Art. 3.
  In  relazione  al citato accordo di "Interest rate swap" e a quanto
previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale  5  febbraio  1991  la
Banca  d'Italia provvedera' a rimettere al menzionato Crediop, con le
modalita' indicate al successivo art. 4:
   con cadenza semestrale, a partire dell'8 agosto 1991 e  fino  alla
scadenza  del  prestito,  sotto  ciascuna  "data  di  pagamento"  che
risultera' fissata secondo le modalita' previste in detto  contratto,
un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi,
aumentato  di  22  centesimi,  sull'ammontare  di  dollari  USA 2.000
milioni.
  Il Crediop rimettera' alla Banca d'Italia:
   annualmente, a partire dall'8 febbraio 1992 e fino  alla  scadenza
del  prestito,  un  importo  determinato  applicando  il  tasso fisso
dell'8,75% sull'ammontare di dollari USA 2.000 milioni.
  Ove il Tesoro risulti, per una  medesima  data,  contemporaneamente
creditore  e  debitore  di  somme,  i  pagamenti da scambiarsi tra il
Tesoro  ed  il  Crediop  ai  sensi  del  citato  accordo   avverranno
esclusivamente per il saldo netto.