IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il quale disciplina le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali; Visto l'art. 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, come convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il quale stabilisce che puo' essere autorizzata la procedura di cui al suddetto articolo per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidita' civile; Visto l'art. 3- bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, come convertito dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, con il quale si stabilisce che il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui sopra, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all'art. 7, comma 6, della legge 2 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, con cui e' stato emanato il regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo alle nuove modalita' per gli accertamenti sanitari in materia di invalidita' civile; Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed in particolare l'ar. 1, che ha innovato circa la procedura da seguire per la concessione dei benefici d'invalidita' civile, demandando alle commissioni mediche presso le unita' sanitarie locali il compito di effettuare gli accertamenti sanitari - presupposto per usufruire di tali benefici - e alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile il compito di esaminare i relativi verbali di visita con la facolta' di sospendere la procedura per ulteriori accertamenti entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tali documenti, trascorso il quale termine, senza richiesta di sospensiva, la procedura stessa prosegue automaticamente l'iter prescritto; Ritenuto che sussistano tuttora le esigenze di far luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato entro i limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti ed in attesa che si completi la procedura per l'attivazione del ruolo speciale per l'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, di cui all'art. 2 della richiamata legge 15 ottobre 1990, n. 295; Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Ritenuto di adeguarsi a detto parere, tranne che per il ricorso a procedure vigenti per il reclutamento del personale ausiliario o addetto alle pulizie e per lo svolgimento di test attitudinali, per evitare un eccessivo prolungamento di tempi altrimenti occorrenti, in considerazione anche del livello di professionalita' richiesto, e attesa l'urgenza di un migliore funzionamento delle segreterie delle commissioni mediche periferiche, nelle more del completamento delle altre procedure previste dal richiamato art. 2 della citata legge n. 295 e considerato che le finalita' di una idonea valutazione della necessaria professionalita' e di imparzialita' di giudizio possano ugualmente conseguirsi mediante l'istituzione, in precedenza non prevista, di apposita commissione composta di funzionari e presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. La costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzata all'accelerazione dello smaltimento della giacenza delle domande, di cui alle premesse, e' disposta per lo svolgimento dei compiti relativi ai seguenti profili professionali: 1) assistente amministrativo - sesta qualifica funzionale; 2) coadiutore - quarta qualifica funzionale; 3) addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale; 4) addetto alle attrezzature e pulizie - seconda qualifica funzionale. 2. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 non possono superare il numero di cui al successivo art. 2 e saranno costituiti entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e saranno comunque contenuti entro le disponibilita' di bilancio.