Art. 3. L'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza pari a complessive lire 5.000 milioni, fara' carico ai fondi previsti all'art. 8, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, con la legge 3 luglio 1991, n. 195. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 agosto 1991 Il Ministro: FACCHIANO