Art. 2. 1. Le unita' sanitarie locali competenti per territorio rilasceranno apposito documento di esenzione sulla base della certificazione rilasciata dal prefetto del luogo di residenza, secondo le stesse modalita' previste dal regolamento di attuazione dell'art. 9, comma 2, per le certificazioni di invalido civile a causa di atti di terrorismo, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2. Ai fini dell'individuazione delle prestazioni sanitarie concedibili in regime di esenzione a norma dell'art. 1, il documento di cui al comma precedente dovra' indicare la patologia invalidante per la quale e' concesso il beneficio stesso.