Art. 2.
  L'importo di detti finanziamenti ammonta a complessive lire  27.655
milioni  che  per  il  meccanismo operativo della legge comportano un
mancato intervento annuo dello Stato di L. 3.029.688.869.
  Con successivo  decreto  si  provvedera'  ad  utilizzare  le  somme
recuperate  a  favore  di  altri  aventi  diritto  nell'ambito  delle
rispettive regioni.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 31 maggio 1991
                                                 Il Ministro: TOGNOLI
Registrato alla Corte dei conti il 1› agosto 1991
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 111