Art. 3. 1. In applicazione della decisione della Commissione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991, sino al 31 dicembre 1991, sono consentite le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina dai Paesi terzi non inclusi in allegato alla presente ordinanza indenni da almeno due anni da afta epizootica a condizione che i previsti certificati sanitari di scorta siano integrati, in alternativa alle garanzie di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza, dalle seguenti dichiarazioni: "Gli animali di cui al presente certificato: non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (*); non sono stati vaccinati dopo l'11 agosto 1991 contro l'afta epizootica (*)". 2. Gli animali vivi da allevamento e produzione della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina importati in conformita' del precedente comma 1, saranno inviati, dall'ufficio veterinario di con- fine, in vincolo sanitario presso l'allevamento di destinazione, per un periodo di osservazione non inferiore ai dieci giorni durante il quale verranno sottoposti agli accertamenti clinici, sierologici e virologici che l'ufficio veterinario che ha disposto il vincolo riterra' opportuno disporre. _______ (*) Cancellare l'indicazione inutile.