
puo' comprendere varie linee di produzione;
1.4. turno, un periodo di produzione della stessa linea di produzione
per la durata giornaliera del lavoro;
1.5. campagna di produzione, un  periodo  continuo  di  fabbricazione
dello stesso tipo di prodotto sulla stessa linea di produzione;
1.6.  Ps, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto fabbricato
dallo stesso turno;
1.7. Pr, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto  fabbricato
nel corso di una campagna di produzione.
2. PROVE I vetri sono sottoposti alle prove seguenti:
2.1. Parabrezza di vetro temperato.
2.1.1.  Prova  di  frammentazione conformemente alle disposizioni del
punto 2 del capo III D.
2.1.2. Misurazione della  trasmissione  luminosa  conformemente  alle
prescrizioni del punto 9.1 del capo III C.
2.1.3.  Prova  di  distorsione ottica conformemente alle prescrizioni
del punto 9.2 del capo III C.
2.1.4. Prova di separazione  dell'immagine  secondaria  conformemente
alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C.
2.2. Vetri a tempera uniforme.
2.2.1.  Prova  di  frammentazione conformemente alle prescrizioni del
punto 2. del capo III E.
2.2.2. Misurazione della  trasmissione  luminosa  conformemente  alle
prescrizioni del punto 9.1 del capo III C.
2.2.3. Per i vetri utilizzati quali parabrezza:
2.2.3.1.  Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni
del punto 9.2 del capo III C.
2.2.3.2. Prova di separazione dell'immagine secondaria  conformemente
alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C.
2.3.  Parabrezza  di  vetro  stratificato  ordinario  e parabrezza di
vetro-plastica.
2.3.1. Prova di comportamento all'urto della testa conformemente alle
prescrizioni del punto 3 del capo III F.
2.3.2. Prova con sfera di 2.260 g conformemente alle prescrizioni del
punto 4.2 del capo III F e del punto 2 del capo III C.
2.3.3. Prova di resistenza all'alta  temperatura  conformemente  alle
prescrizioni del punto 5 del capo III C.
2.3.4.  Misurazione  della  trasmissione  luminosa conformemente alle
prescrizioni del punto 9.1 del capo III C.
2.3.5. Prova di distorsione ottica  conformemente  alle  prescrizioni
del punto 9.2 del capo III C.
2.3.6.  Prova  di  separazione dell'immagine secondaria conformemente
alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C.
2.3.7. Soltanto per i parabrezza di vetro-plastica:
2.3.7.1.  Prova  di  resistenza  all'abrasione   conformemente   alle
prescrizioni del punto 2.1 del capo III I.
2.3.7.2.   Prova   di   resistenza  all'umidita'  conformemente  alle
prescrizioni del punto 3 del capo III I.
2.3.7.3. Prova di resistenza agli agenti chimici  conformemente  alle
prescrizioni del paragrafo 11 del capo III C.
2.4.   Vetri   stratificati   ordinari  e  di  plastica  diversi  dai
parabrezza.
2.4.1.  Prova  d'urto  con  sfera  di  227   g   conformemente   alle
prescrizioni del punto 4 del capo III G.
2.4.2.  Prove  di  resistenza all'alta temperatura conformemente alle
prescrizioni del punto 5 del capo III C.
2.4.3. Misurazione della  trasmissione  luminosa  conformemente  alle
prescrizioni del punto 9.1 del capo III C.
2.4.4. Unicamente per i vetri di plastica:
2.4.4.1.   Prova   di  resistenza  all'abrasione  conformemente  alle
prescrizioni del punto 2.1 del capo III I.
2.4.4.2.  Prova  di  resistenza   all'umidita'   conformemente   alle
prescrizioni del punto 3 del capo III I.
2.4.4.3.  Prova  di resistenza agli agenti chimici conformemente alle
prescrizioni del punto 11 del capo III C.
2.4.5.
Le  precedenti  condizioni  sono  considerate   soddisfatte   se   le
rispettive  prove  sono  state  eseguite  su  un parabrezza avente la
stessa composizione.
2.5.
Parabrezza di vetro stratificato trattato.
2.5.1.
Oltre alle prove  previste  al  precedente  punto  2.3  del  presente
allegato,  si  esegue  una prova di frammentazione conformemente alle
prescrizioni del punto 4 del capo III H.
2.6.
Vetri rivestiti di materia plastica.
Oltre alle prove previste ai vari punti  del  presente  allegato,  si
eseguono le prove seguenti:
2.6.1.
Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del
punto 2.1 del capo III I.
2.6.2.
Prova  di resistenza all'umidita' conformemente alle prescrizioni del
punto 3 del capo III I.
2.6.3.
Prova  di  resistenza  agli   agenti   chimici   conformemente   alle
prescrizioni del punto 11 del capo III C.
2.7.
Doppi vetri.
Si  eseguono le prove previste dal presente allegato per ciascuno dei
vetri componenti il doppio vetro con la stessa frequenza e gli stessi
requisiti.
3.
FREQUENZA E RISULTATI DELLE PROVE
3.1.
Frammentazione.
3.1.1.
Prove
3.1.1.1.
Si esegue una serie iniziale di prove  comprendenti  una  rottura  in
ciascun  punto  d'impatto  prescritto  dalla  presente  direttiva con
registrazioni fotografiche all'inizio della produzione di ogni  nuovo
tipo di vetro per determinare il punto di rottura piu' grave.
Tuttavia,  per i parabrezza di vetro temperato, questa serie iniziale
di prove e' eseguita soltanto se la  produzione  annua  di  vetri  di
questo tipo supera le 200 unita'.
3.1.1.2.
Durante  la campagna di produzione, la prova di controllo e' eseguita
al punto di rottura definito al punto 3.1.1.1.
3.1.1.3.
Una prova di  controllo  deve  essere  eseguita  all'inizio  di  ogni
campagna di produzione o dopo una modifica della colorazione.
3.1.1.4.
Nel  corso  della campagna di produzione le prove di controllo devono
essere eseguite con la frequenza minima seguente:
Parabrezza di                  Vetri temperati        Parabrezza di
vetro temperato                   diversi          vetro stratificato
                               dai parabrezza           trattato
- Ps < o = 200: uno per      - Pr < o = 500:
  campagna di produzione       uno per turno         0,1% per tipo
   di produzione
- Ps > 200: uno per ogni     - Pr > 500:
  quattro ore di produzione    due per turno
3.1.1.5. Alla fine della campagna di produzione deve essere  eseguita
una prova di controllo su uno degli ultimi vetri fabbricati.
3.1.1.6.  Se  Pr  <  20,  deve  essere  eseguita  un'unica  prova
di frammentazione per campagna di produzione.
3.1.2.  Risultati.  Tutti  i  risultati  devono  essere   registrati,
compresi  i  risultati  per  cui  non  sono  state  effettuate  prove
fotografiche. Inoltre si esegue una prova  fotografica  per  contatto
per  ogni  turno  tranne  il  caso in cui Pr < 500, nel quale caso
si esegue una sola prova fotografica per contatto per ogni  campagna
di produzione.
3.2. Comportamento all'urto della testa.
3.2.1.   Prove.   Il   controllo   viene   eseguito  su  un  prelievo
corrispondente almeno  allo  0,5%  della  produzione  giornaliera  di
parabrezza stratificati di una linea di produzione, con un massimo di
15   parabrezza  al  giorno.  La  scelta  dei  campioni  deve  essere
rappresentativa della produzione dei  vari  tipi  di  parabrezza.  Di
concerto  con il servizio amministrativo, queste prove possono essere
sostituite dalla prova con sfera di 2.260 g (vedi punto 3.3). In ogni
caso devono essere eseguite prove  di  comportamento  all'urto  della
testa su almeno due campioni per categoria di spessore all'anno.
3.2.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.3. Urto di una sfera di 2.260 g.
3.3.1.  Prove.  Il controllo e' eseguito almeno una volta al mese per
categoria di spessore.
3.3.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.4. Urto di una sfera di 227 g.
3.4.1. Prove. Le provette sono ricavate  dai  campioni.  Per  ragioni
pratiche  le prove possono pero' essere eseguite su prodotti finiti o
su una parte di detti  prodotti.  Il  controllo  e'  eseguito  su  un
prelievo corrispondente almeno allo 0,5% del turno di produzione, con
un massimo di 10 campioni al giorno.
3.4.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.5. Alta temperatura.
3.5.1.  Prove.  Le  provette  sono ricavate dai campioni. Per ragioni
pratiche le prove possono pero' essere eseguite su prodotti finiti  o
su una parte di detti prodotti. Questi ultimi sono scelti in modo che
tutti gli intercalari vengano sottoposti alla prova nella percentuale
corrispondente  alla  loro utilizzazione. Il controllo e' eseguito su
almeno tre  campioni  della  produzione  giornaliera  per  colore  di
intercalare.
3.5.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.6. Trasmissione luminosa.
3.6.1. Prove. Sono sottoposti a questa prova campioni rappresentativi
di   prodotti  finiti  colorati.  Il  controllo  e'  eseguito  almeno
all'inizio di ogni campagna  di  produzione  se  una  modifica  delle
caratteristiche  del  vetro  influisce sui risultati della prova. Non
sono sottoposti a questo esame i vetri la cui  trasmissione  luminosa
regolare,  misurata  al momento dell'omologazione del tipo, e' pari o
superiore all'80% nel caso dei parabrezza e al 75% nei casi dei vetri
diversi dai parabrezza, ne' i vetri della categoria V. Nel  caso  dei
vetri  temperati  il  fornitore  puo'  presentare  un certificato che
attesti la conformita' alle precedenti prescrizioni  in  luogo  della
prova.
3.6.2.  Risultati.  Il valore della trasmissione luminosa deve essere
registrato. Per i parabrezza con fasce di ombra o di  oscuramento  si
verifica   inoltre,   sulla  scorta  dei  disegni  di  cui  al  punto
3.2.1.2.2.3. del capo III A, che dette fasce si trovino  fuori  della
zona I.
3.7. Distorsione ottica e separazione dell'immagine secondaria.
3.7.1.  Prove.  Ogni  parabrezza  viene  ispezionato  per individuare
eventuali  difetti  nell'aspetto.  Con  i  metodi  prescritti  o  con
qualsiasi  altro  metodo  che  dia  risultati  analoghi,  si eseguono
inoltre misurazioni nelle varie zone di visibilita' con la  frequenza
minima  seguente:  se  Ps  <  o  = 200, un campione per ogni turno
di produzione,
se Ps > 200, due campioni per ogni turno di produzione,
oppure   l'1%  dell'intera  produzione;  i  campioni  prelevati  sono
rappresentativi dell'intera produzione.
3.7.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.8. Resistenza all'abrasione.
3.8.1. Prove.  Sono  sottoposti  a  questa  prova  soltanto  i  vetri
rivestiti  di  materia  plastica ed i vetri di plastica. Il controllo
deve essere eseguito almeno una volta al mese  e  per  ogni  tipo  di
materiale  plastico  di  rivestimento  o  di  materiale  che funge da
intercalare.
3.8.2. Risultati. La misura della  diffusione  luminosa  deve  essere
registrata.
3.9. Resistenza all'umidita'.
3.9.1.  Prove.  Sono  sottoposti  a  questa  prova  soltanto  i vetri
ricoperti di materia plastica ed i vetri di  plastica.  Il  controllo
deve  essere  eseguito  almeno  una  volta al mese e per ogni tipo di
materiale plastico di  rivestimento  o  di  materiale  che  funge  da
intercalare.
3.9.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.
3.10. Resistenza agli agenti chimici.
3.10.1.  Prove.  Sono  sottoposti  a  questa  prova  soltanto i vetri
rivestiti di materia plastica ed i vetri di plastica. Il controllo e'
eseguito almeno una volta al  mese  e  per  ogni  tipo  di  materiale
plastico di rivestimento o di materiale che funge da intercalare.
3.10.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati.

                             CAPO III P
                               MODELLO
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione  Generale  della  Motorizzazione  Civile e dei Trasporti in
concessione
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI  TRATTORE  PER
QUANTO CONCERNE IL PARABREZZA E GLI ALTRI VETRI
Numero di omologazione CEE: .............. Estensione numero:........
  1. Marca )ragione sociale) del trattore:...........................
  2. Tipo e, eventualmente, denominazione commerciale del trattore:
 ....................................................................
  3. Nome e indirizzo del costruttore:..............................
  4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 ...................................................................
  5.   Descrizione  del  tipo  di  parabrezza  e  degli  altri  vetri
(temperato,  stratificato,  plastica,  vetro  di   plastica,   piano,
bombato, ecc.)......................................................
  6. Numero di omologazione CEE del parabrezza e degli altri vetri:
 ...................................................................
  7. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE:........
  8. Servizio tecnico incaricato dell'omologazione:.................
  9. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:......
10. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:.....
11.  L'omologazione  CEE  per  quanto  concerne il parabrezza e degli
altri vetri e' stata accordata/rifiutata (1).
12. Luogo:...........................................................
13. Data:............................................................
14. Firma:...........................................................
15.   Alla   presente   comunicazione   e'   allegata   la   seguente
documentazione tecnica con il numero di omologazione CEE succitato:
    ................................... disegni quotati,
    ...................................  schizzo  o  fotografia   del
parabrezza e degli altri vetri montati sulla cabina del trattore.
    Questi  dati sono forniti alle autorita' degli altri Stati membri
su loro esplicita domanda.
16. Eventuali osservazioni:..........................................
-----------
(1) Cancellare la menzione inutile.

                               CAPO IV

COLLEGAMENTI MECCANICI TRA TRATTORI E VEICOLI  RIMORCHIATI  E  CARICO
VERTICALE AL PUNTO DI ACCOPPIAMENTO
1. Definizioni
1.1 Per "dispositivi meccanici diaccoppiamento tra trattore e veicolo
rimorchiato"  si  intendono  le  unita'  tecniche che, installate sul
trattore e sul rimorchio,  consentono  l'accoppiamento  meccanico  di
questi   due  veicoli.  Nel  contesto  della  presente  direttiva  si
contemplano  unicamente  i  dispositivi  meccanici  di  accoppiamento
installati  sul trattore. Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di
accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare:  -
gancio di traino a perno (e relativo spinotto o perno) (vedi figure 1
e   2   dell'appendice   1);   -  gancio  a  uncino  (vedi  figura  3
dell'appendice 1); - barra oscillante (barra di traino) (vedi  figura
4 dell'appendice 1).
1.2  Per  "tipi  di  collegamento  meccanico  tra  trattori e veicoli
rimorchiati" si intendono dispositivi che non  presentano  diversita'
essenziali in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
1.2.1. natura del collegamento meccanico,
1.2.2. occhioni di traino,
1.2.3.  forma  esterna,  dimensioni,  funzionamento (automatico o non
automatico),
1.2.4. materiale,
1.2.5. valore di "D", secondo la definizione di cui all'appendice  2,
per  la  prova  effettuata  secondo  il  metodo  dinamico  e la massa
rimorchiabile quale definita all'appendice 3 per le prove  effettuate
secondo  il  metodo  statico, nonche' il carico verticale al punto di
accoppiamento S;
1.3.  Per  "centro  di  riferimento  del  dispositivo  meccanico   di
accoppiamento",  s'intende  il punto dell'asse del perno equidistante
dalle ali nel caso del gancio a perno o  della  barra  oscillante  ad
uncino   ed  il  punto  risultante  dall'intersezione  del  piano  di
simmetria del gancio con la generatrice della parte concava di  detto
gancio  a  livello  del  contatto  con  l'occhione  in  posizione  di
trazione.
1.4.  Per  "altezza  dal   suolo   del   dispositivo   meccanico   di
accoppiamento  (h)",  s'intende  la distanza tra il piano orizzontale
passante per il centro di riferimento del  dispositivo  meccanico  di
accoppiamento  ed  il  piano orizzontale su cui poggiano le ruote del
trattore.
1.5.  Per  "sbalzo  del  dispositivo meccanico di accoppiamento (c)",
s'intende la distanza tra il centro di  riferimento  del  dispositivo
meccanico di accoppiamento ed il piano verticale che passa per l'asse
delle ruote posteriori del trattore.
1.6.  Per  "carico  statico verticale ammesso S" si intende il carico
trasmesso  in  condizioni  statiche   sul   centro   di   riferimento
dell'accoppiamento meccanico.
1.7.  Per  "automatico" s'intende un dispositivo di accoppiamento che
reagisce  all'inserimento  dell'occhione  di  traino  chiudendosi   e
bloccandosi automaticamente senza altri interventi o manovre.
1.8.  Per  "interasse del trattore (1)", si intende la distanza tra i
piani verticali perpendicolari al  piano  longitudinale  mediano  del
trattore che passa dagli assi del trattore.
1.9.  Per  "peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto (mfB012a)",
si intende la parte del peso a vuoto del trattore che, in  condizioni
statiche, e' trasmessa al suolo dall'asse anteriore del trattore.
2. Prescrizioni generali
2.1.   I   dispositivi  meccanici  di  accoppiamento  possono  essere
automatici o non automatici.
2.2 I dispositivi meccanici  di  accoppiamento  del  trattore  devono
rispettare,  per  quanto  riguarda  dimensioni,  robustezza  e carico
verticale al punto di accoppiamento, le prescrizioni di cui ai  punti
3.1, 3.2 e 3.3.
2.3. I dispositivi meccanici di accoppiamento devono essere concepiti
e  prodotti  in  modo  che,  in condizioni normali, siano in grado di
funzionare ininterrottamente in modo soddisfacente e di mantenere  le
caratteristiche prescritte dalla presente direttiva.
2.4.   Tutti   i   singoli  elementi  dei  dispositivi  meccanici  di
accoppiamento devono essere fabbricati con materiali di qualita' tale
da resistere alle prove di cui al punto 3.2 ed avere  caratteristiche
di resistenza durevoli.
2.5.  Tutti  i  dispositivi  di  accoppiamento e di bloccaggio devono
poter essere inseriti e  disinseriti  con  facilita',  in  condizioni
normali  di  funzionamento  non  devono  tuttavia  potersi  sbloccare
accidentalmente. Per i dispositivi di  accoppiamento  automatici,  la
posizione di bloccaggio deve essere protetta mediante due dispositivi
di  sicurezza  a chiusura cinematica indipendenti. Questi dispositivi
devono nondimeno poter essere disinseriti mediante  l'azionamento  di
un unico dispositivo.
2.6.  Deve essere garantita un'oscillazione orizzontale dell'occhione
di almeno 60› da ambo i lati dell'asse longitudinale del  dispositivo
di  accoppiamento  non montato sul veicolo. E' prescritta inoltre una
mobilita' verticale di 20› sia verso il basso sia verso l'alto  (vedi
anche  appendice).  Non  e'  d'obbligo che gli angoli di oscillazione
siano raggiunti contemporaneamente.
2.7. Il gancio a perno deve  permettere  una  liberta'  di  rotazione
assiale  dell'occhione  di  almeno  90› verso destra o verso sinistra
rispetto all'asse longitudinale  del  dispositivo  di  accoppiamento,
detta  liberta' deve essere contrastata mediante un momento di 30-150
Nm. Il gancio ad uncino deve permettere  una  liberta'  di  rotazione
assiale  dell'occhione  di  almeno  20› verso destra o verso sinistra
intorno all'asse longitudinale del gancio stesso.
3. Prescrizioni particolari
3.1.   Dimensioni   Le   dimensioni   dei  dispositivi  meccanici  di
accoppiamento del trattore devono essere  conformi  all'appendice  1,
figure  da  1  a  4. Le dimensioni non indicate possono essere scelte
liberamente.
3.2. Robustezza
3.2.1. Per verificarne la  robustezza,  i  dispositivi  meccanici  di
accoppiamento   vengono   sottoposti   ad  una  prova  dinamica  alle
condizioni descritte nell'appendice 2, oppure ad  una  prova  statica
alle condizioni descritte nell'appendice 3.
3.2.2.  Questa  prova  non  deve  dar luogo a deformazioni, rotture o
incrinature permanenti.
3.3. Carico verticale statico sul punto di attacco (S)
3.3.1.  Il  carico  verticale  statico   massimo   e'   fissato   dal
costruttore. Non deve pero' superare, in nessun caso, 3 tonnellate.
3.3.2. Condizioni di accettazione.
3.3.2.1.  Il  carico  verticale statico ammissibile non deve superare
ne' il carico verticale massimo tecnicamente ammissibile raccomandato
dal costruttore del trattore, ne' il carico verticale  stabilito  per
il dispositivo di traino ai sensi dell'omologazione CEE.
3.3.2.2.  Devono  essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2
dell'allegato IV al D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, fermo restando che
non  si  deve  superare  il  carico  massimo  ammissibile   sull'asse
posteriore,  in  funzione  della resistenza dei pneumatici posteriori
indicata dal costruttore.
3.4. Altezza dal suolo del dispositivo  di  accoppiamento  (h)  (vedi
figura seguente)

          ---->   Vedere Immagine a Pag. 204 del S.O.   <----



Domanda di omologazione CEE
4.1.
La   domanda  di  omologazione  CEE  concernente  il  dispositivo  di
accoppiamento di un trattore deve essere presentata  dal  costruttore
del dispositivo o dal suo mandatario.
4.2.
Per  ogni  tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento, la domanda
deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti:
-  disegni  in  scala,  in  triplice  copia,   del   dispositivo   di
accoppiamento. Nei disegni devono essere, in particolare, indicate in
dettaglio  le  dimensioni prescritte nonche' le misure necessarie per
la fissazione;
- una descrizione sommaria  del  dispositivo  di  aggancio  la  quale
precisi soprattutto il tipo e il materiale utilizzato;
-  l'indicazione del valore D di cui all'appendice 2 al momento della
prova dinamica  ovvero  il  valore  T  (forza  di  trazione)  di  cui
all'appendice  3  al  momento  della prova statica, nonche' il carico
verticale al punto di accoppiamento S;
- un campione del dispositivo, ovvero piu' campioni, se richiesti dal
servizio tecnico.
5.
Iscrizione
5.1.
Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento, conforme al tipo per cui
e'  stata  rilasciata l'omologazione CEE, deve essere provvisto delle
iscrizioni seguenti:
5.1.1.
marchio di fabbrica o commerciale;
5.1.2.
marchio di omologazione CEE, secondo il modello di cui  all'appendice
4;
5.1.3.
In  caso  di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 2
(prova dinamica):
valore D ammissibile e carico verticale statico S;
5.1.4.
In caso di verifica della resistenza, conformemente  all'appendice  3
(prova statica):
massa rimorchiabile e carico verticale al punto di accoppiamento S.
5.2.
Le  iscrizioni  devono  essere apposte in modo da risultare visibili,
ben leggibili e indelebili.
6.
Norme per l'uso
Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere  accompagnato
da  una  notizia  per l'uso a cura del costruttore. Il prospetto deve
contenere tra l'altro il numero di omologazione CEE nonche' i  valori
D o T, a seconda della prassi cui e' stato sottoposto il dispositivo.

    ---->   Vedere Immagini da Pag. 206 a Pag. 209 del S.O.   <----



1.  METODO  DI  PROVA La robustezza dell'accoppiamento meccanico deve
essere verificata mediante  sollecitazioni  cicliche,  effettuate  al
banco  di prova. Viene qui di seguito descritto il metodo di prova da
utilizzare per la prova a fatica alla quale  deve  essere  sottoposto
tutto  il  dispositivo meccanico, tale prova consiste a montare su un
banco di prova ed a sottoporre a prova il dispositivo  meccanico  con
tutte  le  parti  necessarie  alla  sua fissazione. Le sollecitazioni
cicliche   devono   essere   possibilmente   sinosoidali   (movimenti
alternativi  e/o  sinusoidali) con una frequenza in cicli in funzione
del materiale. In questa fase non devono  verificarsi  incrinature  o
rotture.
2.  CRITERI  DI  PROVA La base di assunzione del carico e' costituita
dal vettore orizzontale nel senso dell'asse longitudinale del veicolo
e del vettore verticale. I vettori orizzontali  trasversali  rispetto
all'asse  longitudinale  del  veicolo  e  i relativi momenti di forza
vengono  trascurati,  nella  misura  in  cui  risultino   di   scarso
significato.  Il  vettore  orizzontale  applicato nel senso dell'asse
longitudinale del  veicolo  viene  espresso  mediante  una  forza  di
riferimento   determinata   matematicamente:   il   valore  "D".  Per
l'accoppiamento meccanico vale la seguente formula:
              MT . MR
       D = g  -------
              MT + MR
dove:
MT = massa tecnica totale ammessa del trattore;
MR = massa tecnica totale ammessa del veicolo rimorchiato;
g  = 9,81 m/s2.
Il  vettore verticale perpendicolare al suolo viene espresso mediante
il carico verticale statico "S". I carichi  tecnicamente  ammissibili
vengono indicati dal costruttore.
3. SVOLGIMENTO DELLE PROVE
3.1. Requisiti generali La forza di prova viene applicata mediante il
relativo  occhione  standard al dispositivo meccanico da sottoporre a
prova  secondo  un  angolo  che  risulta  dalla  relazione   tra   la
sollecitazione  verticale di prova Fv e la sollecitazione orizzontale
Fh in direzione da avanti in alto verso dietro in basso  rispetto  al
piano longitudinale mediano. La sollecitazione di prova si applica al
normale  punto  di  contatto tra dispositivo meccanico e occhione. Il
gioco tra dispositivo meccanico  e  occhione  va  ridotto  al  minimo
possibile  e  mantenuto tale. In sostanza, la sollecitazione di prova
viene applicata alternativamenteattorno al  punto  zero.  Durante  la
sollecitazione alternata il carico medio corrisponde a zero. Qualora,
a  motivo  della  concezione  tecnica  del dispositivo meccanico (per
esempio,  gioco  eccessivo,  gancio   di   traino)   la   prova   con
sollecitazioni   alternate  non  risulti  possibile,  si  puo'  anche
esercitare  una  sollecitazione  in  progressione  continua,  sia  di
trazione sia di compressione, applicando la maggiore delle due. Nella
prova con sollecitazione in progressione continua, il carico di prova
corrisponde  al  carico  superiore (carico massimo), mentre il carico
inferiore (carico minimo) e' limitato al  5%  del  carico  superiore.
Nelle   prove   con   sollecitazione   alternata  occorre  provvedere
affinche',  mediante  un'opportuna  sistemazione  del   campione   da
esaminare  e  oculata  scelta  del  dispositivo di trasmissione della
sollecitazione, non venga ad aggiungersi alcun  ulteriore  momento  o
vettore  perpendicolare  alla  sollecitazione  di  prova prevista: il
margine di errore angolare per il senso della forza al momento  della
prova di sollecitazione alternata non puo' essere superiore a (Piu' o
Meno)  1,5›: al momento della prova di sollecitazione in progressione
continua l'angolo deve essere regolato in funzione  del  carico  piu'
elevato.  La  frequenza  di  prova  non  deve  superare 30 Hz. Per le
componenti d'acciaio o in lega d'acciaio il numero dei cicli e' di  2
(Diametro)   10(elevato   alla  sesta).     La  successiva  prova  di
incrinamento si svolge  secondo  il  procedimento  dell'infiltrazione
cromatica  o  altra procedura equivalente. Non e' necessario smontare
durante la prova eventuali molloni e/o ammortizzatori  che  avvolgono
le  parti  del dispositivo, ma questi possono essere cambiati qualora
durante la prova vengano sollecitati in modo non conforme al  normale
funzionamento  (ad  esempio effetto termico) e quindi danneggiati. Il
verbale di prova deve descrivere il comportamento  prima,  durante  e
dopo la prova.
3.2.  Sollecitazione  di  prova  La  sollecitazione  di prova risulta
geometricamente dalle componenti orizzontale e  verticale  di  prova,
secondo la formula:
F = (radice quadrata) Fh 2 + F2v 2
Fh = (Piu' o Meno) 0,6 . D in caso di prova con sollecitazione
alternata,
oppure
Fh = 1,0 . D in caso di prova con sollecitazione in progressione
continua (spinta o trazione),
Fv = g . 1,5 . S
S  =  carico  statico  verticale  (componente  verticale  rispetto al
suolo).

                             Appendice 3
                          GANCIO DI TRAINO
                       METODO DI PROVA STATICA
1. PRESCRIZIONI DI PROVA
1.1. Generalita'
1.1.1. Sul gancio di traino, previo controllo  della  caratteristiche
costruttive,   vengono   effettuate   prove   statiche   secondo   le
prescrizioni dei punti 1,2, 1,3 e 1,4.
1.2. Preparazione delle prove Le  prove  devono  essere  eseguite  su
apposita  macchina,  con  il gancio di traino e l'eventuale telaio di
collegamento al corpo del trattore agricolo fissato ad una  struttura
rigida con gli stessi elementi utilizzati per il montaggio del gancio
di traino sul trattore agricolo.
1.3.  Strumentazione  di  prova  Gli strumenti per il rilevamento dei
carichi applicati  e  degli  spostamenti  devono  avere  le  seguenti
precisioni:  -  carichi applicati (Piu' o Meno) 50 daN, - spostamenti
(Piu' o Meno) 0,01 mm.
1.4. Modalita' di prova
1.4.1.  Il  gancio  deve  essere  sottoposto  preventivamente  ad  un
precarico  di  trazione  non  superiore al 15% del carico di prova di
trazione descritto al punto 1.4.2.
1.4.1.1. L'operazione di cui al punto 1.4.1 va  ripetuta  almeno  due
volte   e   va  effettuata  partendo  da  carico  nullo  aumentandolo
gradualmente fino al valore riportato al  punto  1.4.1  e  diminuendo
successivamente fino a 500 daN; il carico di assestamento deve essere
mantenuto per almeno 60 s.
1.4.2.  Il  rilievo  dei  dati  per  la  determinazione del diagramma
carichi-deformazione  alla  trazione,  ovvero  il  grafico  di  detto
diagramma   fornito  dalla  scrivente  accoppiata  alla  macchina  di
trazione, deve essere effettuato applicando solo carichi crescenti  a
partire  da  500  daN in corrispondenza del centro di riferimento del
gancio di traino. Nessuna rottura deve avvenire per valori uguali  od
inferiori  al carico di prova di trazione fissato pari a 1,5 volte il
valore della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile; inoltre si
deve verificare che il diagramma delle deformazioni in  funzione  dei
carichi   presenti   andamento   regolare,   senza  punti  singolari,
nell'intervallo tra 500 daN e 1/3 del carico massimo di trazione.
1.4.2.1. Il rilievo della deformazione permanente va  effettuato  sul
diagramma  carichi-deformazioni  in  corrispondenza del carico di 500
daN dopo aver riportato a tale valore il carico di prova.
1.4.2.2. Il valore della deformazione permanente  rilevato  non  deve
superare il 25% della deformazione elastica massima riscontrata.
1.5.  Prima della prova di cui al punto 1.4.2, deve essere effettuata
una  prova  consistente  nell'applicare,  in   maniera   gradualmente
crescente  in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a
partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato  a  3
volte   il   carico   verticale   massimo  ammissibile  indicato  dal
fabbricante. Durante la prova la deformazione  del  gancio  non  deve
superare  il  10% della deformazione elastica massima riscontrata. La
verifica si effettua dopo aver annullato il carico verticale ed  aver
ripristinato il precarico di 500 daN.

                             Appendice 4
                       MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Il marchio di omologazione CEE consiste in:
- un rettangolo nel cui interno e' iscritta la lettera "e" minuscola,
seguita  dal numero o gruppo di lettere che contraddistingue lo Stato
membro che ha rilasciato l'omologazione:
1 per la Repubblica federale di Germania,
2 per la Francia,
3 per l'Italia,
4 per i Paesi Bassi,
6 per il Belgio,
9 per la Spagna,
11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo,
18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,
EL per la Grecia,
21 per il Portogallo;
- in una posizione  qualsiasi  al  di  sotto  e  in  prossimita'  del
rettangolo,  un  numero di omologazione CEE che corrisponde al numero
della scheda di omologazione CEE del tipo di dispositivo meccanico in
questione  quanto  riguarda  la  sua  robustezza   nonche'   le   sue
dimensioni;
-  con  la lettera D o ST secondo la prova cui e' stato sottoposto il
dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica ST)  sopra  il
rettangolo che circonda la lettera "e".

          ---->   Vedere Immagine a Pag. 211 del S.O.   <----



Leggenda:
Il  dispositivo  che  reca  il  marchio  di  omologazione  CEE  sopra
raffigurato e' un dispositivo cui e' stata accordata una omologazione
in Germania (e1) con il numero 88-563 e che e'  stato  sottoposto  ad
una prova dinamica di resistenza (D).

                             Appendice 5
                MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione  Generale  della  Motorizzazione  Civile e dei Trasporti in
concessione
Indicazioni  concernenti  l'attribuzione,  il  rifiuto  o  il  ritiro
dell'omologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo
determinato  di  dispositivo  meccanico  (gancio  di  traino a perno,
gancio di traino ad uncino, barra oscillante) per quanto riguarda  la
sua  resistenza  e  le  sue dimensioni e il carico verticale al punto
aggancio.
Numero di omologazione CEE:..........................................
 ..................................................... estensione (1)
  1. Marchio di fabbrica o commerciale:..............................
  2.  Tipo di aggancio (gancio di traino a perno, gancio di traino ad
uncino, barra oscillante) (2)
  3. Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo:...............
  4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del  fabbricante  del
dispositivo:.........................................................
  5.  Il dispositivo e' stato sottoposto a una prova dinamica/statica
(2) ed e' stato omologato per i valori seguenti:
  5.1. in caso di prova dinamica:
valore "D":..................................................... (kN)
carico verticale al punto di aggancio:......................... (daN)
  5.2. in caso di prova statica:
massa rimorchiabile:............................................ (kg)
carico verticale al punto di aggancio:......................... (daN)
  6. Presentato all'omologazione CEE in data........................
  7. Servizio tecnico incaricato delle prove:.......................
  8. Data e numero del verbale di prova..............................
  9. L'omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo  meccanico
e' accordata/rifiutata (2):.........................................
10. Luogo:..........................................................
11. Data:............................................................
12.  Si  allegano  i  documenti  seguenti  che  recano  il  numero di
omologazione CEE  di  cui  sopra  (per  esempio,  verbale  di  prova,
disegni,  ecc.). Questi dati vengono messi a disposizione dei servizi
competenti degli altri Stati membri solo se esplicitamente richiesti:
 ...................................................................
13. Eventuali osservazioni:.........................................
14. Firma:..........................................................
-----------
(1) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda,  ecc.,
estensione dell'omologazione CEE originaria.
(2) Cancellare la dicitura superflua.

                             Appendice 6
          CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

1.  La  domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto
riguarda la resistenza e le dimensioni del dispositivo  meccanico  e'
presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.
2.  Al  servizio  tecnico  incaricato  delle prove di omologazione e'
presentato un tipo di trattore rappresentativo del tipo da omologare,
equipaggiato di un dispositivo meccanico di  accoppiamento  omologato
in buona e debita forma.
3. Il servizio tecnico interessato verifica se il tipo di dispositivo
meccanico  omologato  e'  adatto  al tipo di trattore per il quale e'
richiesta  l'omologazione.  Esso  verifica  in  particolare   se   la
fissazione  del dispositivo meccanico corrisponde a quella presentata
ai fini dell'attribuzione dell'omologazione CEE.
4. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che  quest'ultima
sia estesa per altri tipi di dispositivi meccanici.
5. Le competenti autorita' accordano detta estensione alle condizioni
seguenti:
5.1. esiste un'omologazione CEE per il nuovo tipo di dispositivo;
5.2. il dispositivo e' adatto per il tipo di trattore per il quale e'
richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;
5.3.  la  fissazione del dispositivo al trattore corrisponde a quella
presentata ai fini dell'omologazione CEE.
6. In occasione di qualsiasi rilascio o rifiuto di omologazione o  di
estensione   di  un'omologazione  occorre  allegare  alla  scheda  di
omologazione CEE una scheda conforme al modello di cui  all'appendice
5.
7.  I  punti  2  e  3  diventano  senza  oggetto  se  la  domanda  di
omologazione   CEE   di   un   tipo   di   trattore   e'   presentata
contemporaneamente  alla  domanda  di  omologazione  CEE  di  un tipo
determinato di dispositivo meccanico corrispondente.

                             Appendice 7
                               MODELLO
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione Civile  e  dei  Trasporti  in
concessione
ALLEGATO  DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER
QUANTO CONCERNE IL DISPOSITIVO MECCANICO ED IL RELATIVO MONTAGGIO SUL
TRATTORE
Numero di omologazione CEE:.........................................
 .................................................... estensione (1)
  1. Marchio di fabbrica o commerciale del trattore:.................
  2. Tipo e denominazione commerciale del trattore:..................
  3. Nome e indirizzo del costruttore del trattore:..................
  4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 ...................................................................
  5. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo meccanico:
 ...................................................................
  6. Tipo(i) del(i) dispositivo(i) meccanico(i):
  7. Marchio CEE e numero di omologazione CEE:......................
  8. Estensione dell'omologazione CEE al(ai) tipo(i)  seguente(i)  di
dispositivo meccanico:..............................................
  9. Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento:
 ................................................................ daN
10. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE:
 ...................................................................
11. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:........
12.  Data  del  verbale  di  prova  rilasciato  dal suddetto servizio
tecnico:............................................................
12.1. Numero del verbale di prove rilasciato  dal  suddetto  servizio
tecnico:............................................................
13.  L'omologazione  CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico
nonche'  il  suo  montaggio  sul  trattore   e'   accordata/rifiutata
(2):................................................................
14.   L'estensione  dell'omologazione  CEE  per  quanto  riguarda  il
dispositivo meccanico  nonche'  il  suo  montaggio  sul  trattore  e'
accordata/rifiutata (2):............................................
15. Luogo:..........................................................
16. Data:...........................................................
17. Firma:..........................................................
---------
(1)  Indicare  eventualmente  se  si  tratta di prima, seconda, ecc.,
estensione dell'omologazione CEE originaria.
(2) Cancellare la dicitura superflua.

                               CAPO V

POSIZIONE E MODALITA' DI FISSAGGIO DELLE TARGHETTE E DELLE ISCRIZIONI

                REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1 Ogni trattore agricolo o forestale deve essere provvisto  di  una
targhetta  e  delle  iscrizioni  descritte  nei punti seguenti. Detta
targhetta e le iscrizioni sono apposte a cura del costruttore  o  del
suo mandatario.
2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE
2.1.  Una  targhetta  del  costruttore,  il  cui  modello  figura  in
appendice al presente allegato, deve essere solidamente fissata in un
punto ben  visibile  e  facilmente  accessibile  su  una  parte  che,
normalmente,  non  puo'  essere  sostituita  durante l'uso; essa deve
essere facilmente  leggibile  e  comportare  in  modo  indelebile  le
seguenti indicazioni, citate nell'ordine:
2.1.1. Nome del costruttore.
2.1.2. Tipo di trattore (eventualmente, versione).
2.1.3.  Numero  di  omologazione  CEE. Detto numero e' composto dalla
lettera "e" minuscola seguita, nell'ordine, dal numero  o  gruppo  di
lettere distintivo dello Stato membro che ha accordato l'omologazione
CEE  (1  per  la  Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i
Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo,  EL
per  la  Grecia,  IRL  per  l'Irlanda)  e  dal numero di omologazione
corrispondente al numero della scheda di omologazione redatta per  il
tipo  di  veicolo.  Un  asterisco  e'  posto tra la lettera "e" ed il
numero o il gruppo di lettere distintivo dello Stato  membro  che  ha
accordato l'omologazione CEE nonche' tra detto numero o dette lettere
ed il numero di omologazione.
2.1.4. Numero d'identificazione del trattore.
2.1.5.   Valori  esterni  (minimo  e  massimo)  della  massa  massima
autorizzata per il trattore a pieno carico, dettagliata in base  alle
possibili gommature.
2.1.6.   Valori  estremi  (minimo  e  massimo)  della  massa  massima
autorizzata per ciascuno degli assi del trattore dettagliate in  base
alle  possibili  gommature;  i  dati vengono elencati a partire dalla
parte anteriore verso la parte posteriore.
2.1.7.   Massa(e)   rimorchiabile(i)   tecnicamente    ammissibile(i)
conformemente al punto 1.7 del capo I.
2.1.8.  Gli Stati membri hanno la facolta' di esigere, per i trattori
immessi sui rispettivi mercati, che oltre  al  nome  del  costruttore
figuri  anche  il paese di montaggio finale allorche' detto montaggio
finale e' effettuato in un paese diverso da quello del costruttore, a
meno che non si tratti di uno Stato membro della Comunita'.
2.2 Il costruttore puo' apporre indicazioni supplementari sotto  o  a
lato  delle  iscrizioni  prescritte,  all'esterno  di  un  rettangolo
chiaramente contrassegnato e  comprendente  soltanto  le  indicazioni
prescritte ai punti da 2.1.1. a 2.1.7. (vedi esempio di targhetta del
costruttore qui appresso).
3.   NUMERO   DI   IDENTIFICAZIONE   DEL   TRATTORE   Il   numero  di
identificazione  del  trattore  e'  costituito  da  una  combinazione
strutturata   di   caratteri   assegnata   a   ciascun  trattore  dal
costruttore. Esso ha lo scopo di  consentire,  senza  il  ricorso  ad
altre  indicazioni, l'identificazione univoca di qualsiasi trattore e
in particolare del tipo tramite il  costruttore  per  un  periodo  di
trenta   anni.  Il  numero  d'identificazione  deve  rispondere  alle
seguenti prescrizioni:
3.1 Esso deve essere indicato sulla targhetta del costruttore nonche'
sul telaio o su altra struttura analoga.
3.1.1.  Il  numero  di  identificazione  deve  figurare  per   quanto
possibile su un'unica riga.
3.1.2.  Deve  essere impresso sul telaio o su altra struttura analoga
nella parte anteriore destra del veicolo.
3.1.3. Deve figurare in un punto visibile  e  facilmente  accessibile
mediante,  ad  esempio,  martellatura  o  punzonatura, in modo da non
poter essere cancellato o modificato.
4. CARATTERI
4.1 Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere usate
lettere latine e cifre arabe. Tuttavia le lettere  latine  utilizzate
per  le  indicazioni  di  cui  ai  punti  2.1.1.  e  3  devono essere
maiuscole.
4.2. Per l'indicazione del numero d'identificazione del veicolo:
4.2.1. Non e' ammesso l'uso delle lettere maiuscole I, O e Q  nonche'
di trattini, di asterischi o altri segni particolari.
4.2.2. Le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:
4.2.2.1.  7  mm  per i caratteri marcati direttamente sul telaio o su
altra struttura analoga del trattore.
4.2.2.2.  4  mm  per  i  caratteri  marcati   sulla   targhetta   del
costruttore.

                Esempio di targhetta del costruttore

L'esempio  che  segue  non  pregiudica  le  indicazioni  che potranno
figurare realmente sulla targhetta  del  costruttore;  esso  e'  dato
unicamente a titolo indicativo.

                        STELLA TRAKTOR WERKE

     Tipo: 846 E
     Numero CEE: e * 1 * 1792
     Numero d'identificazione: GBS18041947
     Massa totale ammissibile (*):
     da 4.820 a 6.310 kg
     Carico ammissibile sull'asse anteriore (*):
da 2.390 a 3.200 kg
     Carico ammissibile sull'asse posteriore (*): da 3.130 a 4.260 kg
----------
     (*) In funzione delle gommature.
     Massa rimorchiabile ammissibile:
     - massa rimorchiabile non frenata:
  3.000 kg
     - massa rimorchiabile con frenatura indipendente:
  6.000 kg
     - massa rimorchiabile con frenatura ad inerzia:
  3.000 kg
     -  massa  rimorchiabile  con  frenatura  assistita  (idraulico o
pneumatico)
 12.000 kg

                              Appendice
                               MODELLO
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione civile  e  dei  Trasporti  in
concessione

ALLEGATO  ALLA  SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER
QUANTO CONCERNE IL PUNTO E LE MODALITA' DI FISSAGGIO DELLE  TARGHETTE
E DELLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE

Numero di omologazione CEE..........................................
  1. Marca del trattore o ragione sociale del costruttore:...........
  2. Tipo e eventuale denominazione commerciale del trattore:........
  3. Nome e indirizzo del costruttore:..............................
  4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 ...................................................................
  5. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE:
 ...................................................................
  6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:........
  7. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio:..............
  8. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio:............
  9.  L'omologazione  CEE,  per  quanto  concerne  la  posizione e le
modalita'  di  fissaggio   delle   targhette   e   delle   iscrizioni
regolamentari sul corpo del trattore e' accordata/rifiutata (1)
 ...................................................................
10. Luogo...........................................................
11. Data............................................................
12. Firma...........................................................
13.   E'   allegata   alla   presente   comunicazione   la   seguente
documentazione,  tecnica  recante  il  numero  di  omologazione   CEE
succitato:
 .................................... disegni quotati
 .................................... disegno o fotografia
dell'ubicazione  e  delle  modalita'  di  fissaggio delle targhette e
delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore.
Questi dati sono forniti alle autorita' competenti degli altri  Stati
membri, su loro esplicita richiesta.
14. Eventuali osservazioni..........................................
-------------
(1) Cancellare la menzione inutile.

                               CAPO VI

COMANDO  DI  FRENATURA  DEI  VEICOLI  RIMORCHIATI  E  COLLEGAMENTO DI
FRENATURA TRA IL VEICOLO TRATTORE E I VEICOLI RIMORCHIATI
1. Quando il trattore comporta un comando di frenatura di un  veicolo
rimorchiato, tale comando deve essere manuale o a pedale, modulabile,
manovrabile  dal  posto  di  guida,  senza  essere  influenzato dalle
manovre che possono essere effettuate su altri dispositivi. Quando il
trattore  e'  munito  di  un  sistema  di  collegamento  pneumatico o
idraulico tra questo e la massa rimorchiabile, occorre  prevedere  un
comando unico per la frenatura di servizio del complesso.
  2.  I  sistemi  di  frenatura che possono essere utilizzati possono
essere i sistemi le cui caratteristiche  sono  quelle  fissate  nelle
definizioni  riportate  nel  capo  I  dell'allegato  6  al  D.P.R. 10
febbraio 1981, n. 212 relativa alla frenatura dei trattori agricoli o
forestali a ruote. L'installazione deve essere concepita e realizzata
in maniera tale che in caso di avaria o di disfunzione  dell'impianto
di  frenatura  del  veicolo  rimorchiato,  nonche' in caso di rottura
dell'accoppiamento, il funzionamento del veicolo trattore non risulti
perturbato.
3. Quando il collegamento tra il trattore e il veicolo rimorchiato e'
idraulico o pneumatico, esso deve inoltre possedere l'uno  o  l'altro
dei requisiti seguenti:
3.1.  Collegamento  idraulico:  Il collegamento idraulico deve essere
del tipo ad una sola condotta. Il raccordo deve essere conforme  alla
norma  ISO/5676  del  1983  con la parte maschio disposta sul veicolo
trattore. L'azione sul comando deve permettere di inviare alla  testa
del collegamento una pressione pari a 0 nella posizione di riposo del
comando mentre la pressione di lavoro deve essere compresa tra almeno
10  e  al  massimo  15  megapascal. La sorgente di energia deve poter
essere disinserita dal motore.
3.2. Collegamento pneumatico: Il collegamento tra il  trattore  e  il
rimorchio  deve essere del tipo a due condotte: condotta automatica e
condotta  di  frenatura  diretta  funzionante   per   aumento   della
pressione.  La  testa di collegamento deve essere conforme alla norma
ISO 1728 del 1980. L'azione sul comando deve  permettere  di  inviare
alla  testa  di  collegamento  una  pressione  di lavoro compresa tra
almeno 0,65 e al massimo 0,8 megapascal.

                              Appendice
                               MODELLO
                       MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione civile  e  dei  Trasporti  in
concessione

   ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE
       PER QUANTO CONCERNE IL COMANDO DEL FRENO DEL RIMORCHIO

Numero di omologazione CEE..........................................
  1. Marca (ragione sociale) del trattore:..........................
   2. Tipo ed eventuale descrizione commerciale del trattore:
 ...................................................................
   3. Nome e indirizzo del costruttore:.............................
   4. Eventualmente, nome e indirizzo del mandatario del costruttore:
 ...................................................................
  5.   Descrizione  dell'elemento  e/o  della  caratteristica  (degli
elementi e/o delle caratteristiche) del comando del freno del veicolo
rimorchiato:.........................................................
  6. Trattore presentato all'omologazione CEE il:....................
  7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. Data del verbale rilasciato da questo servizio:.................
  9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio:...............
10.  L'omologazione  CEE per quanto riguarda il comando del freno del
rimorchio e' accordata/rifiutata (1)................................
  11. Luogo.........................................................
12. Data.............................................................
13. Firma............................................................
14. Sono allegati alla presente comunicazione  i  seguenti  documenti
recanti il numero di omologazione CEE sopra indicato:................
 ..............................  schizzo  o  fotografia  delle  parti
pertinenti del trattore.
Tali dati sono  comunicati  alle  competenti  autorita'  degli  Stati
membri, su loro esplicita richiesta.
15. Eventuali osservazioni..........................................
-------------
(1) Cancellare la dicitura inutile.

                                    N O T E

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge n. 572/1977 e' lo strumento legislativo che
          consente la  trasposizione  nel  diritto  interno  italiano
          delle  norme  tecniche  riguardanti  i  trattori agricoli o
          forestali a ruote emanate  dal  Consiglio  delle  Comunita'
          europee mediante direttive CEE.
             -   La   legge   n.  39/1986,  a  parziale  modifica  ed
          integrazione della prefata legge n.  572,  precisa  che  lo
          strumento  legislativo  da  usare  per il recepimento delle
          direttive e' il decreto interministeriale e  stabilisce  la
          necessita'    del    parere    preventivo    del   Comitato
          interministeriale macchine agricole istituito con D.P.R. n.
          212/1981.
             - Per ciascuna delle direttive elencate  nelle  premesse
          si   riportano   di  seguito  gli  estremi  delle  Gazzette
          comunitarie su cui sono state pubblicate  e  gli  eventuali
          precedenti  nel  caso queste costituiscano aggiornamento di
          norme gia' recepite:
              Direttiva 87/402/CEE del  25  giugno  1987,  pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  220  dell'8  agosto  1987;
          modificata con direttiva 89/681/CEE del 21  dicembre  1989,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 30 dicembre
          1989; le modifiche introdotte dalla Direttiva  89/681  sono
          gia' state riportate nell'Allegato 1 al presente decreto;
              Direttiva  88/297/CEE  del  3  maggio  1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  20  maggio  1988,
          modifica  la  direttiva  74/150/CEE  recepita con D.P.R. 11
          gennaio 1980, n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          80  del  21 marzo 1980; le disposizioni di cui alla prefata
          direttiva 88/297 sono contenute nell'art. 11  del  presente
          decreto;
              Direttiva  88/410/CEE  del  21  giugno 1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  26  luglio  1988,
          modifica  gli  allegati VI, VII e IX del D.P.R. n. 76/1980,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  21  marzo
          1980;
              Direttiva  88/411/CEE  del  21  giugno 1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  26  luglio  1988,
          modifica  l'allegato 4 al D.P.R. n. 212/1981 pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16
          maggio 1981;
              Direttiva 88/412/CEE del  22  giugno  1988,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  26  luglio  1988,
          modifica l'allegato 1 al D.P.R. n. 212/1981 pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16
          maggio 1981;
              Direttiva  88/413/CEE  del  22  giugno 1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  26  luglio  1988,
          modifica  l'allegato  2  al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          24 del 30 gennaio 1987;
              Direttiva  88/414/CEE  del  22  giugno 1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  26  luglio  1988,
          modifica  l'allegato  1  al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato
          nel supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del  30
          gennaio 1987;
              Direttiva  88/465/CEE  del  30  giugno 1988, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del  17  agosto  1988,
          modifica  l'allegato  3  al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato
          nel supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del  30
          gennaio 1987;
              Direttiva  89/173/CEE  del 21 dicembre 1988, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1989.