Art. 3.
  L'ulteriore   onere   derivante   dall'attuazione   della  presente
ordinanza pari a complessive lire  5.000  milioni,  fara'  carico  ai
fondi  previsti  all'art.  8, primo comma, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, con la  legge  3  luglio
1991, n. 195.
  La   presente   ordinanza   e'  immediatamente  esecutiva  e  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 agosto 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO