IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  20 ottobre 1990, n. 302, che detta norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 302/1990  che,
nel  disporre  l'esenzione  dal  ticket  per ogni tipo di prestazione
sanitaria conseguente agli eventi di cui alla legge medesima, demanda
al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  dell'interno,
di  stabilire  con  proprio  decreto  le  modalita' di attuazione del
beneficio dell'esenzione stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  cittadini  italiani  che   abbiano   subito   un'invalidita'
permanente  non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza  degli  atti  di
cui  all'art.  1  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono esentati
dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per  la
totalita' delle prestazioni sanitarie connesse agli esiti invalidanti
loro riconosciuti ai sensi della citata legge n. 302/1990.