Art. 3. In relazione al citato accordo di "Interest rate swap" e a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 5 febbraio 1991 la Banca d'Italia provvedera' a rimettere al menzionato Crediop, con le modalita' indicate al successivo art. 4: con cadenza semestrale, a partire dell'8 agosto 1991 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che risultera' fissata secondo le modalita' previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi, aumentato di 22 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 2.000 milioni. Il Crediop rimettera' alla Banca d'Italia: annualmente, a partire dall'8 febbraio 1992 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso dell'8,75% sull'ammontare di dollari USA 2.000 milioni. Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro ed il Crediop ai sensi del citato accordo avverranno esclusivamente per il saldo netto.