Art. 4.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alle
menzionate banche, non piu' tardi delle ore 10 (ora di New York)  del
giorno  di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno New
York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il
Tesoro mettera'  a  disposizione  della  Banca  d'Italia  un  importo
provvisorio  in  lire,  almeno  dieci  giorni  prima  della  "data di
pagamento".
  Detto importo  verra'  conteggiato  dalla  Banca  d'Italia  in  via
previsionale,  sulla  base  del  rapporto  di  cambio  disponibile al
momento della determinazione e sulla base del  Libor  comunicato  dal
Crediop aumentato di 22 centesimi. Tale ammontare in lire verra' reso
noto  al  Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei
fondi.
  I fondi in lire saranno rimessi  dal  Tesoro  mediante  mandato  di
pagamento  sulla  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento  in  conto.  Le
somme   saranno   accreditate   in   un  apposito  conto  provvisorio
infruttifero aperto presso  l'Amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia,  denominato: "Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di
USD 2.000 milioni, emissione 8 febbraio 1991".
  La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare  dall'Ufficio  italiano
dei  cambi,  addebitando  il  suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in  Italia
due  giorni  lavorativi  precedenti  la "data di pagamento", cioe' la
data  di  messa  a  disposizione  dei  fondi  alle  indicate  banche.
L'eventuale  differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro verra'
regolata successivamente.