Art. 2. La Banca d'Italia trasferira' alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, non piu' tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement" stipulato l'8 febbraio 1991, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera' gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa "data di pagamento", dal Crediop sulla base del contratto di "Interest rate swap" stipulato con il Tesoro il 6 febbraio 1991, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalita' indicate al successivo art. 4.