Art. 2.
  La Banca d'Italia trasferira' alla Morgan Guaranty Trust Company of
New York, non piu' tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di
ciascuna  "data  di  pagamento",  fissata secondo quanto previsto nel
"Fiscal Agency Agreement" stipulato l'8 febbraio  1991,  i  fondi  in
dollari  occorrenti  per il servizio finanziario. Per tali versamenti
la Banca d'Italia utilizzera' gli  importi  in  dollari  che  saranno
messi  a  disposizione,  sotto  la  stessa  "data  di pagamento", dal
Crediop sulla base del contratto di "Interest  rate  swap"  stipulato
con  il Tesoro il 6 febbraio 1991, oppure i fondi in lire forniti dal
Tesoro con le modalita' indicate al successivo art. 4.