Art. 2.
  La  Munchener  Ruckversicherungs-Gesellschaft   Aktiengesellschaft,
nella  qualita'  di  azionista  di  maggioranza, non potra' procedere
all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della  Munchener
Ruck   Italia   nel  primo  triennio  di  attivita',  se  non  previa
autorizzazione  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO