Art. 2. L'importo di detti finanziamenti ammonta a complessive lire 27.655 milioni che per il meccanismo operativo della legge comportano un mancato intervento annuo dello Stato di L. 3.029.688.869. Con successivo decreto si provvedera' ad utilizzare le somme recuperate a favore di altri aventi diritto nell'ambito delle rispettive regioni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 31 maggio 1991 Il Ministro: TOGNOLI Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1991 Registro n. 7 Turismo, foglio n. 111