Art. 2.
  1.  Le  importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina,
bufalina, ovina, caprina e suina  provenienti  dai  Paesi  terzi  non
inclusi  nell'allegato  di cui alla presente ordinanza, ma indenni da
afta epizootica da almeno due anni, sono autorizzate a condizione che
i relativi certificati sanitari di scorta  previsti  dalla  normativa
vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:
  "Gli animali di cui al presente certificato:
   non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
   sono  stati  isolati  per quattordici giorni prima della partenza,
sotto  sorveglianza  del  Servizio  veterinario  ufficiale,  in   una
stazione  di  quarantena  dove nussun animale vaccinato contro l'afta
epizootica  e'  stato  introdotto  nei  ventuno   giorni   precedenti
l'esportazione  e  dove nessun animale, ad eccezione di quelli di cui
al presente certificato, e' stato introdotto nello stesso periodo;
   sono stati sottoposti con esito negativo, durante  il  periodo  di
isolamento,  ad  un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei
confronti dell'afta epizootica e, se appartenenti alla specie bovina,
anche ad un test di raschiamento laringo-faringeo (Probang test)".
  2. Gli animali importati dai Paesi terzi di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo saranno inoltrati dall'ufficio veterinario di con-
fine  all'allevamento  di  destinazione  o  alle  stalle   di   sosta
dell'importatore   in   vincolo   sanitario   per   l'isolamento   ed
osservazione degli stessi per un periodo  di  ventuno  giorni;  sara'
cura  del  servizio  veterinario  della  unita'  sanitaria  locale di
competenza   territoriale   controllare   che   tale   periodo    sia
effettivamente  rispettato  e  che  l'isolamento  venga  espletato in
locali separati fisicamente  dalle  restanti  parti  delle  strutture
sopracitate.
  3.  Non  e' consentito l'inoltro in vincolo degli animali di cui al
precedente comma 2 destinati a mercati e fiere.