Art. 5.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi
per i pagamenti che il  Tesoro  dovesse  eventualmente  effettuare  a
fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.
  Inoltre,  verra'  riconosciuto  alla  Banca  d'Italia,  a titolo di
rimborso spese,  un  importo  forfettario  annuo  di  L.  10.000.000,
corrisposto  in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di febbraio di ogni anno di vita del prestito con inizio  dall'8
febbraio 1992.