Art. 4. 1. Per eccezionali esigenze, i rapporti di lavoro di cui all'art. 2 possono essere prorogati di un anno. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1991 Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 197