IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il
quale disciplina le modalita' di costituzione dei rapporti di  lavoro
a  tempo  determinato nelle amministrazioni civili dello Stato, anche
ad ordinamento  autonomo,  e  nelle  altre  amministrazioni  ed  enti
pubblici istituzionali e territoriali;
  Visto l'art. 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382,  come  convertito  dalla  legge  25 gennaio 1990, n. 8, il quale
stabilisce che  puo'  essere  autorizzata  la  procedura  di  cui  al
suddetto  articolo per accelerare lo smaltimento della giacenza delle
domande intese  a  conseguire  benefici  connessi  con  l'invalidita'
civile;
  Visto  l'art.  3- bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, come
convertito dalla legge  21  marzo  1990,  n.  52,  con  il  quale  si
stabilisce che il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui sopra,
provvede,  anche in deroga alle modalita' di cui all'art. 7, comma 6,
della legge 2  dicembre  1988,  n.  554,  sulla  base  di  criteri  e
modalita'  che  verranno  fissati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il   parere   delle   competenti
commissioni parlamentari;
  Visto  il decreto 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, con  cui  e'  stato  emanato  il
regolamento  recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle
disposizioni contenute nell'art. 3 della legge  26  luglio  1988,  n.
291,  relativo  alle nuove modalita' per gli accertamenti sanitari in
materia di invalidita' civile;
  Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed in particolare l'ar.  1,
che  ha innovato circa la procedura da seguire per la concessione dei
benefici d'invalidita' civile, demandando  alle  commissioni  mediche
presso  le  unita'  sanitarie  locali  il  compito  di effettuare gli
accertamenti sanitari - presupposto per usufruire di tali benefici  -
e  alle  commissioni  mediche periferiche per le pensioni di guerra e
d'invalidita' civile il compito di esaminare i  relativi  verbali  di
visita  con  la  facolta'  di  sospendere  la procedura per ulteriori
accertamenti entro sessanta giorni dalla data di  ricezione  di  tali
documenti, trascorso il quale termine, senza richiesta di sospensiva,
la procedura stessa prosegue automaticamente l'iter prescritto;
  Ritenuto  che  sussistano  tuttora  le  esigenze  di far luogo alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato entro i limiti
degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti ed in attesa che  si
completi  la  procedura  per  l'attivazione  del  ruolo  speciale per
l'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, di  cui
all'art. 2 della richiamata legge 15 ottobre 1990, n. 295;
  Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Ritenuto  di  adeguarsi a detto parere, tranne che per il ricorso a
procedure vigenti per il  reclutamento  del  personale  ausiliario  o
addetto  alle  pulizie e per lo svolgimento di test attitudinali, per
evitare un eccessivo prolungamento di tempi altrimenti occorrenti, in
considerazione anche del livello  di  professionalita'  richiesto,  e
attesa  l'urgenza di un migliore funzionamento delle segreterie delle
commissioni mediche periferiche, nelle more del  completamento  delle
altre  procedure previste dal richiamato art. 2 della citata legge n.
295 e considerato che le finalita' di una  idonea  valutazione  della
necessaria  professionalita'  e  di imparzialita' di giudizio possano
ugualmente conseguirsi  mediante  l'istituzione,  in  precedenza  non
prevista, di apposita commissione composta di funzionari e presieduta
da  un  dirigente  di  qualifica  non  inferiore  a  quella  di primo
dirigente;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La costituzione dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
finalizzata  all'accelerazione dello smaltimento della giacenza delle
domande, di cui alle premesse, e' disposta  per  lo  svolgimento  dei
compiti relativi ai seguenti profili professionali:
   1) assistente amministrativo - sesta qualifica funzionale;
   2) coadiutore - quarta qualifica funzionale;
   3)  addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica
funzionale;
   4)  addetto  alle  attrezzature  e  pulizie  -  seconda  qualifica
funzionale.
  2.  I  rapporti di lavoro di cui al comma 1 non possono superare il
numero di cui al successivo art. 2 e saranno  costituiti  entro  nove
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto e saranno
comunque contenuti entro le disponibilita' di bilancio.