Art. 4. Nessun ulteriore compenso o rimborso puo' essere, a qualsiasi titolo, corrisposto ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, eccezione fatta per i rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'Ente e specificamente documentate e giustificate. Il presente decreto sara' pubblicato - a norma dell'art. 13, comma 1, della legge n. 210/1985 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1991 Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro del tesoro CARLI