Art. 2. 1. Coloro che intendono usufruire del programma di abbandono della produzione devono impegnarsi: a) ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera della propria azienda definita conformemente all'art. 12, lettera d), del regolamento CEE n. 857/84 entro il 1 aprile 1992; b) a rinunciare ad ogni diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; c) a non ritirare la domanda di abbandono dopo il 10 gennaio 1992. 2. L'eventuale ritiro della domanda deve essere formulato con una comunicazione scritta, con firma autenticata, che deve essere presentata all'UNALAT, via Modena, 5 - 00184 Roma, entro il termine di cui al precedente comma, punto c), specificando se si tratta di produttore non associato o, in caso contrario, indicando l'associazione di appartenenza. 3. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo la data del 10 gennaio 1992. 4. Qualora la domanda non venga ritirata entro il termine di cui sopra il produttore perde comunque ogni diritto ai relativi quantitativi di riferimento fermo restando il diritto a ricevere l'indennita' corrispondente.