Art. 3.
  1.   La  valutazione  del  possesso  della  professionalita'  negli
aspiranti alla costituzione dei rapporti di lavoro previsti dall'art.
2 e' effettuata da apposita commissione, composta da  tre  funzionari
del  Ministero  del  tesoro e presieduta da uno di essi con qualifica
non inferiore a primo dirigente, mediante colloquio con  i  candidati
attinente   ai   compiti  istituzionali  devoluti  dalla  legge  alle
commissioni  mediche  periferiche  delle   pensioni   di   guerra   e
d'invalidita'  civile,  quali  risultano  dalle disposizioni di legge
vigenti.