Art. 2. 1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi non inclusi nell'allegato di cui alla presente ordinanza, ma indenni da afta epizootica da almeno due anni, sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione: "Gli animali di cui al presente certificato: non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica; sono stati isolati per quattordici giorni prima della partenza, sotto sorveglianza del Servizio veterinario ufficiale, in una stazione di quarantena dove nussun animale vaccinato contro l'afta epizootica e' stato introdotto nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e dove nessun animale, ad eccezione di quelli di cui al presente certificato, e' stato introdotto nello stesso periodo; sono stati sottoposti con esito negativo, durante il periodo di isolamento, ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'afta epizootica e, se appartenenti alla specie bovina, anche ad un test di raschiamento laringo-faringeo (Probang test)". 2. Gli animali importati dai Paesi terzi di cui al comma 1 del presente articolo saranno inoltrati dall'ufficio veterinario di con- fine all'allevamento di destinazione o alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni; sara' cura del servizio veterinario della unita' sanitaria locale di competenza territoriale controllare che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate. 3. Non e' consentito l'inoltro in vincolo degli animali di cui al precedente comma 2 destinati a mercati e fiere.