Art. 3. 1. La valutazione del possesso della professionalita' negli aspiranti alla costituzione dei rapporti di lavoro previsti dall'art. 2 e' effettuata da apposita commissione, composta da tre funzionari del Ministero del tesoro e presieduta da uno di essi con qualifica non inferiore a primo dirigente, mediante colloquio con i candidati attinente ai compiti istituzionali devoluti dalla legge alle commissioni mediche periferiche delle pensioni di guerra e d'invalidita' civile, quali risultano dalle disposizioni di legge vigenti.