Art. 2.
  1.  Coloro che intendono usufruire del programma di abbandono della
produzione devono impegnarsi:
    a)  ad  abbandonare  totalmente  e  definitivamente la produzione
lattiera  della  propria  azienda definita conformemente all'art. 12,
lettera d), del regolamento CEE n. 857/84 entro il 1 aprile 1992;
    b) a rinunciare ad ogni diritto ad un quantitativo di riferimento
nel quadro del regime di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n.
804/68;
    c)  a  non  ritirare  la  domanda di abbandono dopo il 10 gennaio
1992.
  2.  L'eventuale  ritiro della domanda deve essere formulato con una
comunicazione   scritta,  con  firma  autenticata,  che  deve  essere
presentata  all'UNALAT,  via Modena, 5 - 00184 Roma, entro il termine
di  cui  al  precedente comma, punto c), specificando se si tratta di
produttore   non   associato   o,   in   caso   contrario,  indicando
l'associazione di appartenenza.
  3. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo la
data del 10 gennaio 1992.
  4.  Qualora  la  domanda non venga ritirata entro il termine di cui
sopra   il   produttore  perde  comunque  ogni  diritto  ai  relativi
quantitativi  di  riferimento  fermo  restando  il diritto a ricevere
l'indennita' corrispondente.