Art. 4. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche, non piu' tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della "data di pagamento". Detto importo verra' conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e sulla base del Libor comunicato dal Crediop aumentato di 22 centesimi. Tale ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 8 febbraio 1991". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioe' la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' regolata successivamente.