Art. 4. All'ing. Paolo Ancillotti competera', per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennita' che sara', tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1990 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro della sanita' DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991 Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 314