Art. 3.
  Al   dott.   Massimo   Ottaviani  competera',  per  lo  svolgimento
dell'incarico, una  specifica  indennita'  che  sara',  tra  l'altro,
determinata   a   seguito   di   apposito   provvedimento   recettivo
dell'accordo  tra  il  Ministero  dell'ambiente   e   le   rispettive
organizzazioni  sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge
28 agosto 1989, n. 305.