Art. 2. La Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, nella qualita' di azionista di maggioranza, non potra' procedere all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della Munchener Ruck Italia nel primo triennio di attivita', se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 1991 Il Ministro: BODRATO