Art. 4.
  Nessun  ulteriore  compenso  o  rimborso  puo'  essere, a qualsiasi
titolo, corrisposto ai soggetti di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
presente  decreto,  eccezione fatta per i rimborsi di spese sostenute
nell'interesse dell'Ente e specificamente documentate e giustificate.
  Il presente decreto sara' pubblicato - a norma dell'art. 13,  comma
1,   della  legge  n.  210/1985  -  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1991
                                         Il Ministro dei trasporti
                                                  BERNINI
Il Ministro del tesoro
        CARLI