Art. 2.
  1.   Le   unita'   sanitarie   locali   competenti  per  territorio
rilasceranno  apposito  documento  di  esenzione  sulla  base   della
certificazione  rilasciata  dal  prefetto  del  luogo  di  residenza,
secondo le stesse modalita' previste dal  regolamento  di  attuazione
dell'art.  9,  comma  2,  per  le certificazioni di invalido civile a
causa di atti di terrorismo,  intendendosi  sostituite  al  Ministero
dell'interno  le  altre  amministrazioni  eventualmente competenti in
ordine alla concessione dei benefici in favore di  chi  abbia  subito
ferite  o  lesioni  in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
  2.  Ai  fini  dell'individuazione   delle   prestazioni   sanitarie
concedibili  in regime di esenzione a norma dell'art. 1, il documento
di cui al comma precedente dovra' indicare la  patologia  invalidante
per la quale e' concesso il beneficio stesso.