IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 6, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale del "Servizio sanitario nazionale" e della relativa "area medica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto "Servizio sanitario nazionale" e relativa "area medica"; Visti gli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale dell'"area medica" ricompreso nell'ambito del comparto "Servizio sanitario nazionale" in precedenza indicato; Considerato che il citato art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto "Servizio sanitario nazionale" il contingente complessivo di personale medico del comparto da collocare in aspettativa sindacale e' dato dal rapporto di una unita' ogni 3.000 medici dipendenti in attivita' di servizio di ruolo, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione e' fissato in cinquantacinque unita' fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero di cinquantacinque aspettative sindacali non diventera' la risultante del rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti medici); Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la ripartizione del contingente delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone una a ciascuna delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale nell'ambito dell'"area medica" e la restante parte alle medesime organizzazioni mediche maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale nell'ambito dell'"area medica" in ragione proporzionale al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa; Ritenuto che ai sensi del terzo comma dell'art. 95 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza indicate tra le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in modo da garantire a ciascuna di esse una aspettativa sindacale e la restante parte in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991; Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione dell'effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricompresi nel comparto "Servizio sanitario nazionale" hanno trasmesso i dati con riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate; Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dagli enti interessati per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale medico ricompreso nell'"area medica" del comparto "Servizio sanitario nazionale"; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale medico dell'"area medica" del comparto "Servizio sanitario nazionale"; Considerato che e' stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I. con le note n. 27462/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4837/AS/14/5/4 del 24 luglio 1991; Sentite le organizzazioni sindacale mediche interessate, maggiormente rappresentative del personale "medico" dell'"area medica" del comparto "Servizio sanitario nazionale", che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato sesto comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, non hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione delle aspettative sindacali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale medico dipendente dagli enti e dalle amministrazioni ricomprese nel comparto "Servizio sanitario nazionale" e relativa "area medica", per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, fissato in complessive cinquantacinque unita', e' ripartito, per il triennio 1991-93, attribuendo un'aspettativa a ciascuna delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'"area medica" del comparto "Servizio sanitario nazionale" e la quota restante alle predette organizzazioni sindacali mediche in proporzione al grado di rappresentativita' sindacale accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa.