Art. 2.
  1. La lettera h) del  comma  2  dell'articolo  380  del  codice  di
procedura penale (a) e' sostituita dalla seguente:
(("h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope))
((puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato))
((con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,))
((n. 309 (b), salvo che ricorra la circostanza prevista dal))
((comma 5 del medesimo articolo;")).
 
             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 380 del codice di
          procedura penale, come modificato dall'art. 10 del D.L.  13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo:
             "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
               a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
               c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti  nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
               d)  delitto  di  riduzione  in   schiavitu'   previsto
          dall'art. 600 del codice penale;
               e)  delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art. 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda
          ipotesi del codice penale;
               f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale e di estorsione previsto dall'art.  629  del  codice
          penale;
               g)  delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandes-
          tine  nonche'  di piu' armi comuni da sparo, escluse quelle
          previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile  1975,
          n. 110;
               h)   delitti   concernenti   sostanze  stupefacenti  e
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
               i)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               l) delitti di promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25   gennaio   1982,   n.   17,
          dell'associazione  di  tipo mafioso prevista dall'art. 416-
          bis comma  2  del  codice  penale,  delle  associazioni  di
          carattere  militare  previste  dall'art.  1  della legge 17
          aprile 1956, n. 561, delle associazioni,  dei  movimenti  o
          dei  gruppi  previsti  dagli  articoli 1 e 2 della legge 20
          giugno 1952, n.  645;
               m) delitti di promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  dell'associazione  per  delinquere prevista
          dall'art.    416  commi  1  e  3  del  codice  penale,   se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3. Se si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
             (b)  L'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza, approvato con  D.P.R.  n.  309/1990,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  73  (Produzione  e  traffico illecito di sostanze
          stupefacenti   o   psicotrope).   -   1.   Chiunque   senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce,  commercia,
          acquista,  trasporta,  esporta,  importa, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
          previste dagli articoli 75 e 76,  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  di  cui alle tabelle I e III previste dall'art.
          14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e  con
          la  multa  da  lire  cinquanta  milioni  a lire cinquecento
          milioni.
             2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri
          metta  in  commercio le sostanze o le preparazioni indicate
          nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue
          anni e con la  multa  da  lire  cinquanta  milioni  a  lire
          seicento milioni.
             3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a chiunque coltiva,
          produce o fabbrica sostanze stupefacenti o  psicotrope  di-
          verse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
             4.  Se  taluno  dei  fatti  previsti  dai commi 1, 2 e 3
          riguarda sostanze stupefacenti o  psicotrope  di  cui  alle
          tabelle  II  e  IV  previste  dall'art. 14, si applicano la
          reclusione da due a sei anni  e  la  multa  da  lire  dieci
          milioni a lire centocinquanta milioni.
             5.   Quando,   per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le
          circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e  quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di  lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
          uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a  lire
          cinquanta  milioni  se si tratta di sostanze stupefacenti o
          psicotrope di cui alle tabelle I e III  previste  dall'art.
          14,  ovvero  le pene della reclusione da sei mesi a quattro
          anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni
          se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
             6. Se il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata.
             7.  Le  pene  previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti".