Art. 2.
  Il   certificato   e'   firmato   dal   sindaco,   dal   presidente
dell'amministrazione  provinciale  o  della  comunita'  montana,  dal
segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore o dal presidente
del  collegio  dei  revisori.  Deve  inoltre contenere l'attestazione
firmata dal presidente del comitato regionale di controllo.
  Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21  x  29,7  e
scritto  a  macchina  in  ogni sua parte senza aggiunte od omissioni.
Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.