Art. 4.
  1. Per eccezionali esigenze, i rapporti di lavoro di cui all'art. 2
possono essere prorogati di un anno.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1991
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 197