Art. 3.
  1.  In applicazione della decisione della Commissione n. 91/177/CEE
del 26 marzo 1991, sino al  31  dicembre  1991,  sono  consentite  le
importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina,
suina,  ovina  e caprina dai Paesi terzi non inclusi in allegato alla
presente ordinanza indenni da almeno due anni da  afta  epizootica  a
condizione  che  i  previsti  certificati  sanitari  di  scorta siano
integrati, in alternativa alle garanzie di cui al comma 1 dell'art. 2
della presente ordinanza, dalle seguenti dichiarazioni:
  "Gli animali di cui al presente certificato:
   non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (*);
   non sono stati vaccinati  dopo  l'11  agosto  1991  contro  l'afta
epizootica (*)".
  2.  Gli  animali  vivi  da  allevamento  e  produzione della specie
bovina, bufalina, ovina, caprina e suina importati in conformita' del
precedente comma 1, saranno inviati, dall'ufficio veterinario di con-
fine, in vincolo sanitario presso l'allevamento di destinazione,  per
un  periodo  di osservazione non inferiore ai dieci giorni durante il
quale verranno sottoposti agli accertamenti  clinici,  sierologici  e
virologici  che  l'ufficio  veterinario  che  ha  disposto il vincolo
riterra' opportuno disporre.
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   (*) Cancellare l'indicazione inutile.