Art. 4.
  All'ing.  Paolo   Ancillotti   competera',   per   lo   svolgimento
dell'incarico,  una  specifica  indennita'  che  sara',  tra l'altro,
determinata   a   seguito   di   apposito   provvedimento   recettivo
dell'accordo   tra   il   Ministero  dell'ambiente  e  le  rispettive
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della  legge
28 agosto 1989, n. 305.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1990
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                     RUFFOLO
Il Ministro della sanita'
      DE LORENZO
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 314