3.3.2. Metodo di prova. 3.3.2.1. Il metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3.3.1. del capo III C. 3.3.2.2. L'altezza di caduta e' di 4 m + 25 mm/- 0. 3.3.3. Interpretazione dei risultati. 3.3.3.1. Si considera che una prova sia positiva se si sono verificate le condizioni seguenti: 3.3.3.1.1. la lastra di vetro cede e si spezza presentando numerose fessure circolari il cui centro e' approssimativamente il punto d'impatto; 3.3.3.1.2. sono ammessi strappi dell'intercalare ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 3.3.3.1.3. dall'intercalare non deve staccarsi alcun grosso frammento di vetro. 3.3.3.2. Si considera che una serie di provette presentate all'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 3.3.3.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo; 3.3.3.2.2. se una prova ha dato esito negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette da' risultati positivi. 4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA 4.1. Indici di difficolta', metodo di prova e interpretazione dei risultati. Si applicano le disposizioni del punto 4 del capo III F. 4.2. Tuttavia non si applica la terza condizione di cui al punto 4.3.4.1. del capo III F. 5. PROVA DI RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 5.1. Prova di resistenza all'abrasione. 5.1.1. Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia esterna. 5.1.1.1. Si applicano le disposizioni del punto 5.1. del capo III F. 5.1.2. Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia interna. 5.1.2.1. Si applicano le disposizioni del punto 2 del capo III I. 5.2. Prova di resistenza ad alta temperatura. Si applicano le disposizioni del punto 5 del capo III C. 5.3. Prova di resistenza alle radiazioni. Si applicano le disposizioni del punto 6 del capo III C. 5.4. Prove di resistenza all'umidita'. Si applicano le disposizioni del punto 7 del capo III C. 5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. Si applicano le disposizioni del punto 8 del capo III C. 6. QUALITA' OTTICHE A ciascun dipo di parabrezza si applicano le prescrizioni concernenti le qualita' ottiche di cui al punto 9 del capo III C. 7. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO Si applicano le disposizioni del punto 10 del capo III C. 8. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Si applicano le disposizioni del punto 11 del capo III C. CAPO III K VETRI DI PLASTICA DIVERSI DAI PARABREZZA (1) 1. DEFINIZIONI DEL TIPO I vetri di plastica diversi dai parabrezza si considerano come appartenenti a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti caratteristiche principali o secondarie: 1.1. Le caratteristiche principali sono le seguenti: 1.1.1. marchio di fabbrica o commerciale; 1.1.2. categoria di spessore nella quale e' compreso lo spessore nominale "e", essendo ammessa una tolleranza di fabbricazione di (Piu' o Meno) 0,2 mm: - Categoria I: e < o = 3,5 mm, - Categoria II: 3,5 mm < e < o = 4,5 mm, - Categoria III: 4,5 mm < e; 1.1.3. spessore nominale del foglio o dei fogli di plastica che fungono da intercalare; 1.1.4. spessore nominale del vetro; 1.1.5. tipo del foglio o dei fogli di plastica che fungono da intercalare o da intercalari (ad esempio, PVB o altra materia plastica) e del foglio di plastica situato sulla superficie interna; 1.1.6. qualsiasi trattamento speciale al quale puo' essere stata sottoposta la lastra di vetro. 1.2. Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 1.2.1. natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato); 1.2.2. colorazione, totale o parziale, di tutti i fogli di plastica (incolori o colorati); 1.2.3. colorazione del vetro (incolore o colorato). 2. DISPOSIZIONI GENERALI 2.1. Per i vetri di plastica diversi dai parabrezza le prove sono eseguite su provette piane ricavate da vetri normali o appositamente fabbricate. In entrambi i casi le provette sono rigorosamente rappresentative, sotto tutti gli aspetti, dei vetri per la cui fabbricazione e' chiesta l'omologazione. 2.2. Prima di ogni prova le provette di vetro di plastica sono conservate per almeno quattro ore ad una temperatura di 23C (Piu' o Meno) 2C. Le prove sono eseguite non appena le provette sono ritirate dall'ambiente in cui sono state conservate. 2.3. Si considera che il vetro presentato all'omologazione sia conforme alle disposizioni del presente allegato se ha la stessa composizione di un parabrezza gia' omologato conformemente alle disposizioni del capo III J. 3. PROVE DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA TESTA 3.1. Indici di difficolta' delle caratteristiche secondarie: Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 3.2. Numero di provette. Sono sottoposte alle prove sei provette piane di 1.100 mm x 500 mm (+ 5 mm/- 2). 3.3. Metodo di prova. 3.3.1. Il metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3 del capo III C. 3.3.2. L'altezza di caduta e' di 1,50 m + 0 mm/- 5 (Questa altezza di caduta e' portata a 4 m + 21 mm/- 0 per i vetri utilizzati come parabrezza del trattore). 3.4. Interpretazione dei risultati. 3.4.1. Si considera che la prova sia positiva se sono verificate le condizioni seguenti: 3.4.1.1. la lastra di vetro si spezza presentando numerose fessure; 3.4.1.2. sono ammessi strappi dell'intercalare ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 3.4.1.3. dall'intercalare non deve staccarsi alcun grosso frammento di vetro. -------- (1) Questo tipo di vetro di plastica puo' essere anche utilizzato per i parabrezza dei trattori. 3.4.2. Si considera che una serie di provette presentata all'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 3.4.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo; 3.4.2.2. se una prova ha dato esito negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette da' risultati positivi. 4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA - PROVA D'URTO DI UNA SFERA DI 227 g 4.1. Si applicano le disposizioni del punto 4 del capo III G fatta salva la tabella del punto 4.3.2. la quale deve essere sostituita dalla tabella seguente: Spessore nominale Altezza di caduta e < 3,5 mm 5 m | 3,5 mm < e < o = 4,5 mm 6 m | + 25 mm/- 0 e < 4,5 mm 7 m | 4.2. Tuttavia la prescrizione del terzo trattino del punto 4.4.1. del capo III G e' senza effetto. 5. RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 5.1. Prova di abrasione. 5.1.1. Prova di abrasione sulla superficie esterna. Si applicano le prescrizioni del punto 5.1. del capo III G. 5.1.2. Prova di abrasione sulla superficie interna. Si applicano le prescrizioni del punto 2.1. del capo III I. 5.2. Prova di resistenza all'alta temperatura. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del capo III C. 5.3. Prova di resistenza alle radiazioni. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del capo III C. 5.4. Prova di resistenza all'umidita'. Si applicano le prescrizioni del punto 7 del capo III C. 5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. Si applicano le prescrizioni del punto 8 del capo III C. 6. QUALITA' OTTICHE Ai vetri o alle parti dei vetri situati in luoghi che rivestono un'importanza essenziale per la visibilita' del conducente si applicano le prescrizioni del punto 9.1. del capo III C concernenti il coefficiente di trasmissione luminosa regolare. 7. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO Si applicano le prescrizioni del punto 10 del capo III C. 8. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Si applicano le prescrizioni del paragrafo 11 del capo III C. CAPO III L DOPPI VETRI 1. DEFINIZIONI DEL TIPO Si considera che i doppi vetri appartengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti caratteristiche principali o secondarie: 1.1. Le caratteristiche principali sono: 1.1.1. marchio di fabbrica o commerciale; 1.1.2. composizione del doppio vetro (simmetrica, asimmetrica); 1.1.3. tipo di ciascuno dei vetri componenti quale definito al punto 1 dei capi III E, III G, o III K; 1.1.4. spessore nominale dello spazio tra i due vetri; 1.1.5. tipo di sigillatura (organica, vetro/vetro o vetro/metallo). 1.2. Le caratteristiche secondarie sono: 1.2.1. le caratteristiche secondarie di ciascuno dei vetri componenti quali definite al punto 1.2. dei capi III E, III G o III K. 2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 2.1. Ciascun vetro componente il doppio vetro deve essere omologato oppure conforme ai requisiti dell'allegato che gli e' applicabile (allegato III E, III G o III K). 2.2. Si considera che le prove eseguite su doppi vetri con uno spessore nominale dello spazio "e" siano applicabili a tutti i doppi vetri che presentano le stesse caratteristiche ed uno spessore nominale dello spazio "e" (Piu' o Meno) 3 mm. Il richiedente puo' tuttavia presentare per l'omologazione il campione che comporta il minimo ed il massimo spazio. 2.3. Nel caso di doppi vetri che hanno almeno un vetro stratificato o un vetro di plastica, le provette sono conservate prima della prova per almeno quattro ore ad una temperatura di 23C (Piu' o Meno) 2C. Le prove sono eseguite non appena le provette sono state ritirate dall'ambiente in cui sono state conservate. 3. PROVA DI COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA 3.1. Indice di difficolta' delle caratteristiche secondarie. Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 3.2. Numero di provette. Sono sottoposte alla prova sei provette da 1.100 x 500 mm (+ 5 mm/- 22) per ciascuna categoria di spessore dei vetri componenti e per ciascuno spessore dello spazio quale definito al precedente punto 1.1.4. 3.3. Metodo di prova. 3.3.1. Il metodo utilizzato e' quello descritto al punto 3 del capo III C. 3.3.2. L'altezza di caduta e' di 1,50 m + 0 mm/- 5. 3.3.3. Se si tratta di un doppio vetro asimmetrico si eseguono tre prove da un lato e tre prove dall'altro. 3.4. Interpretazione dei risultati. 3.4.1. Doppio vetro costituito da doppi vetri a tempera uniforme: Si considera che la prova sia positiva se si spezzano entrambi gli elementi. 3.4.2. Doppio vetro costituito da due vetri stratificati diversi dal parabrezza: Si considera che la prova sia positiva se si verificano le condizioni seguenti: 3.4.2.1. i due elementi della provetta cedono e si spaccano presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente nel punto d'impatto; 3.4.2.2. sono ammesse eventuali lacerazioni dell'intercalare (o degli intercalari) ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 3.4.2.3. dall'intercalare non devpono staccarsi grossi frammenti di vetro. 3.4.3. Doppio vetro costituito da un vetro a tempera uniforme e da un vetro stratificato o di plastica diverso dal parabrezza: Si considera che la prova sia positiva quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: 3.4.3.1. il vetro temperato si spezza; 3.4.3.2. il vetro stratificato o di plastica cede e si spezza presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente nel punto d'impatto; 3.4.3.3. l'intercalare (o gli intercalari) puo' (possono) essere lacerato(i) ma la testa del manichino non deve passare attraverso; 3.4.3.4. dall'intercalare non devono staccarsi grossi frammenti di vetro. 3.4.4. Si considera che una serie di provette presentate per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 3.4.4.1. tutte le prove hanno dato risultato positivo; 3.4.4.2. se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risultati positivi. 4. QUALITA' OTTICHE Ai doppi vetri o alle parti di doppi vetri situati in luoghi che rivestono un'importanza essenziale per la visibilita' del conducente si applicano le prescrizioni concernenti la trasmissione luminosa di cui al punto 9.1 del capo III C. CAPO III M RAGGRUPPAMENTO DEI PARABREZZA PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE 1. Gli elementi presi in considerazione sono: 1.1. superficie sviluppata del parabrezza, 1.2. altezza del segmento, 1.3. curvatura. 2. Un gruppo e' costituito da una categoria di spessore. 3. La classificazione si esegue per ordine crescente delle superfici di sviluppo. Saranno scelti i cinque parabrezza piu' grandi e i cinque piu' piccoli con attribuzione del punteggio seguente: 1 al piu' grande 1 al piu' piccolo 2 a quello immediatamente inferiore a 1 2 a quello immediatamente superiore a 1 3 a quello immediatamente inferiore a 2 3 a quello immediatamente superiore a 2 4 a quello immediatamente inferiore a 3 4 a quello immediatamente superiore a 3 5 a quello immediatamente inferiore a 4 5 a quello immediatamente superiore a 4 4. Il punteggio assegnato per le altezze del segmento e' il seguente per ciascuna delle due serie di cui al punto 3: 1 all'altezza massima del segmento, 2 all'altezza immediatamente inferiore, 3 all'altezza immediatamente inferiore al valore precedente, ecc. 5. Il punteggio assegnato per i raggi di curvatura e' il seguente per ciascuna delle due serie definite al punto 3: 1 al raggio di curvatura piu' piccolo, 2 al raggio immediatamente superiore, 3 al raggio immediatamente superiore al raggio precedente, ecc. 6. I punteggi assegnati vengono sommati per ciascun parabrezza costituente le due serie definite al punto 3. 6.1. Sono sottoposti alle prove complete di cui al capo III D, III F, III H, III I o III J, il parabrezza tra i cinque piu' grandi e quello tra i cinque piu' piccoli che presentano il totale piu' basso. 6.2. Gli altri parabrezza della stessa serie sono sottoposti a prove ai fini del controllo delle qualita' ottiche di cui al punto 9 del capo III C. 7. Possono inoltre essere sottoposti a prove alcuni parabrezza i cui parametri presentano importanti differenze relativamente alla forma e/o al raggio di curvatura rispetto ai casi estremi del gruppo scelto qualora il servizio tecnico che procede a queste prove ritenga che detti parametri possano avere gravi effetti negativi. 8. I limiti del gruppo sono fissati in funzione delle superfici di sviluppo dei parabrezza. Se un parabrezza sottoposto alla procedura di omologazione per un tipo determinato presenta una superficie di sviluppo che non corrisponde ai limiti fissati e/o un'altezza di segmento notevolmente maggiore, oppure un raggio di curvatura notevolmente piu' piccolo, esso deve essere considerato come appartenente ad un nuovo tipo e sottoposto a prove complementari se il servizio tecnico lo ritiene necessario sotto l'aspetto tecnico tenuto conto delle informazioni di cui dispone in merito al prodotto ed al materiale utilizzati. 9. Nel caso in cui il titolare di un'omologazione in una categoria di spessore gia' omologata intenda fabbricare successivamente un altro modello di parabrezza: 9.1. si verifica se esso puo' essere incluso nei cinque piu' grandi o nei cinque piu' piccoli scelti per l'omologazione del gruppo considerato; 9.2. l'assegnazione dei valori sara' rifatta con il procedimento definito ai punti 3, 4 e 5; 9.3. se la somma dei valori assegnati al parabrezza reincorporato nei cinque piu' grandi o nei cinque piu' piccoli: 9.3.1. e' inferiore, si procedera' alle prove seguenti: 9.3.1.1. Per i parabrezza di vetro temperato: 9.3.1.1.1. frammentazione, 9.3.1.1.2. comportamento all'urto della testa, 9.3.1.1.3. distorsione ottica, 9.3.1.1.4. separazione dell'immagine secondaria, 9.3.1.1.5. trasmissione luminosa. 9.3.1.2. Per i parabrezza di vetro stratificato ordinario o di vetro-plastica: 9.3.1.2.1. comportamento all'urto della testa, 9.3.1.2.2. distorsione ottica, 9.3.1.2.3. separazione dell'immagine secondaria, 9.3.1.2.4. trasmissione luminosa, 9.3.1.3. Per i parabrezza di vetro stratificato, le prove prescritte ai punti 9.3.1.1.1., 9.3.1.1.2. e 9.3.1.2. 9.3.1.4. Per i parabrezza rivestiti di plastica, secondo i casi, le prove prescritte al punto 9.3.1.1. o 9.3.1.2. 9.3.2. In caso contrario, si procedera' soltanto alle prove previste per verificare le qualita' ottiche definite al punto 9 del capo III C. ----> Vedere Immagini da Pag. 196 a Pag. 198 del S.O. <---- CAPO III O CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 1. DEFINIZIONI Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1.1. tipo di prodotto, tutti i vetri con le stesse caratteristiche principali; 1.2. categoria di spessore, tutti i vetri i cui diversi componenti abbiano lo stesso spessore entro le tolleranze consentite; 1.3. unita' di produzione, l'insieme di mezzi di produzione di uno o piu' tipi di vetri installati in uno stesso luogo geografico; essa puo' comprendere varie linee di produzione; 1.4. turno, un periodo di produzione della stessa linea di produzione per la durata giornaliera del lavoro; 1.5. campagna di produzione, un periodo continuo di fabbricazione dello stesso tipo di prodotto sulla stessa linea di produzione; 1.6. Ps, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto fabbricato dallo stesso turno; 1.7. Pr, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto fabbricato nel corso di una campagna di produzione. 2. PROVE I vetri sono sottoposti alle prove seguenti: 2.1. Parabrezza di vetro temperato. 2.1.1. Prova di frammentazione conformemente alle disposizioni del punto 2 del capo III D. 2.1.2. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo III C. 2.1.3. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo III C. 2.1.4. Prova di separazione dell'immagine secondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C. 2.2. Vetri a tempera uniforme. 2.2.1. Prova di frammentazione conformemente alle prescrizioni del punto 2. del capo III E. 2.2.2. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo III C. 2.2.3. Per i vetri utilizzati quali parabrezza: 2.2.3.1. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo III C. 2.2.3.2. Prova di separazione dell'immagine secondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C. 2.3. Parabrezza di vetro stratificato ordinario e parabrezza di vetro-plastica. 2.3.1. Prova di comportamento all'urto della testa conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo III F. 2.3.2. Prova con sfera di 2.260 g conformemente alle prescrizioni del punto 4.2 del capo III F e del punto 2 del capo III C. 2.3.3. Prova di resistenza all'alta temperatura conformemente alle prescrizioni del punto 5 del capo III C. 2.3.4. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo III C. 2.3.5. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo III C. 2.3.6. Prova di separazione dell'immagine secondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo III C. 2.3.7. Soltanto per i parabrezza di vetro-plastica: 2.3.7.1. Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punto 2.1 del capo III I. 2.3.7.2. Prova di resistenza all'umidita' conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo III I. 2.3.7.3. Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del paragrafo 11 del capo III C. 2.4. Vetri stratificati ordinari e di plastica diversi dai parabrezza. 2.4.1. Prova d'urto con sfera di 227 g conformemente alle prescrizioni del punto 4 del capo III G. 2.4.2. Prove di resistenza all'alta temperatura conformemente alle prescrizioni del punto 5 del capo III C. 2.4.3. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo III C. 2.4.4. Unicamente per i vetri di plastica: 2.4.4.1. Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punto 2.1 del capo III I. 2.4.4.2. Prova di resistenza all'umidita' conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo III I. 2.4.4.3. Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del punto 11 del capo III C. 2.4.5. Le precedenti condizioni sono considerate soddisfatte se le rispettive prove sono state eseguite su un parabrezza avente la stessa composizione. 2.5. Parabrezza di vetro stratificato trattato. 2.5.1. Oltre alle prove previste al precedente punto 2.3 del presente allegato, si esegue una prova di frammentazione conformemente alle prescrizioni del punto 4 del capo III H. 2.6. Vetri rivestiti di materia plastica. Oltre alle prove previste ai vari punti del presente allegato, si eseguono le prove seguenti: 2.6.1. Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punto 2.1 del capo III I. 2.6.2. Prova di resistenza all'umidita' conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo III I. 2.6.3. Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del punto 11 del capo III C. 2.7. Doppi vetri. Si eseguono le prove previste dal presente allegato per ciascuno dei vetri componenti il doppio vetro con la stessa frequenza e gli stessi requisiti. 3. FREQUENZA E RISULTATI DELLE PROVE 3.1. Frammentazione. 3.1.1. Prove 3.1.1.1. Si esegue una serie iniziale di prove comprendenti una rottura in ciascun punto d'impatto prescritto dalla presente direttiva con registrazioni fotografiche all'inizio della produzione di ogni nuovo tipo di vetro per determinare il punto di rottura piu' grave. Tuttavia, per i parabrezza di vetro temperato, questa serie iniziale di prove e' eseguita soltanto se la produzione annua di vetri di questo tipo supera le 200 unita'. 3.1.1.2. Durante la campagna di produzione, la prova di controllo e' eseguita al punto di rottura definito al punto 3.1.1.1. 3.1.1.3. Una prova di controllo deve essere eseguita all'inizio di ogni campagna di produzione o dopo una modifica della colorazione. 3.1.1.4. Nel corso della campagna di produzione le prove di controllo devono essere eseguite con la frequenza minima seguente: Parabrezza di Vetri temperati Parabrezza di vetro temperato diversi vetro stratificato dai parabrezza trattato - Ps < o = 200: uno per - Pr < o = 500: campagna di produzione uno per turno 0,1% per tipo di produzione - Ps > 200: uno per ogni - Pr > 500: quattro ore di produzione due per turno 3.1.1.5. Alla fine della campagna di produzione deve essere eseguita una prova di controllo su uno degli ultimi vetri fabbricati. 3.1.1.6. Se Pr < 20, deve essere eseguita un'unica prova di frammentazione per campagna di produzione. 3.1.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati, compresi i risultati per cui non sono state effettuate prove fotografiche. Inoltre si esegue una prova fotografica per contatto per ogni turno tranne il caso in cui Pr < 500, nel quale caso si esegue una sola prova fotografica per contatto per ogni campagna di produzione. 3.2. Comportamento all'urto della testa. 3.2.1. Prove. Il controllo viene eseguito su un prelievo corrispondente almeno allo 0,5% della produzione giornaliera di parabrezza stratificati di una linea di produzione, con un massimo di 15 parabrezza al giorno. La scelta dei campioni deve essere rappresentativa della produzione dei vari tipi di parabrezza. Di concerto con il servizio amministrativo, queste prove possono essere sostituite dalla prova con sfera di 2.260 g (vedi punto 3.3). In ogni caso devono essere eseguite prove di comportamento all'urto della testa su almeno due campioni per categoria di spessore all'anno. 3.2.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.3. Urto di una sfera di 2.260 g. 3.3.1. Prove. Il controllo e' eseguito almeno una volta al mese per categoria di spessore. 3.3.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.4. Urto di una sfera di 227 g. 3.4.1. Prove. Le provette sono ricavate dai campioni. Per ragioni pratiche le prove possono pero' essere eseguite su prodotti finiti o su una parte di detti prodotti. Il controllo e' eseguito su un prelievo corrispondente almeno allo 0,5% del turno di produzione, con un massimo di 10 campioni al giorno. 3.4.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.5. Alta temperatura. 3.5.1. Prove. Le provette sono ricavate dai campioni. Per ragioni pratiche le prove possono pero' essere eseguite su prodotti finiti o su una parte di detti prodotti. Questi ultimi sono scelti in modo che tutti gli intercalari vengano sottoposti alla prova nella percentuale corrispondente alla loro utilizzazione. Il controllo e' eseguito su almeno tre campioni della produzione giornaliera per colore di intercalare. 3.5.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.6. Trasmissione luminosa. 3.6.1. Prove. Sono sottoposti a questa prova campioni rappresentativi di prodotti finiti colorati. Il controllo e' eseguito almeno all'inizio di ogni campagna di produzione se una modifica delle caratteristiche del vetro influisce sui risultati della prova. Non sono sottoposti a questo esame i vetri la cui trasmissione luminosa regolare, misurata al momento dell'omologazione del tipo, e' pari o superiore all'80% nel caso dei parabrezza e al 75% nei casi dei vetri diversi dai parabrezza, ne' i vetri della categoria V. Nel caso dei vetri temperati il fornitore puo' presentare un certificato che attesti la conformita' alle precedenti prescrizioni in luogo della prova. 3.6.2. Risultati. Il valore della trasmissione luminosa deve essere registrato. Per i parabrezza con fasce di ombra o di oscuramento si verifica inoltre, sulla scorta dei disegni di cui al punto 3.2.1.2.2.3. del capo III A, che dette fasce si trovino fuori della zona I. 3.7. Distorsione ottica e separazione dell'immagine secondaria. 3.7.1. Prove. Ogni parabrezza viene ispezionato per individuare eventuali difetti nell'aspetto. Con i metodi prescritti o con qualsiasi altro metodo che dia risultati analoghi, si eseguono inoltre misurazioni nelle varie zone di visibilita' con la frequenza minima seguente: se Ps < o = 200, un campione per ogni turno di produzione, se Ps > 200, due campioni per ogni turno di produzione, oppure l'1% dell'intera produzione; i campioni prelevati sono rappresentativi dell'intera produzione. 3.7.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.8. Resistenza all'abrasione. 3.8.1. Prove. Sono sottoposti a questa prova soltanto i vetri rivestiti di materia plastica ed i vetri di plastica. Il controllo deve essere eseguito almeno una volta al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento o di materiale che funge da intercalare. 3.8.2. Risultati. La misura della diffusione luminosa deve essere registrata. 3.9. Resistenza all'umidita'. 3.9.1. Prove. Sono sottoposti a questa prova soltanto i vetri ricoperti di materia plastica ed i vetri di plastica. Il controllo deve essere eseguito almeno una volta al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento o di materiale che funge da intercalare. 3.9.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. 3.10. Resistenza agli agenti chimici. 3.10.1. Prove. Sono sottoposti a questa prova soltanto i vetri rivestiti di materia plastica ed i vetri di plastica. Il controllo e' eseguito almeno una volta al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento o di materiale che funge da intercalare. 3.10.2. Risultati. Tutti i risultati devono essere registrati. CAPO III P MODELLO MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL PARABREZZA E GLI ALTRI VETRI Numero di omologazione CEE: .............. Estensione numero:........ 1. Marca )ragione sociale) del trattore:........................... 2. Tipo e, eventualmente, denominazione commerciale del trattore: .................................................................... 3. Nome e indirizzo del costruttore:.............................. 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ................................................................... 5. Descrizione del tipo di parabrezza e degli altri vetri (temperato, stratificato, plastica, vetro di plastica, piano, bombato, ecc.)...................................................... 6. Numero di omologazione CEE del parabrezza e degli altri vetri: ................................................................... 7. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE:........ 8. Servizio tecnico incaricato dell'omologazione:................. 9. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:...... 10. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:..... 11. L'omologazione CEE per quanto concerne il parabrezza e degli altri vetri e' stata accordata/rifiutata (1). 12. Luogo:........................................................... 13. Data:............................................................ 14. Firma:........................................................... 15. Alla presente comunicazione e' allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologazione CEE succitato: ................................... disegni quotati, ................................... schizzo o fotografia del parabrezza e degli altri vetri montati sulla cabina del trattore. Questi dati sono forniti alle autorita' degli altri Stati membri su loro esplicita domanda. 16. Eventuali osservazioni:.......................................... ----------- (1) Cancellare la menzione inutile. CAPO IV COLLEGAMENTI MECCANICI TRA TRATTORI E VEICOLI RIMORCHIATI E CARICO VERTICALE AL PUNTO DI ACCOPPIAMENTO 1. Definizioni 1.1 Per "dispositivi meccanici diaccoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato" si intendono le unita' tecniche che, installate sul trattore e sul rimorchio, consentono l'accoppiamento meccanico di questi due veicoli. Nel contesto della presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore. Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare: - gancio di traino a perno (e relativo spinotto o perno) (vedi figure 1 e 2 dell'appendice 1); - gancio a uncino (vedi figura 3 dell'appendice 1); - barra oscillante (barra di traino) (vedi figura 4 dell'appendice 1). 1.2 Per "tipi di collegamento meccanico tra trattori e veicoli rimorchiati" si intendono dispositivi che non presentano diversita' essenziali in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti: 1.2.1. natura del collegamento meccanico, 1.2.2. occhioni di traino, 1.2.3. forma esterna, dimensioni, funzionamento (automatico o non automatico), 1.2.4. materiale, 1.2.5. valore di "D", secondo la definizione di cui all'appendice 2, per la prova effettuata secondo il metodo dinamico e la massa rimorchiabile quale definita all'appendice 3 per le prove effettuate secondo il metodo statico, nonche' il carico verticale al punto di accoppiamento S; 1.3. Per "centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento", s'intende il punto dell'asse del perno equidistante dalle ali nel caso del gancio a perno o della barra oscillante ad uncino ed il punto risultante dall'intersezione del piano di simmetria del gancio con la generatrice della parte concava di detto gancio a livello del contatto con l'occhione in posizione di trazione. 1.4. Per "altezza dal suolo del dispositivo meccanico di accoppiamento (h)", s'intende la distanza tra il piano orizzontale passante per il centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento ed il piano orizzontale su cui poggiano le ruote del trattore. 1.5. Per "sbalzo del dispositivo meccanico di accoppiamento (c)", s'intende la distanza tra il centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento ed il piano verticale che passa per l'asse delle ruote posteriori del trattore. 1.6. Per "carico statico verticale ammesso S" si intende il carico trasmesso in condizioni statiche sul centro di riferimento dell'accoppiamento meccanico. 1.7. Per "automatico" s'intende un dispositivo di accoppiamento che reagisce all'inserimento dell'occhione di traino chiudendosi e bloccandosi automaticamente senza altri interventi o manovre. 1.8. Per "interasse del trattore (1)", si intende la distanza tra i piani verticali perpendicolari al piano longitudinale mediano del trattore che passa dagli assi del trattore. 1.9. Per "peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto (mfB012a)", si intende la parte del peso a vuoto del trattore che, in condizioni statiche, e' trasmessa al suolo dall'asse anteriore del trattore. 2. Prescrizioni generali 2.1. I dispositivi meccanici di accoppiamento possono essere automatici o non automatici. 2.2 I dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono rispettare, per quanto riguarda dimensioni, robustezza e carico verticale al punto di accoppiamento, le prescrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3. 2.3. I dispositivi meccanici di accoppiamento devono essere concepiti e prodotti in modo che, in condizioni normali, siano in grado di funzionare ininterrottamente in modo soddisfacente e di mantenere le caratteristiche prescritte dalla presente direttiva. 2.4. Tutti i singoli elementi dei dispositivi meccanici di accoppiamento devono essere fabbricati con materiali di qualita' tale da resistere alle prove di cui al punto 3.2 ed avere caratteristiche di resistenza durevoli. 2.5. Tutti i dispositivi di accoppiamento e di bloccaggio devono poter essere inseriti e disinseriti con facilita', in condizioni normali di funzionamento non devono tuttavia potersi sbloccare accidentalmente. Per i dispositivi di accoppiamento automatici, la posizione di bloccaggio deve essere protetta mediante due dispositivi di sicurezza a chiusura cinematica indipendenti. Questi dispositivi devono nondimeno poter essere disinseriti mediante l'azionamento di un unico dispositivo. 2.6. Deve essere garantita un'oscillazione orizzontale dell'occhione di almeno 60 da ambo i lati dell'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento non montato sul veicolo. E' prescritta inoltre una mobilita' verticale di 20 sia verso il basso sia verso l'alto (vedi anche appendice). Non e' d'obbligo che gli angoli di oscillazione siano raggiunti contemporaneamente. 2.7. Il gancio a perno deve permettere una liberta' di rotazione assiale dell'occhione di almeno 90 verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento, detta liberta' deve essere contrastata mediante un momento di 30-150 Nm. Il gancio ad uncino deve permettere una liberta' di rotazione assiale dell'occhione di almeno 20 verso destra o verso sinistra intorno all'asse longitudinale del gancio stesso. 3. Prescrizioni particolari 3.1. Dimensioni Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono essere conformi all'appendice 1, figure da 1 a 4. Le dimensioni non indicate possono essere scelte liberamente. 3.2. Robustezza 3.2.1. Per verificarne la robustezza, i dispositivi meccanici di accoppiamento vengono sottoposti ad una prova dinamica alle condizioni descritte nell'appendice 2, oppure ad una prova statica alle condizioni descritte nell'appendice 3. 3.2.2. Questa prova non deve dar luogo a deformazioni, rotture o incrinature permanenti. 3.3. Carico verticale statico sul punto di attacco (S) 3.3.1. Il carico verticale statico massimo e' fissato dal costruttore. Non deve pero' superare, in nessun caso, 3 tonnellate. 3.3.2. Condizioni di accettazione. 3.3.2.1. Il carico verticale statico ammissibile non deve superare ne' il carico verticale massimo tecnicamente ammissibile raccomandato dal costruttore del trattore, ne' il carico verticale stabilito per il dispositivo di traino ai sensi dell'omologazione CEE. 3.3.2.2. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato IV al D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, fermo restando che non si deve superare il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, in funzione della resistenza dei pneumatici posteriori indicata dal costruttore. 3.4. Altezza dal suolo del dispositivo di accoppiamento (h) (vedi figura seguente) ----> Vedere Immagine a Pag. 204 del S.O. <---- Domanda di omologazione CEE 4.1. La domanda di omologazione CEE concernente il dispositivo di accoppiamento di un trattore deve essere presentata dal costruttore del dispositivo o dal suo mandatario. 4.2. Per ogni tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento, la domanda deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti: - disegni in scala, in triplice copia, del dispositivo di accoppiamento. Nei disegni devono essere, in particolare, indicate in dettaglio le dimensioni prescritte nonche' le misure necessarie per la fissazione; - una descrizione sommaria del dispositivo di aggancio la quale precisi soprattutto il tipo e il materiale utilizzato; - l'indicazione del valore D di cui all'appendice 2 al momento della prova dinamica ovvero il valore T (forza di trazione) di cui all'appendice 3 al momento della prova statica, nonche' il carico verticale al punto di accoppiamento S; - un campione del dispositivo, ovvero piu' campioni, se richiesti dal servizio tecnico. 5. Iscrizione 5.1. Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento, conforme al tipo per cui e' stata rilasciata l'omologazione CEE, deve essere provvisto delle iscrizioni seguenti: 5.1.1. marchio di fabbrica o commerciale; 5.1.2. marchio di omologazione CEE, secondo il modello di cui all'appendice 4; 5.1.3. In caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 2 (prova dinamica): valore D ammissibile e carico verticale statico S; 5.1.4. In caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 3 (prova statica): massa rimorchiabile e carico verticale al punto di accoppiamento S. 5.2. Le iscrizioni devono essere apposte in modo da risultare visibili, ben leggibili e indelebili. 6. Norme per l'uso Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere accompagnato da una notizia per l'uso a cura del costruttore. Il prospetto deve contenere tra l'altro il numero di omologazione CEE nonche' i valori D o T, a seconda della prassi cui e' stato sottoposto il dispositivo. ----> Vedere Immagini da Pag. 206 a Pag. 209 del S.O. <---- 1. METODO DI PROVA La robustezza dell'accoppiamento meccanico deve essere verificata mediante sollecitazioni cicliche, effettuate al banco di prova. Viene qui di seguito descritto il metodo di prova da utilizzare per la prova a fatica alla quale deve essere sottoposto tutto il dispositivo meccanico, tale prova consiste a montare su un banco di prova ed a sottoporre a prova il dispositivo meccanico con tutte le parti necessarie alla sua fissazione. Le sollecitazioni cicliche devono essere possibilmente sinosoidali (movimenti alternativi e/o sinusoidali) con una frequenza in cicli in funzione del materiale. In questa fase non devono verificarsi incrinature o rotture. 2. CRITERI DI PROVA La base di assunzione del carico e' costituita dal vettore orizzontale nel senso dell'asse longitudinale del veicolo e del vettore verticale. I vettori orizzontali trasversali rispetto all'asse longitudinale del veicolo e i relativi momenti di forza vengono trascurati, nella misura in cui risultino di scarso significato. Il vettore orizzontale applicato nel senso dell'asse longitudinale del veicolo viene espresso mediante una forza di riferimento determinata matematicamente: il valore "D". Per l'accoppiamento meccanico vale la seguente formula: MT . MR D = g ------- MT + MR dove: MT = massa tecnica totale ammessa del trattore; MR = massa tecnica totale ammessa del veicolo rimorchiato; g = 9,81 m/s2. Il vettore verticale perpendicolare al suolo viene espresso mediante il carico verticale statico "S". I carichi tecnicamente ammissibili vengono indicati dal costruttore. 3. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 3.1. Requisiti generali La forza di prova viene applicata mediante il relativo occhione standard al dispositivo meccanico da sottoporre a prova secondo un angolo che risulta dalla relazione tra la sollecitazione verticale di prova Fv e la sollecitazione orizzontale Fh in direzione da avanti in alto verso dietro in basso rispetto al piano longitudinale mediano. La sollecitazione di prova si applica al normale punto di contatto tra dispositivo meccanico e occhione. Il gioco tra dispositivo meccanico e occhione va ridotto al minimo possibile e mantenuto tale. In sostanza, la sollecitazione di prova viene applicata alternativamenteattorno al punto zero. Durante la sollecitazione alternata il carico medio corrisponde a zero. Qualora, a motivo della concezione tecnica del dispositivo meccanico (per esempio, gioco eccessivo, gancio di traino) la prova con sollecitazioni alternate non risulti possibile, si puo' anche esercitare una sollecitazione in progressione continua, sia di trazione sia di compressione, applicando la maggiore delle due. Nella prova con sollecitazione in progressione continua, il carico di prova corrisponde al carico superiore (carico massimo), mentre il carico inferiore (carico minimo) e' limitato al 5% del carico superiore. Nelle prove con sollecitazione alternata occorre provvedere affinche', mediante un'opportuna sistemazione del campione da esaminare e oculata scelta del dispositivo di trasmissione della sollecitazione, non venga ad aggiungersi alcun ulteriore momento o vettore perpendicolare alla sollecitazione di prova prevista: il margine di errore angolare per il senso della forza al momento della prova di sollecitazione alternata non puo' essere superiore a (Piu' o Meno) 1,5: al momento della prova di sollecitazione in progressione continua l'angolo deve essere regolato in funzione del carico piu' elevato. La frequenza di prova non deve superare 30 Hz. Per le componenti d'acciaio o in lega d'acciaio il numero dei cicli e' di 2 (Diametro) 10(elevato alla sesta). La successiva prova di incrinamento si svolge secondo il procedimento dell'infiltrazione cromatica o altra procedura equivalente. Non e' necessario smontare durante la prova eventuali molloni e/o ammortizzatori che avvolgono le parti del dispositivo, ma questi possono essere cambiati qualora durante la prova vengano sollecitati in modo non conforme al normale funzionamento (ad esempio effetto termico) e quindi danneggiati. Il verbale di prova deve descrivere il comportamento prima, durante e dopo la prova. 3.2. Sollecitazione di prova La sollecitazione di prova risulta geometricamente dalle componenti orizzontale e verticale di prova, secondo la formula: F = (radice quadrata) Fh 2 + F2v 2 Fh = (Piu' o Meno) 0,6 . D in caso di prova con sollecitazione alternata, oppure Fh = 1,0 . D in caso di prova con sollecitazione in progressione continua (spinta o trazione), Fv = g . 1,5 . S S = carico statico verticale (componente verticale rispetto al suolo). Appendice 3 GANCIO DI TRAINO METODO DI PROVA STATICA 1. PRESCRIZIONI DI PROVA 1.1. Generalita' 1.1.1. Sul gancio di traino, previo controllo della caratteristiche costruttive, vengono effettuate prove statiche secondo le prescrizioni dei punti 1,2, 1,3 e 1,4. 1.2. Preparazione delle prove Le prove devono essere eseguite su apposita macchina, con il gancio di traino e l'eventuale telaio di collegamento al corpo del trattore agricolo fissato ad una struttura rigida con gli stessi elementi utilizzati per il montaggio del gancio di traino sul trattore agricolo. 1.3. Strumentazione di prova Gli strumenti per il rilevamento dei carichi applicati e degli spostamenti devono avere le seguenti precisioni: - carichi applicati (Piu' o Meno) 50 daN, - spostamenti (Piu' o Meno) 0,01 mm. 1.4. Modalita' di prova 1.4.1. Il gancio deve essere sottoposto preventivamente ad un precarico di trazione non superiore al 15% del carico di prova di trazione descritto al punto 1.4.2. 1.4.1.1. L'operazione di cui al punto 1.4.1 va ripetuta almeno due volte e va effettuata partendo da carico nullo aumentandolo gradualmente fino al valore riportato al punto 1.4.1 e diminuendo successivamente fino a 500 daN; il carico di assestamento deve essere mantenuto per almeno 60 s. 1.4.2. Il rilievo dei dati per la determinazione del diagramma carichi-deformazione alla trazione, ovvero il grafico di detto diagramma fornito dalla scrivente accoppiata alla macchina di trazione, deve essere effettuato applicando solo carichi crescenti a partire da 500 daN in corrispondenza del centro di riferimento del gancio di traino. Nessuna rottura deve avvenire per valori uguali od inferiori al carico di prova di trazione fissato pari a 1,5 volte il valore della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile; inoltre si deve verificare che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi presenti andamento regolare, senza punti singolari, nell'intervallo tra 500 daN e 1/3 del carico massimo di trazione. 1.4.2.1. Il rilievo della deformazione permanente va effettuato sul diagramma carichi-deformazioni in corrispondenza del carico di 500 daN dopo aver riportato a tale valore il carico di prova. 1.4.2.2. Il valore della deformazione permanente rilevato non deve superare il 25% della deformazione elastica massima riscontrata. 1.5. Prima della prova di cui al punto 1.4.2, deve essere effettuata una prova consistente nell'applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato a 3 volte il carico verticale massimo ammissibile indicato dal fabbricante. Durante la prova la deformazione del gancio non deve superare il 10% della deformazione elastica massima riscontrata. La verifica si effettua dopo aver annullato il carico verticale ed aver ripristinato il precarico di 500 daN. Appendice 4 MARCHIO DI OMOLOGAZIONE Il marchio di omologazione CEE consiste in: - un rettangolo nel cui interno e' iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o gruppo di lettere che contraddistingue lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, IRL per l'Irlanda, EL per la Grecia, 21 per il Portogallo; - in una posizione qualsiasi al di sotto e in prossimita' del rettangolo, un numero di omologazione CEE che corrisponde al numero della scheda di omologazione CEE del tipo di dispositivo meccanico in questione quanto riguarda la sua robustezza nonche' le sue dimensioni; - con la lettera D o ST secondo la prova cui e' stato sottoposto il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica ST) sopra il rettangolo che circonda la lettera "e". ----> Vedere Immagine a Pag. 211 del S.O. <---- Leggenda: Il dispositivo che reca il marchio di omologazione CEE sopra raffigurato e' un dispositivo cui e' stata accordata una omologazione in Germania (e1) con il numero 88-563 e che e' stato sottoposto ad una prova dinamica di resistenza (D). Appendice 5 MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione Indicazioni concernenti l'attribuzione, il rifiuto o il ritiro dell'omologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo determinato di dispositivo meccanico (gancio di traino a perno, gancio di traino ad uncino, barra oscillante) per quanto riguarda la sua resistenza e le sue dimensioni e il carico verticale al punto aggancio. Numero di omologazione CEE:.......................................... ..................................................... estensione (1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale:.............................. 2. Tipo di aggancio (gancio di traino a perno, gancio di traino ad uncino, barra oscillante) (2) 3. Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo:............... 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo:......................................................... 5. Il dispositivo e' stato sottoposto a una prova dinamica/statica (2) ed e' stato omologato per i valori seguenti: 5.1. in caso di prova dinamica: valore "D":..................................................... (kN) carico verticale al punto di aggancio:......................... (daN) 5.2. in caso di prova statica: massa rimorchiabile:............................................ (kg) carico verticale al punto di aggancio:......................... (daN) 6. Presentato all'omologazione CEE in data........................ 7. Servizio tecnico incaricato delle prove:....................... 8. Data e numero del verbale di prova.............................. 9. L'omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico e' accordata/rifiutata (2):......................................... 10. Luogo:.......................................................... 11. Data:............................................................ 12. Si allegano i documenti seguenti che recano il numero di omologazione CEE di cui sopra (per esempio, verbale di prova, disegni, ecc.). Questi dati vengono messi a disposizione dei servizi competenti degli altri Stati membri solo se esplicitamente richiesti: ................................................................... 13. Eventuali osservazioni:......................................... 14. Firma:.......................................................... ----------- (1) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE originaria. (2) Cancellare la dicitura superflua. Appendice 6 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE 1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza e le dimensioni del dispositivo meccanico e' presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione e' presentato un tipo di trattore rappresentativo del tipo da omologare, equipaggiato di un dispositivo meccanico di accoppiamento omologato in buona e debita forma. 3. Il servizio tecnico interessato verifica se il tipo di dispositivo meccanico omologato e' adatto al tipo di trattore per il quale e' richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se la fissazione del dispositivo meccanico corrisponde a quella presentata ai fini dell'attribuzione dell'omologazione CEE. 4. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi meccanici. 5. Le competenti autorita' accordano detta estensione alle condizioni seguenti: 5.1. esiste un'omologazione CEE per il nuovo tipo di dispositivo; 5.2. il dispositivo e' adatto per il tipo di trattore per il quale e' richiesta l'estensione dell'omologazione CEE; 5.3. la fissazione del dispositivo al trattore corrisponde a quella presentata ai fini dell'omologazione CEE. 6. In occasione di qualsiasi rilascio o rifiuto di omologazione o di estensione di un'omologazione occorre allegare alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello di cui all'appendice 5. 7. I punti 2 e 3 diventano senza oggetto se la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore e' presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo determinato di dispositivo meccanico corrispondente. Appendice 7 MODELLO MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL DISPOSITIVO MECCANICO ED IL RELATIVO MONTAGGIO SUL TRATTORE Numero di omologazione CEE:......................................... .................................................... estensione (1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale del trattore:................. 2. Tipo e denominazione commerciale del trattore:.................. 3. Nome e indirizzo del costruttore del trattore:.................. 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ................................................................... 5. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo meccanico: ................................................................... 6. Tipo(i) del(i) dispositivo(i) meccanico(i): 7. Marchio CEE e numero di omologazione CEE:...................... 8. Estensione dell'omologazione CEE al(ai) tipo(i) seguente(i) di dispositivo meccanico:.............................................. 9. Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento: ................................................................ daN 10. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE: ................................................................... 11. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:........ 12. Data del verbale di prova rilasciato dal suddetto servizio tecnico:............................................................ 12.1. Numero del verbale di prove rilasciato dal suddetto servizio tecnico:............................................................ 13. L'omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico nonche' il suo montaggio sul trattore e' accordata/rifiutata (2):................................................................ 14. L'estensione dell'omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico nonche' il suo montaggio sul trattore e' accordata/rifiutata (2):............................................ 15. Luogo:.......................................................... 16. Data:........................................................... 17. Firma:.......................................................... --------- (1) Indicare eventualmente se si tratta di prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE originaria. (2) Cancellare la dicitura superflua. CAPO V POSIZIONE E MODALITA' DI FISSAGGIO DELLE TARGHETTE E DELLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE 1. CONSIDERAZIONI GENERALI 1.1 Ogni trattore agricolo o forestale deve essere provvisto di una targhetta e delle iscrizioni descritte nei punti seguenti. Detta targhetta e le iscrizioni sono apposte a cura del costruttore o del suo mandatario. 2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE 2.1. Una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, deve essere solidamente fissata in un punto ben visibile e facilmente accessibile su una parte che, normalmente, non puo' essere sostituita durante l'uso; essa deve essere facilmente leggibile e comportare in modo indelebile le seguenti indicazioni, citate nell'ordine: 2.1.1. Nome del costruttore. 2.1.2. Tipo di trattore (eventualmente, versione). 2.1.3. Numero di omologazione CEE. Detto numero e' composto dalla lettera "e" minuscola seguita, nell'ordine, dal numero o gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha accordato l'omologazione CEE (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, EL per la Grecia, IRL per l'Irlanda) e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione redatta per il tipo di veicolo. Un asterisco e' posto tra la lettera "e" ed il numero o il gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha accordato l'omologazione CEE nonche' tra detto numero o dette lettere ed il numero di omologazione. 2.1.4. Numero d'identificazione del trattore. 2.1.5. Valori esterni (minimo e massimo) della massa massima autorizzata per il trattore a pieno carico, dettagliata in base alle possibili gommature. 2.1.6. Valori estremi (minimo e massimo) della massa massima autorizzata per ciascuno degli assi del trattore dettagliate in base alle possibili gommature; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore. 2.1.7. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) conformemente al punto 1.7 del capo I. 2.1.8. Gli Stati membri hanno la facolta' di esigere, per i trattori immessi sui rispettivi mercati, che oltre al nome del costruttore figuri anche il paese di montaggio finale allorche' detto montaggio finale e' effettuato in un paese diverso da quello del costruttore, a meno che non si tratti di uno Stato membro della Comunita'. 2.2 Il costruttore puo' apporre indicazioni supplementari sotto o a lato delle iscrizioni prescritte, all'esterno di un rettangolo chiaramente contrassegnato e comprendente soltanto le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1. a 2.1.7. (vedi esempio di targhetta del costruttore qui appresso). 3. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL TRATTORE Il numero di identificazione del trattore e' costituito da una combinazione strutturata di caratteri assegnata a ciascun trattore dal costruttore. Esso ha lo scopo di consentire, senza il ricorso ad altre indicazioni, l'identificazione univoca di qualsiasi trattore e in particolare del tipo tramite il costruttore per un periodo di trenta anni. Il numero d'identificazione deve rispondere alle seguenti prescrizioni: 3.1 Esso deve essere indicato sulla targhetta del costruttore nonche' sul telaio o su altra struttura analoga. 3.1.1. Il numero di identificazione deve figurare per quanto possibile su un'unica riga. 3.1.2. Deve essere impresso sul telaio o su altra struttura analoga nella parte anteriore destra del veicolo. 3.1.3. Deve figurare in un punto visibile e facilmente accessibile mediante, ad esempio, martellatura o punzonatura, in modo da non poter essere cancellato o modificato. 4. CARATTERI 4.1 Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere usate lettere latine e cifre arabe. Tuttavia le lettere latine utilizzate per le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 3 devono essere maiuscole. 4.2. Per l'indicazione del numero d'identificazione del veicolo: 4.2.1. Non e' ammesso l'uso delle lettere maiuscole I, O e Q nonche' di trattini, di asterischi o altri segni particolari. 4.2.2. Le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime: 4.2.2.1. 7 mm per i caratteri marcati direttamente sul telaio o su altra struttura analoga del trattore. 4.2.2.2. 4 mm per i caratteri marcati sulla targhetta del costruttore. Esempio di targhetta del costruttore L'esempio che segue non pregiudica le indicazioni che potranno figurare realmente sulla targhetta del costruttore; esso e' dato unicamente a titolo indicativo. STELLA TRAKTOR WERKE Tipo: 846 E Numero CEE: e * 1 * 1792 Numero d'identificazione: GBS18041947 Massa totale ammissibile (*): da 4.820 a 6.310 kg Carico ammissibile sull'asse anteriore (*): da 2.390 a 3.200 kg Carico ammissibile sull'asse posteriore (*): da 3.130 a 4.260 kg ---------- (*) In funzione delle gommature. Massa rimorchiabile ammissibile: - massa rimorchiabile non frenata: 3.000 kg - massa rimorchiabile con frenatura indipendente: 6.000 kg - massa rimorchiabile con frenatura ad inerzia: 3.000 kg - massa rimorchiabile con frenatura assistita (idraulico o pneumatico) 12.000 kg Appendice MODELLO MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL PUNTO E LE MODALITA' DI FISSAGGIO DELLE TARGHETTE E DELLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE Numero di omologazione CEE.......................................... 1. Marca del trattore o ragione sociale del costruttore:........... 2. Tipo e eventuale denominazione commerciale del trattore:........ 3. Nome e indirizzo del costruttore:.............................. 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ................................................................... 5. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE: ................................................................... 6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:........ 7. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio:.............. 8. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio:............ 9. L'omologazione CEE, per quanto concerne la posizione e le modalita' di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore e' accordata/rifiutata (1) ................................................................... 10. Luogo........................................................... 11. Data............................................................ 12. Firma........................................................... 13. E' allegata alla presente comunicazione la seguente documentazione, tecnica recante il numero di omologazione CEE succitato: .................................... disegni quotati .................................... disegno o fotografia dell'ubicazione e delle modalita' di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore. Questi dati sono forniti alle autorita' competenti degli altri Stati membri, su loro esplicita richiesta. 14. Eventuali osservazioni.......................................... ------------- (1) Cancellare la menzione inutile. CAPO VI COMANDO DI FRENATURA DEI VEICOLI RIMORCHIATI E COLLEGAMENTO DI FRENATURA TRA IL VEICOLO TRATTORE E I VEICOLI RIMORCHIATI 1. Quando il trattore comporta un comando di frenatura di un veicolo rimorchiato, tale comando deve essere manuale o a pedale, modulabile, manovrabile dal posto di guida, senza essere influenzato dalle manovre che possono essere effettuate su altri dispositivi. Quando il trattore e' munito di un sistema di collegamento pneumatico o idraulico tra questo e la massa rimorchiabile, occorre prevedere un comando unico per la frenatura di servizio del complesso. 2. I sistemi di frenatura che possono essere utilizzati possono essere i sistemi le cui caratteristiche sono quelle fissate nelle definizioni riportate nel capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote. L'installazione deve essere concepita e realizzata in maniera tale che in caso di avaria o di disfunzione dell'impianto di frenatura del veicolo rimorchiato, nonche' in caso di rottura dell'accoppiamento, il funzionamento del veicolo trattore non risulti perturbato. 3. Quando il collegamento tra il trattore e il veicolo rimorchiato e' idraulico o pneumatico, esso deve inoltre possedere l'uno o l'altro dei requisiti seguenti: 3.1. Collegamento idraulico: Il collegamento idraulico deve essere del tipo ad una sola condotta. Il raccordo deve essere conforme alla norma ISO/5676 del 1983 con la parte maschio disposta sul veicolo trattore. L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa del collegamento una pressione pari a 0 nella posizione di riposo del comando mentre la pressione di lavoro deve essere compresa tra almeno 10 e al massimo 15 megapascal. La sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore. 3.2. Collegamento pneumatico: Il collegamento tra il trattore e il rimorchio deve essere del tipo a due condotte: condotta automatica e condotta di frenatura diretta funzionante per aumento della pressione. La testa di collegamento deve essere conforme alla norma ISO 1728 del 1980. L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa di collegamento una pressione di lavoro compresa tra almeno 0,65 e al massimo 0,8 megapascal. Appendice MODELLO MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL COMANDO DEL FRENO DEL RIMORCHIO Numero di omologazione CEE.......................................... 1. Marca (ragione sociale) del trattore:.......................... 2. Tipo ed eventuale descrizione commerciale del trattore: ................................................................... 3. Nome e indirizzo del costruttore:............................. 4. Eventualmente, nome e indirizzo del mandatario del costruttore: ................................................................... 5. Descrizione dell'elemento e/o della caratteristica (degli elementi e/o delle caratteristiche) del comando del freno del veicolo rimorchiato:......................................................... 6. Trattore presentato all'omologazione CEE il:.................... 7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Data del verbale rilasciato da questo servizio:................. 9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio:............... 10. L'omologazione CEE per quanto riguarda il comando del freno del rimorchio e' accordata/rifiutata (1)................................ 11. Luogo......................................................... 12. Data............................................................. 13. Firma............................................................ 14. Sono allegati alla presente comunicazione i seguenti documenti recanti il numero di omologazione CEE sopra indicato:................ .............................. schizzo o fotografia delle parti pertinenti del trattore. Tali dati sono comunicati alle competenti autorita' degli Stati membri, su loro esplicita richiesta. 15. Eventuali osservazioni.......................................... ------------- (1) Cancellare la dicitura inutile. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 572/1977 e' lo strumento legislativo che consente la trasposizione nel diritto interno italiano delle norme tecniche riguardanti i trattori agricoli o forestali a ruote emanate dal Consiglio delle Comunita' europee mediante direttive CEE. - La legge n. 39/1986, a parziale modifica ed integrazione della prefata legge n. 572, precisa che lo strumento legislativo da usare per il recepimento delle direttive e' il decreto interministeriale e stabilisce la necessita' del parere preventivo del Comitato interministeriale macchine agricole istituito con D.P.R. n. 212/1981. - Per ciascuna delle direttive elencate nelle premesse si riportano di seguito gli estremi delle Gazzette comunitarie su cui sono state pubblicate e gli eventuali precedenti nel caso queste costituiscano aggiornamento di norme gia' recepite: Direttiva 87/402/CEE del 25 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 dell'8 agosto 1987; modificata con direttiva 89/681/CEE del 21 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 30 dicembre 1989; le modifiche introdotte dalla Direttiva 89/681 sono gia' state riportate nell'Allegato 1 al presente decreto; Direttiva 88/297/CEE del 3 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 20 maggio 1988, modifica la direttiva 74/150/CEE recepita con D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980; le disposizioni di cui alla prefata direttiva 88/297 sono contenute nell'art. 11 del presente decreto; Direttiva 88/410/CEE del 21 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica gli allegati VI, VII e IX del D.P.R. n. 76/1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980; Direttiva 88/411/CEE del 21 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica l'allegato 4 al D.P.R. n. 212/1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Direttiva 88/412/CEE del 22 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica l'allegato 1 al D.P.R. n. 212/1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Direttiva 88/413/CEE del 22 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica l'allegato 2 al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987; Direttiva 88/414/CEE del 22 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica l'allegato 1 al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987; Direttiva 88/465/CEE del 30 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 17 agosto 1988, modifica l'allegato 3 al D.M. 8 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987; Direttiva 89/173/CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1989.